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Ordinanza

Ordinanza n. 3911/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 13 marzo 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 6 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato contrassegnato con il n. 1419; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di -OMISSIS-’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;

Giustizia amministrativa202501509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense, fondato sull’attribuzione del punteggio numerico di 15/30 a un elaborato scritto, e circolare ministeriale sulle modalità di correzione

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione esaminatrice e il conseguente provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2024. Ha dedotto, in particolare, la carenza o insufficienza della motivazione, poiché il giudizio negativo era espresso esclusivamente mediante un voto numerico, senza osservazioni descrittive, segni grafici, indicazioni dei singoli commissari o correlazione con i nove criteri di valutazione adottati. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità, il difetto di istruttoria, l’inattendibilità e la contraddittorietà della valutazione tecnica rispetto ad altri elaborati, la violazione dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, nonché l’illegittimità costituzionale della disciplina che aveva ulteriormente differito l’entrata in vigore di tale disposizione. Il TAR ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, d’ufficio, la questione relativa alla compatibilità con l’art. 3 Cost. del differimento disposto per la sessione 2024, in considerazione della significativa riduzione dei candidati, della riduzione delle prove scritte da tre a una e della diminuzione dei componenti delle sottocommissioni. La questione prospettata dal ricorrente direttamente sulle norme che consentono la motivazione mediante mero voto numerico è stata distinta da quella sollevata dal TAR sul differimento dell’art. 46.

La decisione

Il TAR ha ritenuto competente il TAR Lombardia, poiché la competenza territoriale nei giudizi contro la non ammissione alle prove orali dell’esame forense spetta al tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Corte d’appello presso cui opera la commissione esaminatrice, anche quando gli elaborati siano corretti da una commissione istituita presso altra Corte d’appello. La circolare ministeriale è stata qualificata come atto interno ed endoprocedimentale, privo di autonoma attitudine lesiva. Nel merito, il TAR ha rilevato che l’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 prevede una motivazione speciale, costituita da osservazioni positive o negative annotate nei diversi punti dell’elaborato, ma che la sua entrata in vigore è stata differita anche per la sessione 2024. Ha ritenuto non praticabile un’interpretazione conforme diversa da quella consolidata, secondo cui, nel regime transitorio, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio negativo. Tuttavia, ha dubitato della ragionevolezza del differimento legislativo, perché le condizioni fattuali che avevano giustificato la motivazione meramente numerica — numero molto elevato di candidati, tre prove scritte e commissioni più numerose — risultavano radicalmente mutate. La questione è stata ritenuta rilevante, poiché l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale imporrebbe l’applicazione dell’art. 46, comma 5, con possibile fondatezza della censura di difetto di motivazione. Le ulteriori censure relative al merito della valutazione tecnica non sono state esaminate favorevolmente, essendo il sindacato giurisdizionale limitato nei confronti delle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale; ogni ulteriore decisione, comprese rito, merito e spese, è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    La competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità, oppure, per gli atti con effetti diretti territorialmente limitati, al TAR della regione in cui tali effetti si producono.

  • art. 3 l. 241/1990

    Prevede l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, coordinato con i principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

  • art. 46, comma 5, l. 247/2012

    la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti

    Introduce, per l’esame forense, un obbligo di motivazione rafforzata mediante annotazioni riferite ai diversi punti dell’elaborato, aggiuntive rispetto al voto numerico.

  • art. 49, comma 1, l. 247/2012

    Ha previsto il differimento dell’applicabilità della riforma dell’esame forense, incluso l’art. 46, comma 5; il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’ulteriore differimento applicabile alla sessione 2024.

  • art. 4-quater d.l. 51/2023

    Ha disciplinato la sessione 2024 prevedendo una sola prova scritta e sottocommissioni composte da tre membri, senza introdurre una disciplina ulteriore sull’obbligo motivazionale.

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 215/2023

    all’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, le parole: “undici anni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici anni”

    Ha differito anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore dell’art. 46 della legge n. 247/2012; il TAR ne dubita la compatibilità con il principio di ragionevolezza.

  • art. 1 l. 18/2024

    Ha convertito il d.l. n. 215/2023, modificando l’art. 11 del decreto-legge e confermando il differimento oggetto della questione di costituzionalità.

  • art. 3 Cost.

    È il parametro costituzionale rispetto al quale il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, ravvisando una possibile irragionevolezza intrinseca del differimento non più coerente con la sua ratio originaria.

  • art. 23 l. 87/1953

    Disciplina la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e impone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • La competenza territoriale nei giudizi contro il giudizio di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede la Corte d’appello presso cui opera la commissione esaminatrice, anche se la correzione degli elaborati è stata materialmente svolta da una commissione istituita presso altra Corte d’appello.
  • La circolare ministeriale che contiene indicazioni operative rivolte alle sottocommissioni per la correzione degli elaborati, se priva di rilevanza esterna e di autonoma attitudine lesiva, costituisce atto endoprocedimentale e la sua impugnazione non altera il criterio di competenza territoriale fondato sulla sede della commissione esaminatrice.
  • L’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 configura una motivazione speciale del giudizio dell’esame forense, imponendo l’annotazione di osservazioni positive o negative nei diversi punti dell’elaborato, che si aggiungono al voto numerico e ne costituiscono la motivazione.
  • Il differimento dell’entrata in vigore di una disciplina legislativa può risultare irragionevole quando la situazione fattuale che ne giustificava originariamente l’adozione muti in modo stabile e radicale, rendendo la proroga non più coerente con la ratio normativa.
  • Nel regime transitorio antecedente all’applicazione dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dal TAR, il voto numerico è di per sé idoneo a motivare il giudizio di non ammissione alle prove orali; tale interpretazione non può essere superata dal giudice amministrativo mediante interpretazione conforme quando il testo normativo e il diritto vivente risultano univoci.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneCompetenzaMotivazione del provvedimento
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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