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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2314

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2314 della Commissione, del 19 ottobre 2026, che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha constatato che la produzione di vetro solare nell’Unione era cessata e che non esistevano prove verificabili di una ripresa entro un periodo ragionevolmente prevedibile. Pur avendo rilevato dumping superiore al livello minimo, ha concluso che non sussisteva un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e che il mantenimento dei dazi non era nell’interesse dell’Unione, anche perché avrebbe aumentato i costi degli utilizzatori a valle. Il regolamento abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni cinesi interessate, chiude il procedimento e disciplina la possibile restituzione dei dazi riscossi durante il riesame.

Abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Cina e chiude il procedimento di riesame.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione, originarie della Repubblica popolare cinese, di vetro piatto soda-calcico temprato con contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, trasmittanza solare superiore all’88%, resistenza al calore fino a 250 °C, resistenza agli shock termici di Δ 150 K e resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm², classificato con codice NC ex 7007 19 80 e codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85. L’abrogazione riguarda il dazio definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 e prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080; il regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2026. Gli eventuali dazi riscossi dalla data di apertura del riesame su merci sdoganate possono essere rimborsati, previa richiesta e accoglimento da parte delle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale UE; non sono dovuti interessi. Il provvedimento non abroga i dazi compensativi disciplinati da atti distinti.

Abrogazione del dazio antidumping sul vetro solare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2314 conclude il riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. La decisione è motivata soprattutto dalla cessazione della produzione nell’Unione, dall’assenza di una prospettiva verificabile di ripresa e dall’impatto dei dazi sugli utilizzatori a valle.

Prodotto e importazioni interessati

Il prodotto oggetto della misura è vetro piatto soda-calcico temprato con le seguenti caratteristiche tecniche: contenuto di ferro inferiore a 300 ppm; trasmittanza solare superiore all’88%, misurata con massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm; resistenza al calore fino a 250 °C e agli shock termici di Δ 150 K, misurate secondo la norma EN 12150; resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm², misurata secondo la norma EN 1288-3. Il prodotto è classificato con codice NC ex 7007 19 80 e codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85. La definizione comprende il vetro che soddisfa tali requisiti indipendentemente dall’uso, inclusi moduli fotovoltaici, collettori fototermici, arredamento, serre e altri impieghi.

Svolgimento del riesame e conclusioni sul dumping

Il riesame è stato richiesto il 18 aprile 2025 dal gruppo Interfloat per conto dell’industria dell’Unione ed è stato aperto il 22 luglio 2025. Il periodo dell’inchiesta di riesame è andato dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025; il periodo considerato per le tendenze relative al pregiudizio è andato dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2025.

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato e il governo della RPC non ha risposto ai questionari. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Ha ritenuto applicabile l’articolo 2, paragrafo 6 bis, concludendo che le distorsioni significative in Cina rendevano inappropriato l’uso dei prezzi e dei costi del mercato interno per determinare il valore normale. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, indicando la Turchia quale paese rappresentativo e la società Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. quale fonte per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. L’inchiesta ha accertato un dumping superiore al livello minimo, ma la Commissione non ha ritenuto necessario un ulteriore esame del relativo rischio, considerata la conclusione sul pregiudizio.

Cessazione della produzione dell’Unione e assenza di pregiudizio prevedibile

GMB Glasmanufaktur Brandenburg e AGC Glass Europe, gli unici produttori dell’Unione individuati, hanno interrotto la produzione nel primo trimestre del 2025. GMB è entrata in procedura di insolvenza nel 2025; tuttavia, entro la conclusione dell’inchiesta, la produzione non era ripresa e i richiedenti non avevano prodotto elementi verificabili su un’acquisizione, un finanziamento, un piano operativo o tempi di riavvio. La Commissione non ha quindi potuto individuare una prospettiva di ripresa entro un periodo ragionevolmente prevedibile.

In assenza di produzione attiva e di una prospettiva verificabile di ripresa, la Commissione ha concluso che non esisteva un’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1036 la cui situazione potesse essere esaminata e rispetto alla quale le misure potessero continuare a offrire protezione. Ha pertanto escluso il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. Non è stata svolta un’analisi del nesso di causalità, ritenuta non necessaria alla luce di tale conclusione.

Interesse dell’Unione e impatto sugli utilizzatori

La Commissione ha valutato anche l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. I produttori dell’Unione non hanno dimostrato un interesse attuale ed effettivo al mantenimento delle misure né una concreta possibilità di riprendere l’attività. Gli utilizzatori, tra cui produttori di moduli fotovoltaici, operatori del solare termico e, in parte, produttori di serre, si sono opposti alla proroga.

In assenza di produzione europea, gli utilizzatori che necessitano di vetro solare non avevano alternative all’importazione; il mantenimento dei dazi avrebbe quindi aumentato i costi senza apportare un beneficio a un’industria a monte inattiva. Il vetro solare rappresenta circa il 12-18% del costo di produzione dei moduli standard. La Commissione ha stimato che, per i tempi di produzione e consegna dalla Cina, sarebbero occorsi almeno quattro mesi dalla revoca prima che gli utilizzatori potessero beneficiarne attraverso una riduzione dei costi. In un mercato dei moduli caratterizzato da forte pressione sui prezzi e margini ristretti, tale riduzione avrebbe potuto rafforzare la competitività degli utilizzatori. La Commissione ha quindi concluso che non sussistevano validi motivi di interesse dell’Unione per prorogare le misure.

Effetti doganali e decorrenza

L’articolo 1, paragrafo 1, abroga il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 e prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080, chiudendo il procedimento relativo alle importazioni interessate. L’articolo 1, paragrafo 2, prevede che gli eventuali dazi riscossi dalla data di apertura del riesame sulle merci già sdoganate siano restituiti previa richiesta dell’interessato e accoglimento da parte dell’autorità doganale nazionale competente, secondo la normativa doganale UE applicabile. Il rimborso non comporta il pagamento di interessi.

Il regolamento è stato pubblicato il 21 ottobre 2026 ed entra in vigore il giorno successivo, 22 ottobre 2026. Non disciplina l’abrogazione dei dazi compensativi, istituiti e prorogati da regolamenti distinti.

Disposizioni principali

Abrogazione del dazio e chiusura del procedimento

L’articolo 1, paragrafo 1, abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina del vetro solare definito nel regolamento e chiude il procedimento. Sono interessati i prodotti classificati con codice NC ex 7007 19 80 e codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85. Le misure abrogate erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 e prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080.

Restituzione dei dazi riscossi durante il riesame

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, gli eventuali dazi riscossi dalla data di apertura del riesame sulle merci già sdoganate sono restituiti se l’importatore presenta richiesta alle autorità doganali nazionali e queste la accolgono in conformità alla normativa doganale UE applicabile in materia di rimborso o sgravio. La restituzione non dà diritto a interessi.

Motivazione dell’esito del riesame

La Commissione ha rilevato che i produttori dell’Unione avevano cessato la produzione nel primo trimestre del 2025 e che, alla conclusione dell’inchiesta, non vi erano né produzione ripristinata né elementi verificabili su una ripresa ragionevolmente prevedibile. Ha quindi escluso il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. Ha inoltre concluso che il mantenimento dei dazi avrebbe gravato sugli utilizzatori, per i quali il vetro solare rappresenta circa il 12-18% del costo di produzione dei moduli standard, senza proteggere un’industria dell’Unione attiva.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 21 ottobre 2026; pertanto è applicabile dal 22 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeunione doganale

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