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Ordinanza

Ordinanza n. 9237/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. - In subordine, ingiungere alla Pubblica amministrazione convenuta il pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell''ordinanza cautelare collegiale richiesta. - L’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e, perl’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia. - La condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a 21.472,08, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 4\2\2026 : In via cautelare: - L’emissione in via cautelare di un provvedimento volto a ordinare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza del nulla osta emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025 e il riesame del medesimo provvedimento nel senso del suo annullamento in autotutela entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia; Nel merito: - L’annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P- MS/L/Q/2023/100109 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025;

Giustizia amministrativa202504225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’amministrazione sul procedimento di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, provvedimento prefettizio di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimo silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni o altro termine, l’ingiunzione al pagamento di € 76,68 per ogni giorno di ritardo, anche a decorrere dalla comunicazione dell’eventuale ordinanza cautelare, e il risarcimento dei danni quantificato in € 21.472,08, oltre a una mensilità per ogni ulteriore mese di ritardo sino al rilascio del visto. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha inoltre impugnato il provvedimento della Prefettura di Massa Carrara del 14 agosto 2025, recante decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone cautelarmente la sospensione e il riesame in autotutela, nonché nel merito l’annullamento.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le domande sul silenzio, sull’astreinte, sul risarcimento dei danni né i motivi aggiunti contro la decadenza del nulla osta. Ha disposto il rinvio della prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, unitamente a cause analoghe. L’ordinanza non contiene una valutazione espressa del fumus boni iuris o del periculum in mora e non concede né nega la misura cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La norma è implicitamente riferibile all’azione avverso il silenzio, ma il testo non riporta un’applicazione o un’interpretazione espressa.

  • art. 114 c.p.a.

    La domanda di pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo è riconducibile, in astratto, all’astreinte, ma il testo non riporta una decisione o un’interpretazione espressa della norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto indicato dal giudice per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareOttemperanza e commissario ad acta

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