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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2327

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2327 della Commissione, del 21 ottobre 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude il riesame in previsione della scadenza avviato il 21 ottobre 2025 e accerta la persistenza del dumping cinese, il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e il rischio che entrambi continuino o si aggravino se le misure cessassero. Mantiene pertanto dazi antidumping definitivi specifici, compresi tra 361,4 e 531,2 EUR per tonnellata di peso netto, con aliquote individuali subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida. Prevede inoltre la riduzione del dazio in caso di danno alle merci e una procedura per l’inclusione di nuovi produttori esportatori nell’aliquota media ponderata prevista per i produttori collaboranti non inseriti nel campione.

Mantiene e istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’UE di conserve di mandarini originarie della Cina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione, originarie della Repubblica popolare cinese, di mandarini — inclusi tangerini, satsuma, clementine, wilking e ibridi simili — preparati o conservati senza alcole, con o senza zuccheri o altri dolcificanti, classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 e ai codici TARIC indicati nell’articolo 1. I dazi gravano sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e sono espressi in EUR per tonnellata di peso netto. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal 23 ottobre 2026. Le merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica beneficiano della riduzione proporzionale prevista dall’articolo 2; per le aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale conforme all’articolo 1, paragrafo 3.

Dazi antidumping sulle conserve di mandarini cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2327 conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che, in assenza delle misure, il dumping cinese e il pregiudizio all’industria dell’Unione persisterebbero o si aggraverebbero, e ha quindi mantenuto i dazi definitivi.

Procedura e periodo esaminato

Il riesame è stato chiesto il 21 luglio 2025 da Fenaval per conto di produttori rappresentanti il 100% della produzione dell’Unione. La Commissione ha aperto l’inchiesta il 21 ottobre 2025. Il periodo dell’inchiesta di riesame è compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025; per l’analisi delle tendenze del pregiudizio è stato considerato il periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2025.

Non hanno collaborato i produttori esportatori cinesi, il governo cinese, gli importatori indipendenti né gli utilizzatori. Hanno risposto solo i due produttori dell’Unione, Agricultura y Conservas SA e Industrias Videca SA, sottoposti a verifica. In applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha fondato le conclusioni sui dati disponibili, tra cui Eurostat, la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, la domanda di riesame e dati pubblici e verificati.

Ambito merceologico

Il prodotto interessato comprende mandarini, tangerini, satsuma, clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati senza alcole aggiunto, con o senza zuccheri o altri dolcificanti. I prodotti sono classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90, con codici TARIC 2008 30 90 61, 63, 65, 67 e 69. La Commissione ha confermato che i prodotti importati dalla Cina, quelli fabbricati e venduti in Cina, quelli venduti in altri mercati e quelli prodotti nell’Unione hanno caratteristiche e impieghi di base analoghi e costituiscono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Accertamento del dumping

La Commissione ha accertato che nel periodo di riesame le importazioni cinesi ammontavano a 15.188 tonnellate, pari a una quota del mercato dell’Unione del 32-35%. Poiché il governo cinese e i produttori esportatori non hanno collaborato, e in presenza di elementi di prova di distorsioni significative, il valore normale è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, senza utilizzare prezzi e costi interni cinesi.

La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo, in quanto presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, produce il prodotto e dispone di dati pertinenti accessibili. Per i fattori produttivi sono stati utilizzati, tra gli altri, dati GTA sulle importazioni turche, dati Eurostat per l’elettricità e dati dell’Istituto di statistica turco per gas e lavoro. I valori unitari esenti da distorsioni indicati comprendono 2,725 CNY/kg per i mandarini freschi, 10,16 CNY/kg per lo zucchero bianco, 42,86 CNY/kg per le scatole d’acciaio, 52,44 CNY/kg per i coperchi metallici, 14,54 CNY/kg per scatole e sacchi di carta o cartone, 0,741 CNY/kWh per l’elettricità, 1,50-3,57 CNY/m³ per il gas e 45,91 CNY/ora per il lavoro. Le spese generali di produzione sono state stimate nel 15-19% del costo di fabbricazione; le SGAV e il profitto sono stati calcolati, rispettivamente, al 21% e al 29% dei costi di vendita, sulla base dei dati 2025 della società turca Frigo-Pak.

Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dai dati cif Eurostat e rettificato per ricondurlo al livello franco fabbrica. Il confronto aggregato tra prezzo all’esportazione e valore normale costruito ha evidenziato una differenza superiore al 160%; la Commissione ha quindi concluso che il dumping è proseguito nel periodo di riesame.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha stimato per la Cina una capacità produttiva di 120.000-170.000 tonnellate e una capacità inutilizzata di 40.000-60.000 tonnellate, a fronte di un consumo dell’Unione di circa 44.000 tonnellate. Il mercato cinese interno è stato stimato in appena 9.000-13.000 tonnellate e non è stato ritenuto in grado di assorbire sensibilmente la capacità inutilizzata. La capacità inutilizzata cinese è quindi pari a circa cinque-sei volte le vendite complessive dell’industria dell’Unione.

Il mercato dell’Unione è stato considerato attrattivo per dimensioni e prezzi; le importazioni cinesi sono proseguite nonostante i dazi e le restrizioni commerciali in altri mercati, compresi i dazi statunitensi del 25%, potrebbero favorire il riorientamento delle esportazioni verso l’UE. La Commissione ha concluso che la sospensione delle misure renderebbe probabile la prosecuzione del dumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e causalità

I due produttori dell’Unione rappresentano l’intera industria dell’Unione, la cui produzione nel periodo di riesame è stata di circa 8.000-10.000 tonnellate. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito dell’11%, mentre le importazioni cinesi sono aumentate del 37% e la loro quota di mercato è cresciuta di circa 12 punti percentuali, dal 21-23% al 32-35%. I prezzi medi delle importazioni cinesi sono calati del 13%; il confronto dei prezzi ha evidenziato un undercutting del 30,1% al netto dei dazi e dell’8,9% includendo i dazi antidumping.

