Corte di giustizia, Sentenza C-261/22
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023. — Procedimento penale a carico di GN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 15, paragrafo 2 – Procedura di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3 – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore – Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori – Madre di minori in tenera età con ella conviventi. — Causa C-261/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito i limiti entro cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può opporsi alla consegna di una madre convivente con figli minori in tenera età nell’ambito del mandato d’arresto europeo. Ha escluso un motivo autonomo di rifiuto fondato sulla sola maternità, ma ha riconosciuto che, in presenza di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato emittente e di un rischio concreto per i diritti fondamentali della persona e dei minori, la consegna può essere negata. Il semplice dubbio sulle condizioni di detenzione o sulla cura dei figli non basta; è necessario un esame in due fasi e, se del caso, una richiesta di informazioni supplementari allo Stato emittente.
Mandato d’arresto europeo: l’autorità di esecuzione non può rifiutare la consegna di una madre convivente con figli minori in tenera età, salvo rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali dovuto a carenze sistemiche o generalizzate nello Stato emittente.
La questione giuridica
Se la decisione quadro 2002/584/GAI consenta o imponga all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare o differire la consegna di una madre di figli minori conviventi; in subordine, se una lettura che imponga la consegna senza valutare il best interest of the child sia compatibile con gli articoli 7 e 24 della Carta.
Principio di diritto
La decisione quadro 2002/584, letta alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della madre di minori in tenera età conviventi solo per tale qualità soggettiva. Il rifiuto è possibile solo se, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati, l’autorità accerti un rischio concreto di violazione del diritto alla vita familiare e dell’interesse superiore dei minori dovuto a carenze sistemiche o generalizzate nelle condizioni di detenzione o di cura nello Stato membro emittente, e se vi siano motivi seri e comprovati per ritenere che, in concreto, la persona e/o i figli corrano quel rischio; in difetto, la consegna deve essere eseguita. Il differimento ex articolo 23, paragrafo 4, è solo temporaneo, eccezionale e per gravi motivi umanitari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1, paragrafi 2 e 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 7, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15, paragrafo 2, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 17, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 23, paragrafo 4, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 7, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 24, paragrafi 2 e 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Convenzione sui diritti del fanciullo
- Articolo 3, paragrafo 1, Convenzione sui diritti del fanciullo
Mandato d’arresto europeo e madre di minori conviventi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana nell’ambito dell’esecuzione, in Italia, di un mandato d’arresto europeo emesso dal Belgio nei confronti di GN per l’esecuzione di una pena detentiva. La Corte è chiamata a precisare se, e a quali condizioni, la qualità di madre di figli minori in tenera età conviventi possa giustificare il rifiuto o il differimento della consegna.
Fatti e procedimento principale
GN è stata arrestata a Bologna nel 2021 in esecuzione del mandato d’arresto europeo belga. Al momento dell’arresto era con il figlio nato nel 2018 e risultava incinta di un secondo figlio, poi nato nel 2022. La Corte di appello di Bologna aveva rifiutato la consegna, ritenendo insufficienti le informazioni provenienti dal Belgio sulle modalità di detenzione e sulla tutela della relazione madre-figli; aveva richiamato la Costituzione italiana, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Carta.
Successivamente la Corte suprema di cassazione ha sollevato due questioni pregiudiziali: se la decisione quadro 2002/584 consenta di rifiutare o differire la consegna della madre convivente con minori, e, in caso di risposta negativa, se tale disciplina sia compatibile con gli articoli 7 e 24 della Carta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, in particolare gli articoli 1, paragrafi 2 e 3, 3, 4, 7, 15, paragrafo 2, 17 e 23, paragrafo 4;
- la decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica la precedente;
- l’articolo 7 della Carta, sul rispetto della vita privata e familiare;
- l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, sull’interesse superiore del minore e sul diritto del minore a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio;
- l’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, quale parametro interpretativo richiamato dalle spiegazioni della Carta.
Ragionamento della Corte: principio di riconoscimento reciproco
La Corte ribadisce che il mandato d’arresto europeo si fonda sul principio di fiducia reciproca e sul principio di riconoscimento reciproco, che impongono, in linea di massima, l’esecuzione di ogni mandato. I motivi di rifiuto sono eccezionali e devono essere interpretati restrittivamente; essi possono derivare solo dalla decisione quadro, come interpretata dalla Corte.
Da ciò discende che la sola circostanza che la persona ricercata sia madre di minori in tenera età conviventi non costituisce un motivo autonomo di rifiuto. La decisione quadro non prevede una deroga generale per questa ipotesi, e l’esecuzione presuppone una presunzione di adeguatezza delle condizioni di detenzione e dell’organizzazione della cura dei minori nello Stato membro emittente.
Diritti fondamentali e controllo eccezionale
La Corte precisa però che l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro non consente di sacrificare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta. L’articolo 7 tutela la vita privata e familiare, mentre l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, impone di considerare preminente l’interesse superiore del minore e di garantire, salvo che ciò sia contrario al suo interesse, relazioni regolari e contatti diretti con entrambi i genitori.
Di conseguenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può astenersi dal consegnare la persona ricercata solo in via eccezionale, se dispone di elementi che dimostrano un rischio reale di violazione di tali diritti a causa di carenze sistemiche o generalizzate nello Stato emittente in materia di detenzione delle madri di minori in tenera età o di cura dei minori.
Esame in due fasi e richiesta di informazioni supplementari
La Corte struttura il controllo in due fasi:
- in primo luogo, occorre verificare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che rivelino carenze sistemiche o generalizzate, oppure carenze che colpiscano un gruppo oggettivamente identificabile;
- in secondo luogo, bisogna accertare concretamente e precisamente se, alla luce della situazione personale della persona ricercata e dei figli, sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che essi corrano un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali.
Se l’autorità di esecuzione non dispone degli elementi necessari, deve chiedere con urgenza informazioni supplementari all’autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro. Può fissare un termine, tenendo conto dei termini dell’articolo 17. L’autorità emittente è tenuta a cooperare lealmente e a fornire le informazioni richieste.
Differimento della consegna
La Corte precisa anche che il differimento della consegna previsto dall’articolo 23, paragrafo 4, è ammesso solo in via temporanea, eccezionale e per gravi motivi umanitari. Non può quindi trasformarsi in una sospensione di lunga durata o in una soluzione strutturale al problema della tutela dei minori.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, osta al rifiuto della consegna fondato sulla sola circostanza che la persona è madre di minori conviventi in tenera età, salvo che ricorrano cumulativamente:
- elementi atti a dimostrare un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali per carenze sistemiche o generalizzate nello Stato emittente;
- motivi seri e comprovati per ritenere che, in concreto, la persona e/o i minori corrano tale rischio.
La seconda questione non viene esaminata, perché assorbita dalla risposta alla prima.
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