Sentenza n. 5040/2026 - Napoli, Sezione 4
PER IL RICONOSCIMENTO del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA A) del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- dell’8 settembre 2025, prot. N. -OMISSIS-/V, di ripartizione delle ore di sostegno agli alunni diversamente abili, scuola dell’Infanzia-primaria-secondaria I grado, con il quale vengono assegnate n. 18 ore su 30 ore settimanali per l’anno scolastico 2025-2026 a -OMISSIS-; B) dell’estratto del verbale GLO, anno scolastico 2024/2025, n. 4 del 3.6.2025, con il quale vengono assegnate n. 18 ore su 30 ore settimanali per l’anno scolastico 2025-2026 al minore; C) della verifica finale del PEI; D) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno, anziché 30, per l'anno scolastico 2025-2026, nonché gli atti del GLO e la verifica finale del PEI
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto dell'alunno a un insegnante di sostegno per l'intera durata della permanenza a scuola, pari a 30 ore settimanali, o comunque nella misura massima ritenuta necessaria dal giudice. Ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico che assegnava 18 ore settimanali, l'estratto del verbale del GLO e la verifica finale del PEI. La domanda era fondata sulla situazione di handicap grave dell'alunno, sulla diagnosi funzionale che prescriveva il sostegno in deroga e sulle indicazioni contenute nella verifica finale del PEI, secondo cui l'alunno necessitava della copertura totale del tempo scuola. Nella fase cautelare il TAR aveva rilevato il fumus boni iuris e il periculum in mora, ordinando all'amministrazione di riesaminare l'assegnazione e di redigere tempestivamente il PEI, assegnando al minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica. L'amministrazione aveva depositato una relazione nella quale riconosceva la necessità di ulteriori 12 ore.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'amministrazione scolastica avesse dato esecuzione, in sede conformativa, all'ordinanza cautelare e avesse quindi soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La ragione della sopravvenuta soddisfazione non era esplicitata nelle note della ricorrente, ma risultava dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare; tale circostanza non è stata contestata dalle amministrazioni resistenti, sicché il giudice l'ha ritenuta comprovata anche in applicazione del principio di non contestazione. Le spese sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, poste solidalmente a carico delle amministrazioni scolastiche resistenti, per euro 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017
La redazione del PEI deve orientare la determinazione delle misure di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica dell'alunno.
art. 93 c.p.c.
Consente l'attribuzione delle spese al difensore che dichiari di averne fatto anticipo e ne faccia richiesta.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue in sede conformativa una misura cautelare che impone il riesame dell'assegnazione delle ore di sostegno e l'adozione delle misure necessarie alla piena integrazione scolastica dell'alunno, determinando la soddisfazione della pretesa sostanziale, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando la parte non esplicita nelle proprie note la ragione della sopravvenuta soddisfazione, se essa risulta dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare e non viene contestata dalle amministrazioni resistenti.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adeguamento dell'amministrazione alla pretesa azionata, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha reso necessario il ricorso.
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