Tribunale, Sentenza T-242/24
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 30 April 2025. — Versiontech, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark VersionTech – Earlier EU word mark VERIZON – Relative ground for invalidity – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 53(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-242/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio VersionTech per conflitto con il marchio anteriore VERIZON. Ha ritenuto che, per i prodotti identici della classe 9, il pubblico pertinente non fosse esposto a rischio di confusione, perché le somiglianze tra i segni erano soltanto deboli sul piano visivo e fonetico e vi era una netta differenza concettuale. Il Tribunale ha inoltre riformato la decisione e respinto il ricorso amministrativo di Verizon Trademark Services LLC, ponendo le spese a carico di quest’ultima e dell’EUIPO.
Nullità di un marchio UE: la Corte annulla la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato invalido il segno VersionTech per assenza di rischio di confusione con il marchio anteriore VERIZON.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio verbale contestato VersionTech e il marchio anteriore VERIZON per prodotti in classe 9, tenuto conto della comparazione dei prodotti, del livello di attenzione del pubblico pertinente e della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni; in via conseguente, se il Tribunale potesse anche riformare la decisione dell’EUIPO e mantenere la registrazione del marchio.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, pur in presenza di prodotti in parte identici e di un marchio anteriore dotato di distintività normale, non sussiste rischio di confusione quando le differenze tra i segni, nel loro insieme, sono sufficienti a escludere che il pubblico pertinente possa ritenere che provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nel caso di specie, le somiglianze visive e fonetiche tra VersionTech e VERIZON sono solo deboli, mentre i segni sono concettualmente dissimili; pertanto, la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato la nullità del marchio contestato è annullata e il ricorso amministrativo dell’interveniente è respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 53(1)(a) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 60(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72(3) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190(2) del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità del marchio VersionTech per asserita confondibilità con VERIZON
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Versiontech, Inc. contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto in parte una domanda di nullità del marchio UE verbale VersionTech sulla base del marchio anteriore VERIZON. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 e sulla valutazione del rischio di confusione per prodotti tecnologici di classe 9.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Verizon Trademark Services LLC aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio VersionTech, registrato per prodotti delle classi 9 e 11, fondandosi sul proprio marchio anteriore VERIZON, registrato per prodotti e servizi in numerose classi, tra cui la classe 9. La Cancellation Division aveva respinto integralmente la domanda, ritenendo che, nonostante l’identità di alcuni prodotti, le differenze tra i segni non bastassero a fondare un rischio di confusione. In appello, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha invece ravvisato un rischio di confusione per i prodotti indicati nel paragrafo 4 della sentenza e ha dichiarato il marchio VersionTech invalido per tali prodotti.
Normativa applicabile
Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 21 luglio 2017, le norme sostanziali applicabili sono quelle del regolamento n. 207/2009, in particolare l’articolo 53(1)(a) in combinato con l’articolo 8(1)(b). Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. La sentenza richiama inoltre l’articolo 72(3) del regolamento 2017/1001 in tema di potere di riforma del Tribunale e le disposizioni sulle spese di giudizio contenute negli articoli 134(1) e 190(2) del regolamento di procedura.
Parametri della valutazione del rischio di confusione
Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, e della percezione del pubblico pertinente. La commissione di ricorso aveva individuato un pubblico composto sia da consumatori generici sia da professionisti, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto a seconda dei prodotti; il Tribunale non rimette in discussione tale impostazione, ma osserva che l’argomentazione di Versiontech non scalfisce in modo concreto tali valutazioni.
Comparazione dei prodotti
La Corte conferma che alcuni prodotti della classe 9 coperti da VersionTech sono identici a quelli del marchio VERIZON. Tuttavia, in assenza di una somiglianza sufficiente tra i segni, l’identità dei prodotti non basta da sola a fondare il rischio di confusione. Per economia argomentativa, il Tribunale concentra l’esame sui prodotti identici, rilevando che l’eventuale assenza di confusione per questi prodotti implica, a fortiori, l’assenza di confusione per quelli ritenuti solo simili in misura variabile.
Comparazione dei segni: struttura e elementi distintivi
Il Tribunale non condivide la lettura della commissione di ricorso secondo cui il segno VersionTech sarebbe dominato dal solo elemento iniziale "version". Il segno contestato viene percepito come composto da due elementi, "version" e "tech", senza separazione grafica, ma il secondo elemento non può essere ignorato nella comparazione perché, pur essendo descrittivo, occupa una parte non trascurabile del segno. La Corte sottolinea che la mera presenza di un elemento descrittivo non lo rende automaticamente insignificante nell’impressione complessiva.
Somiglianza visiva
Sul piano visivo, il Tribunale constata che i segni condividono alcune lettere e la stessa sequenza iniziale "ver", ma differiscono per lunghezza, struttura complessiva e posizione delle lettere comuni. In particolare, il marchio anteriore è composto da 7 lettere, mentre il segno contestato da 11 lettere; la presenza della sequenza comune non è sufficiente a sostenere una somiglianza visiva almeno media. La Corte conclude che la somiglianza visiva è soltanto debole e censura l’errore di valutazione della commissione di ricorso.
Somiglianza fonetica
Anche sotto il profilo fonetico, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia sopravvalutato la vicinanza tra i segni. La pronuncia di VersionTech si articola in tre parti, mentre VERIZON in tre parti diverse; divergono in modo significativo le sillabe centrali, la cadenza e l’intonazione, e i segni coincidono sostanzialmente solo nella prima sillaba non accentata. Ne deriva una somiglianza fonetica soltanto debole, non media o superiore.
Somiglianza concettuale
Sul piano concettuale il Tribunale corregge la valutazione della commissione di ricorso. VERIZON non ha significato per il pubblico pertinente, mentre VersionTech viene percepito come un insieme di due termini dotati di significato, richiamanti l’idea di una versione tecnologica o comunque di tecnologia. Poiché uno dei marchi ha significato e l’altro no, i segni sono concettualmente dissimili.
Valutazione globale e assenza di rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che l’identità o somiglianza dei prodotti e la distintività normale del marchio anteriore non compensano le marcate differenze tra i segni. Il livello di attenzione del pubblico, variabile da medio ad alto, e le differenze visive, fonetiche e concettuali, considerate complessivamente, escludono che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 nel ravvisare un rischio di confusione.
Dispositivo e riforma della decisione
Il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui aveva annullato la decisione della Cancellation Division e dichiarato nullo il marchio VersionTech. Esercitando il potere di riforma ex articolo 72(3) del regolamento 2017/1001, respinge il ricorso amministrativo proposto da Verizon Trademark Services LLC dinanzi alla commissione di ricorso, mantenendo così la registrazione del marchio contestato.
Spese
Poiché Versiontech, Inc. risulta vittoriosa e l’EUIPO e l’interveniente risultano soccombenti, il Tribunale pone le spese a carico di Verizon Trademark Services LLC e dispone che l’EUIPO sopporti le proprie spese. La Corte precisa inoltre che sono recuperabili solo le spese necessarie sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, non quelle del procedimento dinanzi alla Cancellation Division.
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