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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38943/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla resistente per il rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato relative a un ricorso incidentale e a un appello incidentale proposti in un giudizio amministrativo. In cassazione OPT articolava due motivi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che i rami incidentali erano stati dichiarati improcedibili per carenza d'interesse in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale e quindi non vi era stata soccombenza propria; (ii) violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo che la novità della questione imponeva la compensazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la decisione impugnata ritenendo che la domanda di rimborso non poteva essere proposta per difetto d'interesse. La Corte ha richiamato l'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo di pagamento del contributo unificato nel giudizio amministrativo sorge ex lege a carico della parte soccombente e costituisce un titolo implicito esecutivo, sottratto alla discrezionalità del giudice (anche in caso di compensazione delle spese). Per le questioni di novità e la particolarità della vicenda, la Corte ha compensato le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis

    l'onere relativo al pagamento dei contributi c.d. unificati, nel giudizio amministrativo, è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligazione al contributo nasce automaticamente per legge a carico della parte soccombente e non richiede una specifica statuizione del giudice; il contributo non è assoggettabile alla discrezionalità del giudice né alla compensazione giudiziale della sua misura

  • Codice di procedura civile, art. 92, secondo comma

    Il motivo era invocato dalla ricorrente per chiedere la compensazione delle spese in ragione della novità della questione; la Corte, pur non ritenendo fondato il ricorso nel merito rispetto al rimborso, ha comunque compensato le spese per i profili di novità e particolarità della vicenda

  • Codice di procedura civile, art. 382, terzo comma (ultima parte)

    La Corte segnala che, a seguito del rilievo di carenza d'interesse ad agire, è possibile applicare l'art. 382 c.p.c. quando non sussiste un giudicato interno ostativo; in sostanza la decisione del giudice deve esclusere la domanda per difetto di interesse quando non è esercitabile l'azione richiesta

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l'obbligo di versare il contributo unificato sorge ex lege a carico della parte soccombente e costituisce titolo esecutivo implicito nella sentenza amministrativa: non è necessaria una specifica statuizione giudiziale per rendere esigibile tale obbligo
  • Non è ammissibile proporre un'azione autonoma di rimborso di contributo unificato quando esiste già un titolo implicito derivante dalla decisione amministrativa: ciò può determinare il difetto d'interesse e l'improcedibilità della domanda
  • La determinazione della soccombenza ai fini del contributo nel giudizio amministrativo si compie con il passaggio in giudicato della sentenza; la compensazione delle spese ordinarie non esclude comunque l'obbligo del soccombente di corrispondere il contributo previsto dalla legge
  • In giudizi in cui emergono questioni nuove e peculiari la Corte può compensare le spese, anche in cassazione, pur avendo cassato la decisione impugnata per motivi procedurali
  • Prima di esperire azioni civili o esecutive autonome per ottenere o ottenere il rimborso del contributo unificato, è opportuno valutare se il titolo esecutivo non derivi già in via implicita dalla decisione amministrativa; se sussiste incertezza, conviene sollevare la questione nel processo amministrativo o attendere il passaggio in giudicato

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