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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2310

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2310 della Commissione, del 19 ottobre 2026, che abroga i dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito del riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione ha concluso che la produzione di vetro solare nell’Unione è cessata e che non esiste una prospettiva verificabile di ripresa entro un periodo ragionevole. Ha pertanto stabilito che non sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e che non vi sono motivi di interesse dell’Unione per mantenere le misure. Il regolamento abroga i dazi compensativi sul vetro solare cinese e consente, su richiesta accolta dalle autorità doganali nazionali, il rimborso dei dazi riscossi dalla data di apertura del riesame, senza interessi.

Abrogazione dei dazi compensativi sulle importazioni di vetro solare cinese dopo un riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione, originarie della Repubblica popolare cinese, di vetro piatto soda-calcico temprato che presenta le caratteristiche tecniche indicate all’articolo 1 ed è classificato con il codice NC ex 7007 19 80 e i codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85. Abroga i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 e prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081, chiude il procedimento relativo alle importazioni interessate e disciplina il possibile rimborso dei dazi riscossi dalla data di apertura del riesame. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE, ossia il 22 ottobre 2026.

Abrogazione dei dazi compensativi sul vetro solare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2310 conclude il riesame in previsione della scadenza svolto ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 e abroga le misure antisovvenzioni sul vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. La decisione tiene conto soprattutto della cessazione della produzione nell’Unione, dell’assenza di prospettive verificabili di ripresa e degli effetti dei dazi sugli utilizzatori a valle.

Procedura e periodi esaminati

I dazi compensativi erano stati istituiti nel 2014 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 e prorogati per altri cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081. La domanda di riesame è stata presentata il 19 aprile 2025 dal gruppo Interfloat per conto dell’industria dell’Unione; il riesame è stato aperto il 22 luglio 2025. L’inchiesta sulla persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025, mentre l’analisi delle tendenze relative al pregiudizio ha coperto il periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2025.

Nessun produttore esportatore cinese e nessuna autorità della RPC hanno collaborato. La Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, inclusi gli elementi della domanda, le risultanze delle inchieste precedenti e la relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia cinese. Ha concluso che le sovvenzioni al settore cinese del vetro solare sono proseguite durante il periodo d’inchiesta e potrebbero continuare in futuro. Tale conclusione, tuttavia, non è stata sufficiente a giustificare il mantenimento delle misure in assenza di un rischio di pregiudizio per un’industria dell’Unione attiva.

Prodotto e importazioni interessate

Il prodotto interessato è vetro piatto soda-calcico temprato con tutte le seguenti caratteristiche:

  • contenuto di ferro inferiore a 300 ppm e trasmittanza solare superiore all’88 %, misurata con massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300–2 500 nm;
  • resistenza al calore fino a 250 °C e resistenza agli shock termici di Δ 150 K, entrambe misurate secondo EN 12150;
  • resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm², misurata secondo EN 1288-3.

La classificazione è NC ex 7007 19 80, codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85. La definizione comprende il vetro con o senza motivi in rilievo, forature, stampa o rivestimenti, e non è limitata all’uso nei moduli fotovoltaici: include anche gli impieghi in collettori fototermici, arredamento, serre e altri fini. Il vetro prodotto e venduto nell’Unione, quello venduto sul mercato cinese e quello importato dalla Cina erano stati considerati prodotti simili.

Cessazione della produzione dell’Unione e rischio di pregiudizio

I due produttori dell’Unione individuati, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH e AGC Glass Europe, hanno interrotto la produzione nel primo trimestre del 2025. GMB è stata sottoposta a una procedura d’insolvenza nel luglio 2025 e ha presentato istanza d’insolvenza nel novembre 2025; AGC aveva a sua volta cessato la produzione. Alla conclusione dell’inchiesta gli stabilimenti non avevano riaperto e non era stata fornita documentazione verificabile — quale un accordo vincolante, un finanziamento garantito o un piano operativo — idonea a dimostrare una ripresa in tempi ragionevoli o l’acquisizione dell’attività.

La Commissione ha quindi concluso che non esisteva un’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1037 la cui situazione potesse essere valutata e che non sussisteva il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. Per tale ragione non è stata necessaria un’analisi del nesso di causalità.

Interesse dell’Unione e impatto sugli utilizzatori

La Commissione non ha ravvisato un interesse verificabile dell’industria dell’Unione al mantenimento delle misure: i produttori avevano cessato l’attività e non avevano dimostrato una concreta possibilità di riprenderla. Gli utilizzatori, tra cui i produttori di moduli fotovoltaici e gli operatori del solare termico, si erano invece opposti alla proroga, osservando che, senza produzione europea, i dazi gravavano sugli approvvigionamenti importati senza proteggere un produttore attivo.

Il vetro solare rappresenta approssimativamente il 12–18 % del costo di produzione dei moduli standard. La revoca può ridurre i costi degli utilizzatori, anche se, tenuto conto dei tempi di produzione e consegna dalla Cina, la Commissione ha stimato che sarebbero necessari almeno quattro mesi prima che essi possano beneficiare della riduzione. In un mercato a valle caratterizzato da forte pressione sui prezzi e margini ridotti, la Commissione ha ritenuto che anche una diminuzione contenuta dei costi possa migliorare la competitività dei produttori dell’Unione di moduli solari. Ha pertanto concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell’Unione per prorogare i dazi.

Effetti normativi e rimborso

L’articolo 1 abroga i dazi compensativi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 e prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081, chiudendo il procedimento per le importazioni interessate. Gli eventuali dazi riscossi dalla data di apertura del riesame su merci già sdoganate possono essere rimborsati, previa richiesta e accoglimento da parte dell’autorità doganale nazionale competente, secondo le norme doganali dell’Unione sul rimborso o sullo sgravio; non sono dovuti interessi.

Il regolamento è stato pubblicato il 21 ottobre 2026 ed entra in vigore il 22 ottobre 2026. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e abrogazione dei dazi

L’articolo 1, paragrafo 1, abroga i dazi compensativi sulle importazioni dalla RPC di vetro piatto soda-calcico temprato con ferro inferiore a 300 ppm, trasmittanza solare superiore all’88 % (massa d’aria 1,5; spettro 300–2 500 nm), resistenza al calore fino a 250 °C secondo EN 12150, resistenza agli shock termici Δ 150 K secondo EN 12150 e resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm² secondo EN 1288-3. Il prodotto è classificato con il codice NC ex 7007 19 80 e i codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85. Il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

Rimborso dei dazi già riscossi

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, gli eventuali dazi riscossi dalla data di apertura del riesame sulle merci sdoganate sono rimborsati soltanto se l’interessato presenta una richiesta alle autorità doganali nazionali e queste la accolgono secondo la normativa doganale dell’Unione applicabile al rimborso o allo sgravio. Il rimborso non comporta il pagamento di interessi.

Motivazione dell’esito del riesame

La Commissione ha rilevato che entrambi i produttori dell’Unione ancora attivi all’inizio del periodo dell’inchiesta avevano interrotto la produzione nel primo trimestre del 2025 e che, alla fine del periodo, non vi erano produzione attiva né elementi verificabili di una ripresa entro un periodo ragionevole. Ha quindi concluso che non sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e che il mantenimento dei dazi non è nell’interesse dell’Unione, anche perché aumenterebbe i costi degli utilizzatori a valle senza proteggere una produzione dell’Unione attiva.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 21 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeunione doganale

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