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Sentenza

Sentenza del 21/02/2022 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Intimazione di pagamento - Data di perfezionamento della notificazione - Prova - Onere del contribuente - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione dell'onere probatorio relativo alla data di perfezionamento della notificazione dell'intimazione di pagamento: il contribuente sosteneva di non dover provare la data di perfezionamento perché la relativa documentazione è nella disponibilità dell'Agenzia

La decisione

Il giudice ha ritenuto che non possa essere addossato al contribuente l'onere di provare la data in cui si è perfezionata la notificazione dell'intimazione di pagamento, poiché tale atto e la relativa documentazione ricadono nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ne consegue che l'Amministrazione deve provare l'avvenuta notificazione o produrre gli atti idonei a dimostrarla; in mancanza, la pretesa esecutiva può risultare infirmata

Massime di principio

  • Quando un documento o un elemento probatorio è nella piena disponibilità di un'amministrazione pubblica, l'onere di produrlo e di dimostrare i fatti che ne derivano grava sull'amministrazione stessa e non sul privato.
  • In sede di impugnazione di intimazioni di pagamento, il contribuente può validamente eccepire la mancata o inesatta notificazione senza essere costretto a provare la data di perfezionamento se tale prova è riconducibile esclusivamente a documenti in possesso dell'agente della riscossione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della regolare notificazione (es. avviso di ricevimento, attestazioni di posta, registrazioni telematiche) oppure rischia che l'atto impositivo o esecutivo sia dichiarato inefficace o annullato.
  • Il contribuente dovrebbe richiedere formalmente la produzione degli atti relativi alla notificazione e, se necessario, chiedere mezzi istruttori per dimostrare che la prova è nella disponibilità dell'Amministrazione.
  • Nei casi di contestazione della notificazione, il giudice valuta la posizione di disponibilità dei documenti: se risulta che l'Amministrazione è l'unica titolare degli elementi probatori rilevanti, l'assenza di produzione può essere interpretata a sfavore dell'Amministrazione.

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