Circolare numero 121 del 6-8-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal periodo di paga di settembre 2004, Banche e Poste non accetteranno più i modelli DM10/2 cartacei, che dovranno quindi essere trasmessi telematicamente secondo le procedure già previste. Viene richiamato l’obbligo introdotto dalla legge n. 236/2003 e si ribadisce che restano invariati termini di presentazione e modalità di pagamento. La circolare disciplina anche il comportamento delle sedi INPS in caso di presentazione ancora cartacea e richiama l’esigenza di smaltire le giacenze di denunce cartacee degli anni precedenti.
Trasmissione telematica delle denunce DM10/2 via Internet
Trasmissione telematica delle denunce DM10/2 via Internet
La circolare interviene sulla definitiva attuazione della trasmissione telematica delle denunce contributive mensili DM10/2, chiarendo gli effetti operativi della scadenza di settembre 2004 per la cessazione del canale cartaceo presso Banche e Poste. Il documento richiama il quadro normativo e le istruzioni già impartite, ribadendo che restano invariati i termini di presentazione e le modalità di pagamento.
Quadro normativo e precedenti istruzioni
La base normativa è individuata nell’art. 44, comma 9, della legge 24 novembre 2003, n. 236, di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che ha reso obbligatoria, per i datori di lavoro, la trasmissione telematica delle denunce contributive mensili DM10/2 a decorrere dal periodo di paga gennaio 2004.
La circolare richiama inoltre:
- la circolare n. 191 del 30 ottobre 2001, con le istruzioni per l’individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica, le modalità operative e gli aspetti organizzativi del rilascio del PIN;
- la circolare n. 32 del 17 febbraio 2004, con le integrazioni sui soggetti abilitati alla trasmissione via Internet e sulle modalità operative per la compilazione on line del DM10/2 telematico.
Superamento del cartaceo da settembre 2004
In una fase iniziale, per consentire l’adeguamento tecnologico dei soggetti interessati, era stato temporaneamente consentito l’uso dei modelli DM10/2 cartacei a chi non fosse ancora in grado di utilizzare l’inoltro telematico. Tuttavia, il monitoraggio effettuato nel mese di maggio ha evidenziato quantità di modelli cartacei ormai tali da consentire la definitiva interruzione del flusso cartaceo.
Per questo motivo, sono stati avviati contatti con Banche e Poste, che presso le rispettive agenzie e uffici, a decorrere dal periodo di paga settembre 2004, non accetteranno più eventuali modelli DM10/2 cartacei.
Comportamento per aziende e intermediari
Le aziende o i loro intermediari che, unitamente al modello F24, intendano ancora consegnare il DM10/2 cartaceo in banca o in posta, non potendo avvalersi della trasmissione via Internet prevista dalla normativa, saranno invitati a recarsi presso le strutture periferiche dell’Istituto per la presentazione della denuncia.
Le sedi INPS, attraverso apposite stazioni di lavoro abilitate alla trasmissione via Internet, provvederanno in tempo reale all’acquisizione della denuncia cartacea e consegneranno contestualmente il PIN ai soggetti che ne risultino sprovvisti.
Modelli DM10/2 passivi e insoluti totali
La medesima regola di non accettazione cartacea opera, dal periodo di paga di settembre 2004, anche per i modelli DM10/2 passivi e insoluti totali cartacei. Anche per tali casi dovranno essere applicate le procedure indicate per i modelli attivi, con l’intervento delle strutture INPS e la gestione tramite le postazioni dedicate alla trasmissione telematica.
Giacenze cartacee pregresse e attività delle sedi regionali
La circolare evidenzia che in alcune realtà permangono consistenti giacenze di denunce cartacee riferite agli anni precedenti, ancora da acquisire. Tale arretrato genera criticità gestionali nella risoluzione dei ricicli, nella gestione degli insoluti, nella definizione delle note di rettifica e dei DM10/2 passivi, e impedisce l’aggiornamento e la normalizzazione del conto aziendale e della posizione assicurativa del lavoratore.
Le sedi regionali dovranno quindi, in sede di consolidamento dei piani operativi delle strutture territoriali, verificare la presenza e la congruità degli interventi finalizzati all’eliminazione delle giacenze, svolgendo attività di:
- monitoraggio;
- supporto;
- coordinamento degli interventi.
Regola conclusiva di sistema
Il messaggio complessivo della circolare è che il modello DM10/2 cartaceo viene ormai superato dal sistema di trasmissione telematica via Internet, con cessazione dell’accettazione presso Banche e Poste dal periodo di paga settembre 2004. L’obiettivo dichiarato è accelerare la normalizzazione delle posizioni contributive e assicurative, eliminando le residue lavorazioni cartacee e assicurando il completamento del processo di acquisizione telematica.
Punti principali
Obbligo di trasmissione telematica
L’art. 44, comma 9, della legge 24 novembre 2003, n. 236, ha previsto l’obbligatorietà, per i datori di lavoro, della trasmissione telematica delle denunce contributive mensili DM10/2 a decorrere dal periodo di paga gennaio 2004. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni già fornite con la circolare n. 191 del 30 ottobre 2001 e con la circolare n. 32 del 17 febbraio 2004, relative ai soggetti abilitati, al rilascio del PIN e alle modalità di compilazione on line del modello.
Cessazione dell’accettazione dei modelli cartacei da settembre 2004
A seguito del progressivo adeguamento dei soggetti interessati e della rilevante riduzione delle denunce cartacee, dal periodo di paga relativo a settembre 2004 le Banche e le Poste non accetteranno più i modelli DM10/2 cartacei. Le aziende o gli intermediari che dovessero comunque presentare il DM10/2 cartaceo insieme al modello F24 saranno indirizzati presso le strutture periferiche dell’Istituto per la presentazione della denuncia.
Gestione dei modelli DM10/2 attivi e passivi
Dal mese di settembre 2004 la mancata accettazione cartacea riguarderà anche i modelli DM10/2 passivi e insoluti totali. Per tali denunce si applicheranno le stesse procedure previste per i modelli attivi. Le sedi INPS, tramite apposite stazioni di lavoro per la trasmissione Internet, effettueranno in tempo reale l’acquisizione della denuncia cartacea e consegneranno contestualmente il PIN a chi ne sia sprovvisto.
Invarianza dei termini e delle modalità di pagamento
La circolare precisa espressamente che non cambia nulla in merito ai termini di presentazione e alle modalità di pagamento delle denunce mensili. Rimane quindi fermo l’impianto procedurale già vigente, con il solo superamento del supporto cartaceo presso Banche e Poste.
Smaltimento delle giacenze cartacee pregresse
Per le denunce cartacee riferite agli anni precedenti, la circolare segnala la presenza, in alcune realtà, di consistenti giacenze ancora da acquisire. Tale situazione crea problemi gestionali e impedisce l’aggiornamento del conto aziendale e della posizione assicurativa del lavoratore. Le sedi regionali dovranno verificare, nell’ambito dei piani operativi territoriali, la presenza e la congruità degli interventi finalizzati all’eliminazione di tali giacenze, svolgendo attività di monitoraggio, supporto e coordinamento.
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