Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 126 del 6-8-2004

SOMMARIO: la circolare descrive la nuova procedura di erogazione del contributo di solidarietà alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 5, comma 5 del D.L. n.148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/93. Norme procedurali e contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’erogazione del contributo di solidarietà previsto per le imprese escluse dal trattamento di integrazione salariale che stipulano contratti di solidarietà per ridurre le eccedenze di personale. Viene illustrata la nuova procedura concordata con il Ministero del lavoro per il pagamento tramite INPS, con i relativi passaggi tra Ministero, DPL e sedi INPS, nonché i casi di cessazione dell’attività dell’impresa. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la procedura informatica "Pagamenti Vari" e le corrispondenti registrazioni contabili, inclusa la gestione delle anticipazioni ministeriali, dei pagamenti, dei riaccrediti e del rendiconto semestrale.

Contributo di solidarietà ex art. 5, comma 5, D.L. 148/1993: procedura di pagamento e istruzioni contabili

Contributo di solidarietà ex art. 5, comma 5, D.L. 148/1993

La circolare disciplina le modalità di erogazione del contributo di solidarietà spettante alle imprese escluse dal trattamento di integrazione salariale che stipulano contratti di solidarietà per evitare o ridurre eccedenze di personale nell’ambito della procedura di mobilità. L’istruzione definisce sia il meccanismo di pagamento, affidato all’INPS per conto del Ministero, sia le regole contabili e operative per la gestione dei flussi finanziari.

Presupposti del beneficio e natura del contributo

Il contributo è previsto dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993, convertito con legge n. 236/1993. Esso è riconosciuto per un periodo massimo di due anni e corrisponde alla metà del monte ore retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.

Il contributo viene ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi, la somma non assume natura retributiva ai fini degli istituti contrattuali, di legge e degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. Ai soli fini pensionistici, durante il periodo di riduzione, si considera l’intera retribuzione di riferimento.

Ammissione al contributo e determinazione dell’importo

L’ammissione al contributo avviene mediante decreto direttoriale. L’importo indicato nel decreto è determinato sulla base dei dati forniti preventivamente dall’azienda per l’intero periodo di applicazione del regime di solidarietà richiesto e comprende sia la quota destinata all’impresa sia quella spettante ai lavoratori.

Nuova procedura di pagamento concordata con il Ministero

Per l’erogazione del contributo è stata concordata, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una nuova procedura definita nel corso delle Conferenze dei Servizi del 26 febbraio e del 23 aprile 2004. In base a tale assetto, l’INPS effettua il pagamento per conto del Ministero alle aziende interessate.

La procedura prevede i seguenti passaggi:

  • il decreto direttoriale di concessione è trasmesso dal Ministero alla D.P.L. competente per territorio, alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito e alla sede provinciale INPS competente;
  • il Servizio ispettivo della D.P.L. effettua gli accertamenti di rito e comunica alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali l’importo esatto da erogare;
  • la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali accredita con mandato diretto alla Direzione Provinciale INPS competente l’importo da erogare e indica le coordinate bancarie di ciascuna azienda;
  • qualora la D.P.L. accerti la cessazione dell’attività dell’impresa, essa determina solo la quota spettante ai singoli lavoratori e segnala la cessazione alla Direzione Generale, acquisendo e comunicando anche le coordinate bancarie dei lavoratori;
  • la Direzione Provinciale INPS procede al pagamento diretto all’azienda o, nei casi previsti, ai lavoratori, mediante la procedura dei pagamenti vari;
  • con cadenza semestrale, entro luglio e gennaio, le Direzioni Provinciali INPS inviano al Ministero il rendiconto delle erogazioni effettuate rispettivamente fino al 30 giugno e fino al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il pagamento può essere eseguito soltanto dopo l’accertamento dell’avvenuta precostituzione dei fondi da parte del Ministero.

Pagamento diretto ai lavoratori e profili fiscali

La circolare precisa che, nei casi di erogazione diretta ai singoli lavoratori, il pagamento potrà avvenire solo dopo la definizione del regime fiscale applicabile da parte della Direzione Generale. Fino a tale definizione, eventuali comunicazioni ministeriali relative al pagamento ai lavoratori devono essere mantenute in apposita evidenza.

Procedura informatica "Pagamenti Vari"

Il contributo va liquidato tramite la procedura informatica "Pagamenti Vari" con le seguenti modalità:

  • creazione di una collezione di pagamenti denominata "CONTRSOLID00";
  • inizializzazione automatica della collezione con numero 999, causale "CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ ART.5 COMMA 5 D.L. 148/93 - L.236/93" e conto d’imputazione "GPZ 35/103";
  • acquisizione dei dati anagrafici delle aziende mediante matricola dall’archivio aziende;
  • acquisizione dei dati anagrafici delle persone fisiche mediante cognome, nome o codice fiscale da ARCA;
  • inserimento dell’importo del contributo da pagare;
  • esecuzione obbligatoria del pagamento con bonifico su conto corrente, con inserimento delle coordinate bancarie;
  • acquisizione dell’importo accanto al conto d’imputazione.

Tutti gli IP6 bis della collezione relativi alle elaborazioni dei pagamenti liquidati sono identificati dal codice lavorazione "AL999". Per ulteriori indicazioni operative viene richiamato il manuale della procedura disponibile in intranet.

Istruzioni contabili

Le somme anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli importi da erogare devono essere imputate in avere al conto GPZ 10/103.

