R.R. Puglia 10/2013
Regolamento Organo di Governo ATO (ex art. 10, l.r. puglia n. 24 del 20 agosto 2012) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia la composizione e il funzionamento dell’Organo di governo degli ATO rifiuti (FG, BAT, BA, TA, BR, LE) ai sensi della l.r. 24/2012. Prevede assemblea dei sindaci, presidente, ufficio di presidenza e comune capofila; stabilisce la gratuità delle cariche, i compiti organizzativi e le procedure di avvio, con obbligo di sottoscrivere la convenzione entro 30 giorni dalla prima riunione e potere sostitutivo regionale in caso di inerzia.
Regolamento sull’Organo di Governo degli ATO rifiuti pugliesi
Regolamento sull’Organo di Governo degli ATO rifiuti in Puglia
Il regolamento attua la l.r. Puglia n. 24/2012 e disciplina, nel solo territorio regionale pugliese, la composizione e il funzionamento dell’Organo di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali per i rifiuti. La struttura è finalizzata all’esercizio associato delle funzioni in materia di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.
Ambito di applicazione e natura dell’organo
La disciplina riguarda gli ATO FG, BAT, BA, TA, BR e LE. L’Organo di governo è qualificato come struttura associativa priva di personalità giuridica, formata dalla partecipazione obbligatoria di tutti i Comuni compresi nell’ATO, con esclusione delle città metropolitane. L’organo opera per l’esercizio associato delle funzioni attribuite dalla legge, anche ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. 138/2011.
Avvio dell’organo e convenzione tra i Comuni
Alla prima riunione i sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATO devono prendere atto del regolamento. Entro i successivi 30 giorni i sindaci devono sottoscrivere la convenzione per l’esercizio delle funzioni associate ai sensi dell’art. 30 del TUEL. Se il termine decorre inutilmente, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta da parte della Giunta regionale.
Articolazione organizzativa
Ai fini organizzativi l’Organo di governo si compone di:
- Assemblea dei sindaci dei Comuni dell’ATO;
- Presidente dell’Assemblea;
- Ufficio di Presidenza;
- Segretario dell’Assemblea;
- Comune capofila, che costituisce la sede dell’Organo di governo.
La partecipazione agli organi di governo è a titolo gratuito.
Presidente dell’Assemblea
Nella prima riunione, convocata e presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, l’Organo di governo elegge con votazioni separate il Presidente e due componenti dell’Ufficio di Presidenza. Il Presidente:
- convoca le riunioni dell’Organo di governo;
- stabilisce l’ordine del giorno;
- dirige i lavori e regola lo svolgimento dell’Assemblea;
- accerta i risultati delle votazioni, da riportare nel verbale;
- vigila sull’attuazione delle deliberazioni;
- rappresenta l’Assemblea;
- nomina il dirigente responsabile dell’Ufficio di Presidenza;
- individua il RUP per eventuali procedure di affidamento dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.
Ufficio di Presidenza: composizione, funzioni e mezzi
L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due componenti eletti nella prima riunione e dal dirigente responsabile dell’Ufficio di Presidenza. Si avvale del personale del Comune capofila e del personale dei Comuni aderenti, distaccato in funzione delle esigenze operative; il personale mantiene il rapporto giuridico, economico e di servizio con l’ente di appartenenza, mentre instaura un rapporto funzionale con l’Ufficio di Presidenza.
Le funzioni sono svolte dal Comune capofila, salvo diversa deliberazione dell’Organo di governo. L’Ufficio svolge funzioni istruttorie e di coordinamento per predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea ed è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico-amministrative relative ai servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale.
Ruolo finanziario e operativo dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza è qualificato come centro di spesa e opera come stazione appaltante per gli interventi previsti nel bacino ATO, con riferimento all’affidamento dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per l’esercizio delle proprie funzioni utilizza il personale e gli uffici degli enti locali partecipanti e dell’Autorità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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