Sentenza del 21/02/2022 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Intimazione di pagamento - Data di perfezionamento della notificazione - Prova - Onere del contribuente - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'onere probatorio relativo alla data di perfezionamento della notificazione dell'intimazione di pagamento: il contribuente sosteneva di non dover provare la data di perfezionamento perché la relativa documentazione è nella disponibilità dell'Agenzia
La decisione
Il giudice ha ritenuto che non possa essere addossato al contribuente l'onere di provare la data in cui si è perfezionata la notificazione dell'intimazione di pagamento, poiché tale atto e la relativa documentazione ricadono nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Ne consegue che l'Amministrazione deve provare l'avvenuta notificazione o produrre gli atti idonei a dimostrarla; in mancanza, la pretesa esecutiva può risultare infirmata
Massime di principio
- Quando un documento o un elemento probatorio è nella piena disponibilità di un'amministrazione pubblica, l'onere di produrlo e di dimostrare i fatti che ne derivano grava sull'amministrazione stessa e non sul privato.
- In sede di impugnazione di intimazioni di pagamento, il contribuente può validamente eccepire la mancata o inesatta notificazione senza essere costretto a provare la data di perfezionamento se tale prova è riconducibile esclusivamente a documenti in possesso dell'agente della riscossione.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova della regolare notificazione (es. avviso di ricevimento, attestazioni di posta, registrazioni telematiche) oppure rischia che l'atto impositivo o esecutivo sia dichiarato inefficace o annullato.
- Il contribuente dovrebbe richiedere formalmente la produzione degli atti relativi alla notificazione e, se necessario, chiedere mezzi istruttori per dimostrare che la prova è nella disponibilità dell'Amministrazione.
- Nei casi di contestazione della notificazione, il giudice valuta la posizione di disponibilità dei documenti: se risulta che l'Amministrazione è l'unica titolare degli elementi probatori rilevanti, l'assenza di produzione può essere interpretata a sfavore dell'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 feb 2022Sentenza del 21/02/2022 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 feb 2022Sentenza del 21/02/2022 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
- Sentenza · 21 feb 2022Sentenza del 21/02/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 feb 2022Sentenza del 21/02/2022 n. 382 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 21 feb 2022Sentenza del 21/02/2022 n. 384 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 21 feb 2022Sentenza del 21/02/2022 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →