Circolare numero 122 del 6-8-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà conto del D.I. n. 34158 del 31 maggio 2004, pubblicato in G.U. il 27 luglio 2004, che proroga fino al 31 dicembre 2004 l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per alcune imprese del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo, degli operatori turistici e della vigilanza. La proroga comporta la prosecuzione dei relativi obblighi contributivi, con effetti dal periodo di paga gennaio 2004. La circolare indica anche le modalità di regolarizzazione dei periodi pregressi, i codici da usare nel modello DM10/2 e i termini entro i quali la regolarizzazione avviene senza sanzioni o interessi.
Proroga 2004 dei contributi per CIGS e mobilità in alcuni settori
Proroga 2004 dei contributi per CIGS e mobilità in alcuni settori
La circolare illustra gli effetti del Decreto interministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004, pubblicato in G.U. il 27 luglio 2004, che proroga per il 2004 l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per specifiche categorie di imprese. Il provvedimento incide anche sugli obblighi contributivi correlati, che proseguono dal periodo di paga gennaio 2004.
Ambito soggettivo della proroga
La proroga si applica ai lavoratori dipendenti da:
- imprese esercenti attività commerciali con più di 50 addetti;
- imprese commerciali, comprese quelle di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti;
- imprese di vigilanza.
Per le imprese di vigilanza la circolare richiama l’art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991, precisando che il requisito occupazionale va verificato nel semestre precedente e che nel computo vanno considerati anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Effetti sui contributi dovuti
Per le aziende interessate, la proroga comporta la prosecuzione:
- del contributo dello 0,90% previsto dall’art. 9 della legge n. 407/1990;
- della contribuzione dello 0,30% prevista dall’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.
La decorrenza indicata è il periodo di paga gennaio 2004, senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti proroghe già disposte, da ultimo dal decreto 10 aprile 2003.
Regolarizzazione dei periodi omessi
Le imprese che non abbiano versato la contribuzione dovuta dal gennaio 2004 possono regolarizzare i periodi pregressi. Per tale regolarizzazione si applica la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
La circolare evidenzia che:
- le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare non sono gravate da somme aggiuntive né da interessi;
- resta fermo il richiamo all’art. 116, comma 13, della legge n. 388/2000, per cui nei casi in cui non si applicano sanzioni civili e interessi di mora non possono essere richiesti gli interessi ex art. 1282 c.c.
Modalità operative nel modello DM10/2
Per effettuare i versamenti arretrati i datori di lavoro devono utilizzare i seguenti codici:
- codice M210 per la contribuzione CIGS, nei quadri BC del modello DM10/2;
- codice M211 per la contribuzione di mobilità, nei quadri B-C del modello DM10/2.
La circolare precisa che in entrambi i casi non devono essere compilate le colonne relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. È inoltre previsto l’adeguamento della procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2.
Contenuto del decreto interministeriale richiamato
Il decreto interministeriale richiamato dalla circolare, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, autorizza la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per l’anno 2004. Il testo allegato stabilisce inoltre che:
- la misura dei trattamenti è ridotta del 20%;
- il limite di spesa complessivo per il 2004 è pari a euro 32.790.440,00, di cui euro 12.790.440,00 per la mobilità ed euro 20.000.000,00 per la CIGS;
- per la mobilità hanno diritto i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2004, con erogazione in ordine cronologico rispetto alla data di licenziamento;
- per la CIGS la priorità segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze alla Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.
Il decreto prevede infine il monitoraggio dei flussi di spesa da parte dell’INPS e la trasmissione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Punti principali
Ambito della proroga
La proroga riguarda, per l’anno 2004, i trattamenti di CIGS e di mobilità per le imprese commerciali con più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo e gli operatori turistici con più di 50 addetti, nonché per le imprese di vigilanza. La circolare precisa che, per le imprese commerciali, rientrano anche quelle svolgenti attività di logistica con forza occupazionale da 51 a 200 unità.
Effetti sugli obblighi contributivi
Per i datori di lavoro destinatari della proroga, l’obbligo contributivo dello 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990 e della contribuzione dello 0,30% ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 prosegue senza soluzione di continuità dal periodo di paga gennaio 2004.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Le aziende che non abbiano versato la contribuzione per CIGS e mobilità dal gennaio 2004 possono regolarizzare i periodi omessi. La regolarizzazione, se effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data della circolare, non comporta né somme aggiuntive né interessi.
Modalità di compilazione del DM10/2
Per la contribuzione CIGS deve essere utilizzato il codice M210 nei quadri BC del modello DM10/2; per la contribuzione di mobilità il codice M211 nei quadri B-C. In entrambi i casi non devono essere indicati dati nelle colonne numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Riferimenti al decreto e criteri applicativi
La circolare richiama il D.I. n. 34158 del 31 maggio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2004, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003. Il decreto autorizza la proroga, riduce del 20% la misura dei trattamenti, fissa un limite di spesa complessivo di euro 32.790.440,00 e disciplina criteri di priorità e controlli di spesa.
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