Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Puglia 14/2013

Integrazione al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico.

Normativa regionaleR.R. Puglia 14/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia n. 14/2013 riapre per 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP i termini per presentare una sola istanza provinciale di riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica o accompagnatore turistico. Possono presentarla solo coloro che avevano maturato il presupposto previsto dal regolamento regionale n. 23/2012 entro il 4 dicembre 2012. Restano ferme, per il resto, le norme del regolamento del 2012.

Riapertura dei termini per le istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida e accompagnatore turistico in Puglia

Riapertura dei termini per il riconoscimento dell’abilitazione turistica

Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Puglia, una riapertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e di accompagnatore turistico. Si tratta di un intervento integrativo del regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.

Ambito di applicazione e rinvio alla disciplina previgente

La disciplina riguarda esclusivamente il procedimento di riconoscimento delle abilitazioni di guida turistica e accompagnatore turistico già previsto dal regolamento regionale n. 23/2012. Per tutto quanto non espressamente regolato dal provvedimento del 2013, continuano ad applicarsi le norme del regolamento regionale n. 23/2012 e s.m.i., che restano quindi il quadro di riferimento principale.

Soggetti che possono presentare l’istanza

Possono beneficiare della riapertura dei termini soltanto i soggetti che, alla data del 4 dicembre 2012, avevano già maturato il presupposto richiesto dall’art. 2 del regolamento regionale n. 23/2012 e s.m.i. Il regolamento non introduce nuove categorie di beneficiari, ma consente a tali soggetti di riproporre la domanda entro il termine riaperto.

Modalità e termini di presentazione

Le istanze:

  • possono essere presentate ad una sola Provincia;
  • devono essere inoltrate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La previsione è quindi a efficacia temporanea e collegata in modo stretto alla data di pubblicazione del regolamento.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento è dichiarato urgente e, in base alle disposizioni finali, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La sua utilità pratica è limitata alla riapertura del termine per la presentazione delle istanze nel periodo indicato; esaurito tale termine, la norma esaurisce sostanzialmente la propria funzione operativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.