Sentenza del 22/02/2021 n. 254 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Accertamento - Studi di settore - Presunzione semplice - Obbligo di contraddittorio preventivo - Sussiste - Scostamento dai parametri -Ammissibilità della prova contraria - Esistenza di circostanze che giustificano lo scostamento - Legittima - Limitazioni alla prova - Non sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un atto di accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore/parametri; si deduceva la nullità e/o illegittimità dell'accertamento per mancato contraddittorio preventivo e si contestava la presunzione di veridicità dei redditi desunta dagli studi di settore
La decisione
il giudice ha stabilito che gli studi di settore/parametri sono presunzioni semplici il cui valore probatorio deve emergere dal contraddittorio con il contribuente; il mancato esperimento del contraddittorio preventivo determina la nullità dell'atto impositivo. L'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità dello standard scelto; al contribuente è riconosciuta la piena facoltà di provare, senza limiti di mezzi e contenuto, l'esistenza di circostanze concrete che giustificano lo scostamento e l'inidoneità dei parametri impiegati. Non sono ammesse limitazioni alla prova contraria imposte dall'ufficio.
Norme richiamate
Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000)
riconosce i diritti del contribuente, incluso il principio del contraddittorio; dalla giurisprudenza si desume che la mancata attivazione del contraddittorio preventivo può incidere sulla validità dell'atto impositivo
Disposizioni sugli studi di settore/parametri (provvedimenti e regolamentazioni dell'Agenzia delle Entrate)
gli studi di settore e i parametri costituiscono presunzioni semplici che richiedono verifica caso per caso e non producono automaticamente prova piena del maggior reddito
Onere della prova (art. 2697 c.c. - principio generale)
spetta a chi agisce dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto; applicato nel senso che l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità dello standard e il contribuente può liberamente provare il contrario
Massime di principio
- Gli studi di settore e i parametri producono presunzioni semplici: non provano definitivamente il maggior reddito senza confronto con il contribuente
- Il contraddittorio preventivo con il contribuente è obbligatorio; la sua mancata esecuzione può comportare la nullità dell'atto impositivo
- L'Amministrazione deve dimostrare di aver correttamente applicato lo standard/parametro scelto e la sua pertinenza al caso concreto
- Il contribuente ha piena facoltà di fornire prova contraria, senza limitazioni di mezzi o contenuto, articolando circostanze concrete che giustifichino lo scostamento
- Non possono essere imposte dal fisco restrizioni predefinite alla prova contraria: ogni prova idonea a dimostrare la situazione reale deve essere ammessa
- In pratica, se si riceve un avviso basato su studi di settore conviene chiedere immediatamente il contraddittorio, documentare fattori oggettivi (periodi anomali, eventi straordinari, caratteristiche organizzative, clientela, prezzi praticati ecc.) e conservare ogni prova che giustifichi lo scostamento
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