Circolare numero 125 del 6-8-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul Fondo telefonici: la pensione di anzianità, al compimento dell’età prevista per la vecchiaia, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia e da quel momento non subisce più la riduzione percentuale prevista dall’art. 10, comma 3, della legge n. 672/1973. L’INPS dispone la ricostituzione d’ufficio dei trattamenti interessati, nei limiti della prescrizione decennale, con corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al compimento dell’età pensionabile. Le sedi devono inoltre abbandonare i giudizi pendenti, accogliere d’ufficio le domande respinte e considerare accolti i ricorsi amministrativi negativi.
Fondo telefonici: equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile
Fondo telefonici: equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia
La circolare interviene in seguito a più sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e chiarisce il trattamento delle pensioni di anzianità liquidate dal Fondo telefonici al raggiungimento dell’età prevista per la vecchiaia. Il documento impone alle sedi INPS di adeguarsi al nuovo orientamento giurisprudenziale e di procedere alle necessarie sistemazioni d’ufficio.
Quadro normativo di riferimento
La materia è ricondotta all’art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, relativo al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. La circolare richiama in particolare:
- il comma 3, che prevedeva una riduzione dello 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo rispetto all’età pensionabile, nonché un incremento dello stesso importo per ogni anno di contribuzione oltre i 36 anni;
- il comma 6, che stabiliva l’equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile.
Viene inoltre ricordato che il comma 3 è stato abrogato, con decorrenza 1° febbraio 1997, dall’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, nell’ambito dell’armonizzazione delle norme del Fondo con quelle dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze n. 7266 e n. 7268 del 12 febbraio-16 aprile 2004 e n. 8435 del 12 febbraio-4 maggio 2004, ha enunciato il principio secondo cui le pensioni di anzianità erogate dal Fondo telefonici, al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono equiparate a tutti gli effetti al trattamento di vecchiaia.
Da tale momento, sul trattamento non trova più applicazione la riduzione prevista dal terzo comma dell’art. 10 della legge n. 672/1973.
Conseguenze per i trattamenti già liquidati
In applicazione del principio giurisprudenziale, i titolari di pensione di anzianità liquidata con decorrenza compresa tra il 1° dicembre 1973 e il 1° gennaio 1997, e soggetta alla riduzione percentuale, hanno diritto alla ricostituzione d’ufficio della pensione quando raggiungono l’età pensionabile di vecchiaia.
La ricostituzione è riconosciuta:
- nei limiti della prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c.;
- con computo del termine riferito alla data di emanazione della circolare;
- salvi gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.
Superstiti, interessi e rivalutazione
La circolare estende la ricostituzione d’ufficio anche ai superstiti del pensionato, applicando i medesimi criteri.
A seguito della ricostituzione devono essere riconosciuti, sempre nei limiti della prescrizione decennale:
- gli interessi legali;
- la rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente nel tempo.
Tali somme decorrono dal 121° giorno successivo al compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Adempimenti per le sedi e gestione del contenzioso
Le sedi INPS devono uniformarsi al principio di diritto indicato e impartire istruzioni agli uffici legali affinché i giudizi in corso vengano abbandonati per cessata materia del contendere.
Devono inoltre considerarsi accolte d’ufficio:
- le domande già presentate per ottenere la cessazione della riduzione, se respinte;
- i ricorsi amministrativi definiti negativamente.
Aggiornamento procedurale
La circolare segnala infine che è in corso l’aggiornamento della procedura di calcolo, al fine di interrompere automaticamente l’applicazione della riduzione percentuale dal momento in cui l’interessato raggiunge l’età pensionabile di vecchiaia.
Punti principali
Principio affermato dalla Cassazione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 7266 e 7268 del 12 febbraio-16 aprile 2004 e n. 8435 del 12 febbraio-4 maggio 2004, hanno stabilito che le pensioni di anzianità erogate dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, una volta raggiunta l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono equiparate a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia. Da tale momento non si applica più la riduzione della prestazione prevista dall’art. 10, comma 3, della legge 22 ottobre 1973, n. 672.
Ambito normativo e disciplina previgente
La circolare richiama l’art. 10 della legge n. 672/1973, che al comma 3 prevedeva una riduzione dello 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo rispetto all’età pensionabile, e un aumento nella stessa misura per ogni anno di contribuzione oltre i 36 anni. Il successivo comma 6 disponeva l’equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile, ma l’Istituto aveva finora ritenuto che restasse ferma la riduzione applicata in sede di liquidazione.
Effetti per i trattamenti in essere
I titolari di pensione di anzianità liquidata con decorrenza compresa tra il 1° dicembre 1973 e il 1° gennaio 1997, con applicazione della riduzione percentuale, hanno diritto alla ricostituzione d’ufficio della pensione al compimento dell’età stabilita per la vecchiaia. Il diritto opera nei limiti della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., calcolata dalla data della circolare, salvi gli eventuali atti interruttivi ai sensi dell’art. 2943 c.c.
Tutela dei superstiti e oneri accessori
La ricostituzione d’ufficio spetta anche ai superstiti del pensionato, secondo gli stessi criteri. In seguito alla ricostituzione devono essere corrisposti, nei limiti della prescrizione decennale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente nel tempo, con decorrenza dal 121° giorno successivo al compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Indicazioni operative per le sedi INPS
Le sedi dell’Istituto devono attenersi al principio enunciato dalla Cassazione, dare istruzioni agli uffici legali per l’abbandono dei giudizi in corso, e considerare accolte d’ufficio le domande già presentate per ottenere la cessazione della riduzione che siano state respinte. La stessa regola vale per i ricorsi amministrativi definiti negativamente. La circolare segnala inoltre che è in corso l’aggiornamento della procedura di calcolo per far cessare automaticamente l’operatività della riduzione quando l’interessato raggiunge l’età pensionabile di vecchiaia.
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