Il contributo liquidato tramite la procedura "Pagamenti Vari" deve essere imputato al conto GPZ 35/103. Contestualmente, occorre contabilizzare l’addebitamento allo Stato dell’importo pari a quello rilevato sul citato conto, con la scrittura in partita doppia:

  • GPZ 10/103 a GPZ 25/103

La circolare precisa che il saldo del conto GPZ 25/103 deve concordare con il saldo del conto GPZ 35/103.

Gli eventuali riaccrediti delle somme disposte ma non riscosse dai beneficiari devono essere imputati al conto GPZ 11/106, che deve essere utilizzato anche per la successiva riemissione in pagamento delle stesse somme. Tale conto deve essere assistito da partitario contabile.

Il saldo dei conti GPZ 10/103 e GPZ 11/106 risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.

Controlli di quadratura e rendiconto al Ministero

Le sedi sono richiamate a verificare che il rendiconto da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali coincida con le risultanze del conto GPZ 35/103. La circolare segnala inoltre che nell’allegato sono riportati i conti di nuova istituzione.

Punti principali

Ambito del contributo di solidarietà

Il contributo è previsto dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, per le imprese non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale che stipulano contratti di solidarietà per evitare o ridurre eccedenze di personale nella procedura di mobilità ex art. 24 della legge n. 223/1991. Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di due anni e consiste in un contributo pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto per effetto della riduzione di orario, ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratori interessati.

Natura del contributo e ammissione

Per i lavoratori il contributo non ha natura di retribuzione ai fini contrattuali, di legge e contributivi-previdenziali e assistenziali; ai soli fini pensionistici si considera l’intera retribuzione di riferimento durante il periodo di riduzione. L’ammissione al contributo è disposta con decreto direttoriale, il cui importo è determinato sulla base dei dati preventivi forniti dall’azienda per l’intero periodo di solidarietà e comprende sia la quota dell’impresa sia quella dei lavoratori.

Nuova procedura di erogazione tramite INPS

A seguito delle Conferenze dei Servizi del 26 febbraio e del 23 aprile 2004, è stata definita una nuova procedura per il pagamento del contributo, con intervento dell’INPS per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto direttoriale di concessione viene trasmesso alla DPL competente, alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito e alla sede provinciale INPS competente; il servizio ispettivo effettua gli accertamenti e comunica l’importo esatto da erogare; la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali accredita alla Direzione Provinciale INPS le somme necessarie e indica le coordinate bancarie delle aziende; la sede INPS provvede al pagamento con la procedura dei pagamenti vari.

Casi di cessazione dell’attività dell’impresa

Se in sede di verifica la DPL accerta che l’impresa beneficiaria ha cessato l’attività, deve determinare solo la quota di contributo spettante ai singoli lavoratori e segnalare la cessazione alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O. La DPL deve inoltre acquisire e trasmettere le coordinate bancarie dei lavoratori interessati, per consentire il pagamento diretto nei loro confronti.

Rendicontazione e condizioni per il pagamento

Le Direzioni Provinciali INPS devono trasmettere semestralmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rendiconto delle erogazioni effettuate, entro il mese di luglio per quanto pagato fino al 30 giugno ed entro il mese di gennaio per quanto pagato fino al 31 dicembre dell’anno precedente. Il pagamento può avvenire solo dopo l’accertamento dell’avvenuta precostituzione dei fondi da parte del Ministero. In caso di erogazione diretta ai singoli lavoratori, il pagamento è subordinato alla definizione del regime fiscale applicabile; le relative comunicazioni ministeriali devono essere tenute in apposita evidenza.

Istruzioni per la procedura informatica "Pagamenti Vari"

Il contributo deve essere pagato tramite la procedura "Pagamenti Vari" creando una collezione denominata "CONTRSOLID00", inizializzata con numero collezione "999", causale "CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ ART.5 COMMA 5 D.L. 148/93 - L.236/93" e conto d’imputazione "GPZ 35/103". Per le aziende i dati anagrafici si acquisiscono tramite matricola dall’archivio aziende, mentre per le persone fisiche tramite cognome, nome o codice fiscale da ARCA. Il pagamento va effettuato obbligatoriamente mediante bonifico su conto corrente con inserimento delle coordinate bancarie. Tutti gli IP6 bis della collezione relativi alle elaborazioni dei pagamenti liquidati sono identificati dal codice lavorazione "AL999".

Istruzioni contabili

Le anticipazioni accreditate dal Ministero per coprire gli importi da corrispondere devono essere imputate in avere al conto GPZ 10/103. Il contributo liquidato tramite "Pagamenti Vari" va imputato al conto GPZ 35/103; contestualmente deve essere registrato l’addebitamento allo Stato con scrittura in partita doppia GPZ 10/103 a GPZ 25/103, così che il saldo del conto GPZ 25/103 concordi con quello del conto GPZ 35/103. I riaccrediti delle somme disposte ma non riscosse devono essere imputati al conto GPZ 11/106, utilizzabile anche per la successiva riemissione in pagamento, con assistenza di partitario contabile. Il saldo dei conti GPZ 10/103 e GPZ 11/106 va ripreso nel nuovo esercizio.

Controlli finali e verifica di quadratura

Le Sedi devono verificare che il rendiconto da inviare al Ministero coincida con le risultanze del conto GPZ 35/103. Viene inoltre richiamata l’istituzione dei conti contabili indicati nell’allegato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.