Sentenza del 15/02/2018 n. 454 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ICI - Agevolazioni - Catasto fabbricati - Ruralità - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che, per beneficiare delle agevolazioni ICI, occorre verificare l'effettivo accatastamento del fabbricato nella categoria catastale appropriata, A/6 o D/10, con esplicita specificazione della ruralità. La mera strumentalità di fatto all'attività agricola non è quindi sufficiente, se non è accompagnata dalla corretta qualificazione catastale richiesta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza delle agevolazioni ICI previste per gli immobili rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Il punto decisivo era stabilire se fosse sufficiente la destinazione di fatto del fabbricato all'attività agricola oppure se fosse necessario che tale ruralità risultasse formalmente dal catasto, mediante accatastamento nelle categorie appropriate A/6 o D/10 e con esplicita indicazione della qualifica di ruralità.
Norme richiamate
Articolo 2135 del codice civile
La norma individua l'attività agricola e costituisce il riferimento per qualificare come strumentali i fabbricati utilizzati nell'esercizio di tale attività.
Disciplina ICI sulle agevolazioni per i fabbricati rurali strumentali
immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola
L'agevolazione è subordinata alla verifica della ruralità secondo i criteri catastali applicabili; il beneficio non deriva automaticamente dalla sola destinazione agricola dichiarata o di fatto.
Categorie catastali A/6 e D/10
L'accatastamento nella categoria appropriata, accompagnato dall'esplicita indicazione della ruralità, rappresenta il requisito formale necessario per il riconoscimento dell'agevolazione ICI.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale collegata alla ruralità di un immobile, la destinazione agricola di fatto deve normalmente risultare anche dalla documentazione catastale richiesta dalla legge.
- La categoria catastale e l'annotazione esplicita della ruralità possono costituire requisiti sostanziali per il beneficio, non meri adempimenti formali.
- In assenza di accatastamento nella categoria appropriata A/6 o D/10 e della relativa indicazione di ruralità, l'amministrazione può negare l'agevolazione anche se il fabbricato è concretamente utilizzato per l'attività agricola.
- Prima di chiedere o difendere un'agevolazione, è opportuno verificare la coerenza tra uso effettivo dell'immobile, categoria catastale, annotazioni catastali e requisiti previsti dalla specifica disciplina tributaria.
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