Sentenza del 14/12/2017 n. 5269 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società - Estinzione - Normativa - Estinzione ante 13 dicembre 2014 - Differimento quinquennale - Applicazione retroattiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa normativa sul differimento quinquennale è stata qualificata come sostanziale e non interpretativa. Di conseguenza, non può essere applicata retroattivamente alle società cancellate prima del 13 dicembre 2014. La pretesa fondata sull'applicazione retroattiva di tale disciplina deve pertanto essere disattesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità retroattiva della normativa che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione delle società, ai fini di determinate pretese o accertamenti. La questione era se tale disciplina avesse natura interpretativa, e quindi potesse applicarsi anche alle società cancellate anteriormente al 13 dicembre 2014, oppure natura sostanziale, con applicazione solo alle cancellazioni successive alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Normativa sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione delle società
Differimento quinquennale dell'estinzione delle società
La disciplina ha natura sostanziale e non meramente interpretativa; pertanto, non si applica alle cancellazioni dal registro delle imprese avvenute prima del 13 dicembre 2014.
Massime di principio
- Una norma qualificabile come sostanziale, anche se introdotta per disciplinare o precisare gli effetti di una situazione preesistente, non può essere applicata retroattivamente salvo un'espressa previsione legislativa conforme ai principi applicabili.
- Per stabilire se una disciplina si applica a una società estinta occorre verificare la data della cancellazione dal registro delle imprese e confrontarla con la data di entrata in vigore della nuova normativa.
- La qualificazione legislativa o giurisprudenziale di una norma come interpretativa è decisiva: solo una vera norma interpretativa può, nei limiti consentiti, incidere su rapporti anteriori; una norma sostanziale opera invece per il futuro.
- Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione non può essere utilizzato per mantenere retroattivamente in vita una società cancellata prima del 13 dicembre 2014.
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