Regolamento (UE) 2026/2319
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2319 della Commissione, del 19 ottobre 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il nome della società indiana cui è attribuito il codice addizionale TARIC A013, senza modificare l’aliquota antidumping applicabile. Il codice si applica alla società con il nuovo nome dal 14 maggio 2025 e gli eventuali dazi definitivi pagati in eccesso devono essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale applicabile.
Aggiornamento del nome della società indiana Varmora Granito Limited nell’elenco dei soggetti destinatari del dazio antidumping sulle piastrelle di ceramica.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, relativo ai dazi antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia. La modifica riguarda specificamente Varmora Granito Limited, già Varmora Granito Private Limited, e il codice addizionale TARIC A013, cui è associata l’aliquota del 7,3 % prevista per le società indiane che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione. Il codice e il trattamento daziario si applicano con effetto dal 14 maggio 2025; il regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2026.
Modifica del nome del beneficiario del codice TARIC A013
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2319 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia. La Commissione ha accertato che la modifica della denominazione di Varmora Granito Private Limited è stata debitamente registrata, non ha creato nuovi rapporti con gruppi societari non esaminati nell’inchiesta e non incide sulle risultanze né sull’aliquota applicabile.
Soggetto interessato e trattamento antidumping
La società, identificata dal codice addizionale TARIC A013, era assoggettata all’aliquota del 7,3 %, prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 per le società indiane che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione. La Commissione ha concluso che il cambio di nome non giustifica una modifica del trattamento daziario.
Modifica dell’elenco e decorrenza
L’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 la voce «India — Varmora Granito Private Limited — A013» con «India — Varmora Granito Limited — A013». Ai sensi del paragrafo 2, il codice A013 si applica alla società con la nuova denominazione dal 14 maggio 2025, data in cui il ministero per le imprese ha rilasciato l’atto costitutivo conseguente alla modifica del nome.
Rimborso o sgravio
L’articolo 1, paragrafo 3, dispone il rimborso o lo sgravio, conformemente alla normativa doganale applicabile, dei dazi definitivi pagati sulle importazioni di prodotti fabbricati da Varmora Granito Limited nella misura in cui eccedano il dazio antidumping stabilito per Varmora Granito Private Limited dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato pubblicato il 20 ottobre 2026 ed entra in vigore il giorno successivo, 21 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I e continuità del codice TARIC
L’articolo 1, paragrafo 1, sostituisce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 la denominazione «Varmora Granito Private Limited» con «Varmora Granito Limited», mantenendo il codice addizionale TARIC A013. La modifica del nome, debitamente registrata, non altera le risultanze dell’inchiesta né l’aliquota antidumping applicabile: resta quella del 7,3 % prevista per le società indiane che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione.
Decorrenza e recupero dei dazi pagati in eccesso
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, il codice A013, già attribuito alla società con il precedente nome, si applica a Varmora Granito Limited a decorrere dal 14 maggio 2025, data in cui il ministero per le imprese ha rilasciato l’atto costitutivo conseguente alla modifica del nome. L’articolo 1, paragrafo 3, prevede il rimborso o lo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, dei dazi definitivi pagati sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla società in misura eccedente il dazio antidumping stabilito per essa dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 21 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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