Sentenza del 28/10/2016 n. 21866 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie - Notifica mediante consegna diretta all'Ufficio finanziario - Art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che aveva confermato l’accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi mediante applicazione di una percentuale di ricarico. Con il primo motivo ha contestato l’utilizzo della media aritmetica semplice invece della media ponderata e l’insufficienza degli elementi presuntivi utilizzati dall’Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato l’insufficienza della motivazione, sostenendo che i prezzi di listino o consigliati dai fornitori non costituivano prezzi effettivi di vendita e che la percentuale di ricarico non fosse grave, precisa e concordante. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente l’inesistenza della notificazione del ricorso, poiché esso era stato consegnato direttamente a un impiegato dell’Ufficio finanziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi relativi all’accertamento tributario. Ha stabilito che la consegna diretta del ricorso all’impiegato dell’Ufficio, modalità prevista dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 per gli atti del giudizio tributario di merito, non è applicabile al ricorso per cassazione. In base all’art. 62 del medesimo decreto, il ricorso per cassazione deve essere notificato secondo le forme del codice di procedura civile, salvo le modalità previste dalla legge n. 53 del 1994. La notificazione è stata qualificata come inesistente, e non semplicemente nulla, perché mancava l’attività di trasmissione compiuta da un soggetto qualificato dotato del relativo potere legale. La costituzione dell’Agenzia delle Entrate non ha quindi potuto sanare il vizio. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.625,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
notifica "mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia"
La modalità di consegna diretta all’impiegato dell’Ufficio è prevista per le notifiche degli atti del processo tributario, ma non si estende al ricorso per cassazione.
Art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992
al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto
Il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie deve essere notificato secondo le regole del codice di procedura civile, salvo le modalità speciali previste dalla legge per la notificazione da parte degli avvocati.
Art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973
È stato invocato dal contribuente per contestare la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo e della ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico; la Corte non ha esaminato la censura per l’inammissibilità del ricorso.
Art. 2729 del codice civile
È stato richiamato in relazione ai requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate nell’accertamento; anche tale questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
Art. 360 del codice di procedura civile
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione.
Legge n. 53 del 1994
Consente, nei casi previsti, la notificazione degli atti processuali da parte dell’avvocato mediante servizio postale, posta elettronica certificata o consegna diretta secondo le modalità stabilite dalla legge.
Massime di principio
- Le modalità di notificazione previste per il processo tributario davanti alle commissioni tributarie non si applicano automaticamente al ricorso per cassazione: occorre verificare la disciplina specifica prevista dall’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992.
- Il ricorso per cassazione tributario deve essere notificato con le forme del codice di procedura civile o con le modalità speciali consentite dalla legge n. 53 del 1994, incluse quelle telematiche quando applicabili.
- La consegna materiale dell’atto a un impiegato dell’Ufficio finanziario da parte del contribuente o del suo difensore, se non effettuata secondo una modalità legalmente abilitata, può integrare inesistenza della notificazione e determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando la notificazione è inesistente, la costituzione della parte destinataria non produce l’effetto sanante che può invece operare, in determinate ipotesi, per una notificazione semplicemente nulla.
- Prima di esaminare il merito di un ricorso per cassazione è essenziale verificare il rispetto delle regole di notificazione, dei termini e dei soggetti legittimati a compiere l’attività notificatoria.
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