La produzione dell’Unione è diminuita del 46%, l’utilizzo degli impianti si è ridotto dal 30-33% al 16-18%, le vendite sul mercato UE del 42% e la quota di mercato dell’industria del 34%. I costi unitari di produzione sono aumentati del 39%, mentre i prezzi di vendita sono cresciuti solo del 13%. La redditività, inizialmente positiva, è scesa a perdite del 9,4-10,4% nel periodo di riesame; anche il flusso di cassa è diventato negativo e l’utile sul capitale investito è peggiorato. La Commissione ha pertanto accertato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

La Commissione ha attribuito alle importazioni cinesi, cresciute in volume e quota di mercato e vendute a prezzi inferiori, un ruolo causale nel pregiudizio e nella depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione. Ha valutato anche le importazioni da paesi terzi, le esportazioni dei produttori UE e la contrazione della domanda. Le importazioni turche hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, ma sono diminuite del 15%; le importazioni da altri paesi erano limitate. La contrazione della domanda, pari all’11% nel complesso, non spiega la perdita di vendite dell’industria UE, risultata circa tripla rispetto a quella che sarebbe stata proporzionata al calo della domanda.

Rischio di persistenza del pregiudizio e interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che, senza i dazi, le importazioni cinesi potrebbero aumentare rapidamente grazie alla capacità inutilizzata e all’attrattiva del mercato UE. A parità dei prezzi del periodo di riesame, i prezzi cinesi senza misure sarebbero inferiori del 9-11% rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Una perdita di 6.200 tonnellate di vendite e produzione UE comporterebbe, secondo la simulazione della Commissione, un aumento del 7,1% dei costi unitari, aggravando le perdite. La Commissione ha quindi concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza del pregiudizio e un rapido deterioramento della situazione finanziaria dell’industria.

Nessun importatore o utilizzatore ha collaborato. Non sono stati individuati elementi che dimostrino un’incidenza negativa considerevole del mantenimento delle misure su tali operatori tale da prevalere sul beneficio per l’industria dell’Unione. La Commissione ha quindi concluso che non sussistono motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento dei dazi, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base.

Dazi, documentazione doganale e disposizioni accessorie

L’articolo 1 mantiene dazi specifici per tonnellata di peso netto, con aliquote differenziate per società. L’aliquota individuale richiede una fattura commerciale conforme: in assenza di tale documento si applica il dazio residuale di 531,2 EUR/t previsto per tutte le altre importazioni cinesi. Le autorità doganali possono richiedere documentazione aggiuntiva e verificare che l’aliquota ridotta sia giustificata. Un incremento significativo delle esportazioni di una società beneficiaria può essere valutato come modifica della configurazione degli scambi ai fini di un’eventuale inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

L’articolo 2 dispone la riduzione proporzionale del dazio per le merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, quando il prezzo è adeguato per determinare il valore in dogana secondo l’articolo 132 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’articolo 3 consente l’aggiornamento dell’elenco dei produttori collaboranti non inseriti nel campione, con aliquota di 499,6 EUR/t, se il nuovo esportatore soddisfa tutte le condizioni relative alla mancata esportazione nel periodo iniziale, all’assenza di collegamenti e all’esportazione effettiva o contrattualmente irrevocabile di quantitativi significativi dopo il periodo di riesame.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato pubblicato il 22 ottobre 2026 ed entra in vigore il giorno successivo, 23 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Prodotti e importazioni soggetti al dazio

L’articolo 1, paragrafo 1, assoggetta al dazio le conserve di mandarini originarie della Cina: mandarini, tangerini, satsuma, clementine, wilking e altri ibridi simili, preparati o conservati senza alcole aggiunto, con o senza zuccheri o altri dolcificanti. Sono indicati i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 e i codici TARIC 2008 30 90 61, 63, 65, 67 e 69.

Aliquote antidumping

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, i dazi specifici, applicati al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono: Yichang Rosen Foods Co., Ltd. 531,2 EUR/t (TARIC A886); Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd 361,4 EUR/t (A887); Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd 489,7 EUR/t (A888); Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd 499,9 EUR/t (C528); produttori collaboranti non inseriti nel campione elencati nell’allegato 499,6 EUR/t (A889); tutte le altre importazioni cinesi 531,2 EUR/t (A999).

Fattura commerciale e verifica doganale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida, recante la dichiarazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 3, con quantità, prodotto, nome e indirizzo del produttore e codice TARIC, nonché data, firma, nome e funzione del firmatario. In mancanza della fattura si applica il dazio per tutte le altre importazioni cinesi. Le autorità doganali possono richiedere documenti supplementari e verificare le informazioni dichiarate anche se la fattura è formalmente conforme.

Riduzione per merci danneggiate

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, se le merci sono danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il prezzo effettivamente pagato o pagabile è adeguato per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il dazio antidumping è ridotto della stessa percentuale dell’adeguamento del prezzo. Salvo diversa disposizione, restano applicabili le norme vigenti sui dazi doganali.

Inclusione di nuovi produttori esportatori

L’articolo 3 consente di aggiungere un nuovo produttore cinese alla categoria dei produttori collaboranti non inseriti nel campione, soggetta al dazio di 499,6 EUR/t, se dimostra cumulativamente di non aver esportato il prodotto nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1° ottobre 2006-30 settembre 2007), di non essere collegato a produttori soggetti alle misure e di aver effettivamente esportato nell’Unione o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo dopo la fine del periodo dell’inchiesta di riesame.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 22 ottobre 2026, e quindi il 23 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialedogane

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