Regolamento (UE) 2026/2311
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2311 della Commissione, del 19 ottobre 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha concluso che il dumping dalla Repubblica di Corea è proseguito e che la cessazione delle misure comporterebbe un rischio elevato di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il regolamento mantiene quindi un dazio antidumping definitivo del 15,8 % sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti compresi nell’ambito definito.
Proroga del dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni originarie della Repubblica di Corea di carta termica di peso superiore a 65 g/m², venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, peso pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con rivestimento termosensibile e con o senza rivestimenti di fondo o superficiali. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00, corrispondenti ai codici TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 e 4811 90 00 20. Il dazio riguarda gli operatori che importano tali prodotti nell’Unione; non è prevista un’esclusione settoriale o soggettiva. Il regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping sulla carta termica pesante coreana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2311 conclude il riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea. La Commissione ha ritenuto che la cessazione delle misure consentirebbe la persistenza o l’intensificazione del dumping e comporterebbe il rischio di reiterazione del pregiudizio per i produttori dell’Unione.
Ambito e prodotto interessato
Il dazio riguarda carta termica con peso superiore a 65 g/m², venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, peso pari o superiore a 50 kg, compresa la carta, e diametro pari o superiore a 40 cm. La carta deve essere rivestita di una sostanza termosensibile, costituita da una miscela di colorante e rivelatore che forma un’immagine quando esposta al calore; può avere o meno un rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati e un rivestimento superficiale. Il prodotto è impiegato principalmente per etichette autoadesive destinate agli imballaggi, oltre che per biglietti e targhette.
Le importazioni interessate sono quelle originarie della Repubblica di Corea classificate ai codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00, corrispondenti ai codici TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 e 4811 90 00 20. Il prodotto esportato, quello fabbricato e venduto in Corea e negli altri mercati e quello fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione sono stati considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Riesame e valutazione del dumping
La domanda di riesame è stata presentata il 16 luglio 2025 dalla European Thermal Paper Association e dai suoi membri per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha aperto il riesame il 17 ottobre 2025. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025; per l’analisi delle tendenze del pregiudizio è stato considerato il periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2025.
Nessun produttore esportatore coreano ha collaborato. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036, tra cui le informazioni della domanda, dati pubblici societari e statistiche ufficiali sulle importazioni. Il valore normale costruito è stato stimato in 2.060 EUR per tonnellata franco fabbrica; il prezzo all’esportazione franco fabbrica, determinato sulla base dei dati Eurostat e corretto per i costi di trasporto e assicurazione, è risultato pari a 1.827,7 EUR per tonnellata. La differenza, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, ha determinato un margine di dumping dell’11,4 %. La Commissione ha precisato che il calcolo è prudenziale e che il margine effettivo potrebbe essere superiore.
Le importazioni coreane sono proseguite durante il periodo di riesame: nel periodo considerato sono state pari a 2.036 tonnellate secondo la valutazione riportata nell’analisi del dumping, mentre la tabella delle importazioni e del pregiudizio indica 3.258 tonnellate. La quota di mercato riportata nella tabella è stata del 2,5 %, contro il 5,8 % del 2023 e il 10-11 % registrato nell’inchiesta iniziale. La Commissione ha concluso che il dumping è proseguito nonostante le misure in vigore.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha valutato la capacità produttiva coreana e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Le stime della capacità produttiva della divisione comprendente la carta termica in Corea variavano da 275.000 a 355.000 tonnellate annue; la produzione coreana di carta termica nel 2021 era di circa 240.000 tonnellate. Hansol Paper, principale produttore esportatore noto, dispone di impianti flessibili e aveva manifestato l’intenzione di espandere la produzione di carta termica. La capacità produttiva è stata considerata significativa, anche se la Commissione non ha potuto quantificare la capacità inutilizzata specificamente riferibile al prodotto oggetto del riesame.
Il mercato interno coreano della carta termica pesante è limitato e non è stato ritenuto in grado di assorbire in misura significativa la capacità produttiva. La Commissione ha inoltre considerato il mercato dell’Unione il maggiore mercato unico per il prodotto, attraente per dimensioni e prezzi e caratterizzato da una domanda di qualità, comprese quelle senza fenolo, non diffuse in altri mercati. Le importazioni coreane sono rimaste presenti e hanno raggiunto 7.740 tonnellate nel 2023 nonostante il dazio del 15,8 %. La Commissione ha pertanto giudicato molto elevato il rischio che il dumping persista o si intensifichi se le misure scadessero.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
Nel periodo di riesame il prodotto simile era fabbricato da nove produttori dell’Unione, che costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. La produzione totale nel periodo di riesame era di circa 158.241 tonnellate. Il consumo dell’Unione è passato da 165.045 tonnellate nel 2022 a 128.075 nel periodo di riesame, con un calo complessivo del 22 %; rispetto al 2023, tuttavia, è rimasto relativamente stabile, diminuendo del 2 %.
Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 31 % e l’utilizzo degli impianti è sceso dal 90 % nel 2022 al 62 % nel periodo di riesame. Le vendite nell’Unione sono diminuite da 156.657 a 120.730 tonnellate, mentre la quota di mercato è rimasta intorno al 94 %, salvo il 2023, quando le importazioni coreane hanno raggiunto il picco e la quota dell’industria dell’Unione è scesa al 90,2 %. L’occupazione è diminuita del 14 % e la produttività, espressa in tonnellate per dipendente, è scesa da 214 nel 2022 a 173 nel periodo di riesame.
Il costo unitario di produzione è aumentato del 17 % nel periodo considerato, raggiungendo 2.281 EUR per tonnellata nel periodo di riesame, mentre il prezzo medio unitario di vendita era di 2.099 EUR per tonnellata. La redditività delle vendite nell’Unione è passata dal 6,9 % nel 2022 a una perdita del 3,6 % nel periodo di riesame; il flusso di cassa si è ridotto e l’utile sul capitale investito è risultato pari a –13 %. Gli investimenti sono diminuiti sensibilmente rispetto al 2022 e le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate dal 11,9 % al 13,7 %. La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso causale e rischio di reiterazione del pregiudizio
Nel periodo di riesame i prezzi delle importazioni coreane erano inferiori a quelli medi di vendita dell’industria dell’Unione; l’analisi ha rilevato un undercutting del 4 % includendo il dazio antidumping. La Commissione ha inoltre osservato che nel 2023 i prezzi coreani erano inferiori di 318 EUR per tonnellata rispetto al costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione e che l’aumento delle importazioni in quell’anno aveva esercitato pressione sui prezzi. Considerando gli effetti dei dazi, l’analisi prospettica ha indicato un undercutting del 17,1 % in assenza di dazi.
La Commissione ha riconosciuto che il calo del consumo e l’aumento dei costi di produzione hanno contribuito al pregiudizio, ma ha concluso che tali fattori non attenuano il nesso causale tra le importazioni coreane oggetto di dumping e il pregiudizio. Le importazioni da altri paesi terzi, con una quota di mercato non superiore al 4 % nel periodo in esame, avevano prezzi medi superiori a quelli coreani e ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione. In caso di scadenza delle misure, la capacità produttiva coreana e l’attrattiva del mercato dell’Unione renderebbero probabile un aumento significativo delle importazioni a prezzi pregiudizievoli, con pressione sui prezzi, perdita di vendite e ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha valutato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. I membri dell’ETPA, rappresentativi di oltre il 75 % della produzione totale dell’Unione, hanno sostenuto la domanda e collaborato all’inchiesta. Nessun importatore o utilizzatore ha collaborato nel riesame. Sulla base delle informazioni disponibili e delle conclusioni dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha ritenuto che gli eventuali effetti negativi sui tali operatori non superino i benefici del mantenimento delle misure per l’industria dell’Unione. Non sono stati individuati validi motivi di interesse dell’Unione contrari alla proroga.
Dazio, entrata in vigore e altre disposizioni
L’articolo 1 mantiene il dazio antidumping definitivo al 15,8 % sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti specificati e originari della Repubblica di Corea. Restano applicabili, salvo diversa disposizione, le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Il regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2026 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Per gli importi da rimborsare a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il considerando 133 richiama l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509: il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
Disposizioni principali
Prodotto soggetto al dazio
L’articolo 1, paragrafo 1, individua il prodotto come carta termica di peso superiore a 65 g/m², in rotoli di grandi dimensioni: larghezza pari o superiore a 20 cm, peso pari o superiore a 50 kg (compresa la carta) e diametro pari o superiore a 40 cm. Il prodotto può avere o meno un rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati e un rivestimento superficiale; deve essere rivestito di una sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati. Sono indicati i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 e i codici TARIC 4809 90 00 20, 4811 59 00 20 e 4811 90 00 20.
Aliquota antidumping e base di calcolo
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, l’aliquota del dazio antidumping definitivo è pari al 15,8 % del prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Ai sensi del paragrafo 3, salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Esito del riesame e motivi del mantenimento
La Commissione ha accertato un margine di dumping dell’11,4 % durante il periodo 1º luglio 2024-30 giugno 2025, sulla base dei dati disponibili a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori coreani. Ha inoltre ritenuto elevato il rischio che, in caso di scadenza delle misure, il dumping persista e si intensifichi e che il pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione si reiteri. Ha concluso che il mantenimento del dazio non è contrario all’interesse dell’Unione.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 21 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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