Sentenza del 27/01/2020 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Appello - notifica ricorso - avviso di ricevimento - mancato deposito avviso di ricevimento - inammissibilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto/decisione tramite appello; il problema centrale è la mancata produzione in atti dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica del ricorso originario. In mancanza di tale prova il giudice di merito ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Tuttavia, dato che la resistente non si era costituita, sussisteva il dubbio che la notifica non fosse effettivamente avvenuta; in tali ipotesi il giudice deve espressamente chiedere la produzione dell'avviso di accertamento della raccomandata prima di pronunciare, poiché l'assenza di tale verifica può violare il principio del contraddittorio.
La decisione
Il giudice di merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancata produzione dell'avviso di ricevimento. Tuttavia la decisione evidenzia che, quando la controparte non si costituisce e viene posta la questione della regolarità della notifica, il giudice deve ordinare la produzione dell'avviso di accertamento della raccomandata; in difetto tale pronuncia è viziata per violazione del contraddittorio e la sentenza deve essere dichiarata nulla con rinvio al giudice di prime cure.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992, art.20, comma 2
Regola le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario; la norma impone formali requisiti di notifica (es. raccomandata) la cui prova può essere richiesta dal giudice per accertare l'effettiva conoscenza dell'atto.
D.lgs. 546/1992, art.59, comma 1, lettera b)
Consente la declaratoria di nullità o la valutazione di vizi procedurali connessi alla violazione del principio del contraddittorio; qui è richiamata come fondamento per la nullità della decisione assunta senza aver verificato la regolare notifica.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Norme sulle modalità e gli effetti della raccomandata con avviso di ricevimento e della relativa documentazione postale; è richiamata per la possibilità di acquisire l'avviso/attestazione postale quale mezzo di prova della notifica.
Cass. civ., n. 2780/2009
Giurisprudenza che conferma l'obbligo del giudice di verificare la regolarità della notifica quando la controparte non si costituisce e di chiedere la produzione della prova postale; in mancanza la pronuncia è viziata e può essere annullata/rimessa.
Massime di principio
- Se la controparte non si costituisce e sussistono dubbi sulla notifica, il giudice deve ordinare espressamente la produzione dell'avviso di accertamento della raccomandata prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso/appello.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta automaticamente la perdita del diritto di agire: il giudice deve consentire la verifica e, se necessario, dare possibilità di acquisire la prova della notifica.
- Pronunce che dichiarano l'inammissibilità basandosi solo sull'assenza dell'avviso in atti, senza aver verificato la regolarità della notifica quando la resistente non si è costituita, possono essere dichiarate nulle per violazione del contraddittorio e devono essere rimesse al primo giudice.
- In ambito tributario (D.lgs. 546/92) le forme di notifica tramite raccomandata e la relativa documentazione postale hanno rilievo probatorio centrale: conservarle e depositarle è essenziale per la regolarità del processo.
- Prassi consigliata per il ricorrente: depositare sempre l'avviso di ricevimento o, se non disponibile, richiedere subito l'«avviso di accertamento»/certificazione postale e produrlo in giudizio; per il giudice: verificare d'ufficio la regolarità della notifica se la controparte non si presenta.
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