R.R. Puglia 14/2013
Integrazione al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Puglia n. 14/2013 riapre per 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP i termini per presentare una sola istanza provinciale di riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica o accompagnatore turistico. Possono presentarla solo coloro che avevano maturato il presupposto previsto dal regolamento regionale n. 23/2012 entro il 4 dicembre 2012. Restano ferme, per il resto, le norme del regolamento del 2012.
Riapertura dei termini per le istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico in Puglia
Riapertura dei termini per il riconoscimento dell’abilitazione turistica
Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Puglia, una riapertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e di accompagnatore turistico. Si tratta di un intervento integrativo del regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.
Ambito di applicazione e rinvio alla disciplina previgente
La disciplina riguarda esclusivamente il procedimento di riconoscimento delle abilitazioni di guida turistica e accompagnatore turistico già previsto dal regolamento regionale n. 23/2012. Per tutto quanto non espressamente regolato dal provvedimento del 2013, continuano ad applicarsi le norme del regolamento regionale n. 23/2012 e s.m.i., che restano quindi il quadro di riferimento principale.
Soggetti che possono presentare l’istanza
Possono beneficiare della riapertura dei termini soltanto i soggetti che, alla data del 4 dicembre 2012, avevano già maturato il presupposto richiesto dall’art. 2 del regolamento regionale n. 23/2012 e s.m.i. Il regolamento non introduce nuove categorie di beneficiari, ma consente a tali soggetti di riproporre la domanda entro il termine riaperto.
Modalità e termini di presentazione
Le istanze:
- possono essere presentate ad una sola Provincia;
- devono essere inoltrate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La previsione è quindi a efficacia temporanea e collegata in modo stretto alla data di pubblicazione del regolamento.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è dichiarato urgente e, in base alle disposizioni finali, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La sua utilità pratica è limitata alla riapertura del termine per la presentazione delle istanze nel periodo indicato; esaurito tale termine, la norma esaurisce sostanzialmente la propria funzione operativa.
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