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Sentenza

Sentenza del 21/01/2021 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IMPOSTA DI REGISTRO - Termine di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva - Fattispecie - Criteri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha notificato a C.F. un avviso di liquidazione dell'imposta di registro (più imposte ipotecarie/catastali e sanzioni) ritenendo che la sentenza n.5/2005 del Tribunale di Taranto avesse enunciato una scrittura privata di compravendita immobiliare non registrata tra S.A.E. e C.F., per cui doveva essere riscossa l'imposta. Il contribuente eccepiva che non vi fosse stato trasferimento e che, comunque, la liquidazione era tardiva ai sensi dell'art.76 co.1 D.P.R. 131/1986 (termine di decadenza per atti soggetti a registrazione ex art.5). L'Agenzia sosteneva invece che si dovesse applicare l'art.22 (enunciazione di atti non registrati) e che il termine di decadenza dovesse decorrere dalla richiesta di registrazione della sentenza (data rilascio copia conforme), non dalla data della scrittura privata non registrata.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso. Il collegio ha ritenuto che non si applicasse l'art.5/art.76 co.1 (registrazione in termine fisso degli atti traslativi) poiché la scrittura privata non era stata registrata e la constatazione del trasferimento è derivata dalla sentenza (enunciazione ai sensi dell'art.22). Il termine di decadenza di tre anni previsto dall'art.76 co.2 decorre dalla richiesta di registrazione della sentenza; la copia conforme è stata rilasciata il 1/6/2005 e l'avviso notificato il 3/3/2008 rientrava quindi nel termine. Sono state confermate anche le sanzioni per l'omessa registrazione ritenuta commessa quantomeno con colpa. C.F. è stato condannato alle spese del doppio grado.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 22

    L'art.22 disciplina la tassazione derivante dall'enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti non registrati. Nel caso in cui una sentenza enunci la pattuizione contenuta in una scrittura privata non registrata, l'Ufficio può liquidare l'imposta sulla base della sentenza e il termine di decadenza va ricondotto alle regole applicabili alla registrazione della sentenza.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 5

    L'art.5 elenca gli atti che si registrano in termine fisso (fra i quali gli atti traslativi della proprietà). Tale disciplina non si applica quando il trasferimento è accertato giudizialmente e la scrittura privata non è stata presentata per la registrazione; in tal caso rileva l'enunciazione in sentenza.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 76, commi 1 e 2

    Il comma 1 si riferisce ai termini di decadenza per gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art.5 (registrazione in termine fisso). Il comma 2 stabilisce il termine di tre anni per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica, decorrente, per gli atti presentati, dalla data della richiesta di registrazione. Nel caso di enunciazione in sentenza il termine va fatto decorrere dalla richiesta di registrazione della sentenza (e quindi dalla data di rilascio della copia conforme utile alla registrazione).

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 37, comma 1

    Secondo la giurisprudenza citata, la sentenza che definisce il giudizio è soggetta a tassazione anche se non è ancora passata in giudicato; l'Ufficio può legittimamente liquidare l'imposta sulla base della sentenza, pur restando aperte azioni di conguaglio o rimborso in caso di successiva riforma.

  • Risoluzione Ministero delle Finanze n. 260069 del 17.07.1992

    Richiamata dalle parti, ma ritenuta non ostativa dalla CTR: la risoluzione non prevale sulla corretta lettura delle norme e sull'applicazione dell'art.22 quando la tassazione scaturisce dalla sentenza e non dalla semplice scrittura privata.

  • Cassazione civile, ord. n. 12023/2018 (giurisprudenza richiamata)

    Confermato l'orientamento secondo cui la sentenza che definisce il giudizio è assoggettabile a tassazione anche se non passata in giudicato; l'Ufficio può emettere avvisi di liquidazione sulla base della sentenza ed eventuali rimborsi o conguagli si trattano separatamente.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra atti traslativi soggetti a registrazione in termine fisso (art.5) e casi in cui il trasferimento è accertato giudizialmente tramite enunciazione in sentenza (art.22): i termini di decadenza applicabili sono diversi.
  • Se una vendita privata non registrata viene enunciata in una sentenza, la scadenza per l'accertamento fiscale non decorre dalla data della scrittura privata, ma dalla data dalla quale l'Ufficio ha potuto richiedere la registrazione della sentenza (in pratica dalla data di rilascio della copia conforme utile alla registrazione).
  • Per le sentenze che definiscono il giudizio l'imposta può essere liquidata anche se la sentenza non è definitiva (non passata in giudicato); eventuali successivi rimborsi o conguagli devono essere chiesti autonomamente se la decisione viene riformata.
  • Le sanzioni per omessa registrazione possono essere applicate se l'omissione è riconducibile almeno a colpa/condotta elusiva; tuttavia l'Ufficio non può pretendere il pagamento duplicato dell'imposta (pagamento una tantum proporzionale sul valore accertato).
  • In presenza di enunciazione giudiziale è opportuno verificare la data di rilascio della copia conforme e la data di eventuale richiesta di registrazione della sentenza per definire la decorrenza del termine di decadenza ai fini dell'accertamento.
  • Le circolari o risoluzioni ministeriali non possono andare contro la corretta interpretazione normativa: in caso di contrasto prevale la norma e la giurisprudenza consolidata.
  • Se si riceve un avviso di liquidazione basato su una sentenza, valutare contestualmente: (a) se la sentenza enuncia effettivamente un atto non registrato; (b) la tempestività dell'atto impositivo; (c) la possibilità di chiedere conguaglio o rimborso qualora la sentenza venga poi riformata.

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