Sentenza del 14/12/2018 n. 32424 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il recupero di IRPEG e ILOR non versate, relative ad agevolazioni fiscali fruite negli anni 1995-1998 e successivamente qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell'Unione europea. Ha dedotto, tra l'altro, il difetto di giurisdizione tributaria, la prescrizione e decadenza dell'azione, la necessità di un avviso di accertamento, la violazione del principio di legittimo affidamento, l'assenza di effettiva fruizione dell'aiuto e l'illegittimità degli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto o dichiarato inammissibili quasi tutti i motivi. Ha confermato che il recupero degli aiuti di Stato segue la disciplina speciale prevista dal D.L. n. 10/2007 e può essere effettuato mediante ingiunzione, senza necessità di un ordinario avviso di accertamento; non si applicano i termini ordinari di decadenza dell'accertamento tributario, mentre opera il termine ordinario di prescrizione, coordinato con la disciplina europea. Ha inoltre ritenuto irrilevante che la società fosse in house e ha confermato la debenza degli interessi. È stato invece accolto l'ottavo motivo: la CTR aveva erroneamente posto sulla contribuente l'onere di provare la mancata effettiva fruizione dell'aiuto. L'onere dell'Agenzia consiste nel provare che la società rientrava nella categoria beneficiaria e che aveva effettivamente fruito dell'agevolazione. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70
Prevedeva il regime agevolativo fiscale successivamente oggetto di recupero in quanto incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
L. n. 427 del 1993, art. 66, comma 14
Costituiva ulteriore fondamento del regime di agevolazione fiscale applicato alle società a capitale pubblico.
Regolamento CE n. 659/1999, art. 15
Prevede il termine decennale per i poteri della Commissione europea in materia di recupero degli aiuti di Stato; la disciplina europea prevale sulle norme interne incompatibili.
D.L. n. 10 del 2007, art. 1, convertito nella L. n. 46 del 2007
Disciplina speciale il recupero delle agevolazioni incompatibili con il diritto europeo e impone all'Agenzia delle Entrate di procedere mediante ingiunzione, senza necessità dell'ordinario avviso di accertamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il termine di decadenza previsto per l'accertamento tributario non si applica al recupero degli aiuti di Stato, che costituisce una vicenda giuridica distinta e soggetta alla disciplina speciale europea e nazionale.
Codice civile, art. 2946
Il credito erariale per il recupero degli aiuti di Stato è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
Codice di procedura civile, art. 2697
L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa l'effettiva fruizione dell'agevolazione; non può essere imposto al contribuente l'onere di provare preventivamente la mancata fruizione.
TFUE, art. 107, comma 1
Il divieto di aiuti di Stato può applicarsi anche a società in house o operanti in settori apparentemente non concorrenziali, se l'agevolazione è idonea a incidere sugli scambi o sulla concorrenza potenziale.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE
Ha qualificato come incompatibili con il mercato comune le agevolazioni fiscali concesse alle società per azioni a prevalente capitale pubblico costituite per la gestione dei servizi pubblici locali, disponendone il recupero.
D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4, convertito nella L. n. 2 del 2009
Consente l'applicazione di interessi composti nel recupero degli aiuti di Stato, anche quando la decisione europea di recupero sia anteriore alla normativa nazionale.
Codice di procedura civile, art. 115
Nel processo tributario il principio di non contestazione riguarda la prova dell'esistenza storica dei fatti, ma non vincola il giudice quanto alla loro qualificazione giuridica o agli effetti che ne derivano.
Massime di principio
- Nel recupero di aiuti di Stato incompatibili, si applica una disciplina speciale europea e nazionale, prevalente rispetto alle regole ordinarie dell'accertamento tributario.
- L'Amministrazione deve dimostrare che il soggetto appartiene alla categoria dei beneficiari e che ha effettivamente fruito dell'agevolazione; non può trasferire al contribuente l'onere di provare la mancata fruizione prima di tale dimostrazione.
- Il recupero può essere effettuato mediante ingiunzione e non richiede necessariamente un ordinario avviso di accertamento.
- La natura pubblica, in house o non apparentemente concorrenziale dell'impresa non esclude automaticamente la qualificazione dell'agevolazione come aiuto di Stato.
- Il legittimo affidamento fondato esclusivamente sulla legge nazionale o sul comportamento dell'amministrazione interna, di regola, non impedisce il recupero di un aiuto incompatibile con il diritto dell'Unione.
- Nel processo tributario la mancata contestazione di un fatto rende provata, al più, la sua esistenza storica, ma non impedisce al giudice di valutarne gli effetti giuridici.
- Le questioni di giurisdizione devono essere sollevate tempestivamente in appello; in caso contrario può formarsi un giudicato implicito che ne preclude l'esame in Cassazione.
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