Circolare INAIL n. 32 del 27 aprile 1984
Norme e procedure per la concessione dei brevetti e distintivi d onore agli invalidi del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le procedure INAIL per la concessione dei brevetti e dei distintivi d'onore agli invalidi del lavoro, in un’ottica di decentramento e semplificazione. Vengono attribuite alle Unità periferiche la verifica dei requisiti, la compilazione dei brevetti e la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto, mentre alla Direzione generale resta il coordinamento della cerimonia e la decisione sui casi di revoca. Sono disciplinati i requisiti soggettivi, la documentazione richiesta per gli invalidi minori, le modalità di accertamento dell’inabilità e dei precedenti penali, nonché le regole per il subentro dei superstiti in caso di decesso prima della cerimonia.
Norme e procedure per la concessione dei brevetti e distintivi d'onore agli invalidi del lavoro
Norme e procedure per la concessione dei brevetti e distintivi d'onore agli invalidi del lavoro
La circolare ridefinisce, in chiave di decentramento, le procedure per la concessione dei brevetti e dei distintivi d’onore agli invalidi del lavoro, nonché della relativa elargizione in denaro. L’obiettivo dichiarato è semplificare gli adempimenti, attribuendo alle Unità periferiche un ruolo centrale nell’istruttoria e nella predisposizione della documentazione, mentre alla Direzione generale restano funzioni di coordinamento, controllo finale su specifici casi e organizzazione della cerimonia di consegna.
Ambito soggettivo e tipologie di distintivo
La circolare richiama il R.D. 17 marzo 1938, n. 255 e distingue due categorie di distintivi d’onore:
- uno destinato ai grandi invalidi, con inabilità pari o superiore all’80%;
- uno destinato agli invalidi minori con inabilità dal 50% al 79% e, in generale, ai cittadini che abbiano riportato in occasione di lavoro una menomazione invalidante pari o superiore al 50%.
Hanno inoltre titolo alla provvidenza gli invalidi per infortuni verificatisi all’estero e i lavoratori infortunatisi in occasione di lavoro svolto quali appartenenti a categorie del personale dello Stato. Restano esclusi dal circuito ordinario i dipendenti delle aziende autonome delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telecomunicazioni, che devono rivolgersi alle rispettive Aziende, competenti a concedere direttamente l’onorificenza.
Requisiti per la concessione
Per ottenere il distintivo e la correlata elargizione sono richiesti:
- la cittadinanza italiana;
- l’assenza di condanne penali definitive superiori a due anni di reclusione.
La concessione è accompagnata da una somma di denaro, la cui misura è fissata periodicamente dal Comitato tecnico per la gestione dei grandi invalidi del lavoro. Il procedimento si differenzia in base alla categoria dell’invalido:
- per i grandi invalidi la concessione avviene d’ufficio, sulla base della documentazione già disponibile o acquisita dall’Unità periferica;
- per gli invalidi minori la concessione avviene su domanda, con presentazione della documentazione richiesta.
Documentazione e accertamenti istruttori
Gli invalidi minori devono presentare, insieme all’istanza:
- certificato di nascita, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- certificato di cittadinanza italiana, oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi della stessa legge;
- certificato penale.
Per l’accertamento del grado di inabilità, le Unità periferiche devono utilizzare anzitutto gli atti della pratica di infortunio o di malattia professionale già in loro possesso. Se tali atti mancano, sia presso l’Unità sia presso il Casellario centrale infortuni, e il caso non rientra nella tutela della legge infortunistica, occorre acquisire documentazione idonea dell’epoca dell’infortunio, ad esempio:
- copie di cartelle cliniche;
- copie di articoli di giornale relativi all’evento;
- qualsiasi altro documento che riporti cause e circostanze utili a provare l’origine lavorativa dell’evento.
La circolare esclude espressamente che possano sostituire tali prove gli atti notori resi da terzi sulla base di una presunta conoscenza personale dei fatti.
Quanto ai precedenti penali, per i grandi invalidi il certificato è acquisito d’ufficio. Se emerge una condanna definitiva superiore a due anni, l’Unità periferica deve negare la concessione; il beneficio potrà essere richiesto solo dopo riabilitazione, circostanza che deve essere comunicata all’interessato.
Ruolo delle Unità periferiche e adempimenti annuali
La riforma procedurale attribuisce alle Unità periferiche la verifica completa dei requisiti e la gestione del fascicolo, eliminando l’invio delle singole pratiche alla Direzione generale. Al termine dell’istruttoria, le Unità devono compilare due elenchi degli aventi titolo, secondo i fac-simile allegati A e B, da trasmettere in duplice copia entro il 15 gennaio di ogni anno alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative.
Le Unità periferiche curano anche la compilazione dei brevetti, che devono indicare il numero della pratica di infortunio o di malattia professionale e l’anno di concessione. La firma è posta dal Direttore dell’Unità periferica, in virtù della delega di rappresentanza legale conferita dal Presidente. La Direzione generale provvede al primo invio dei brevetti e dei distintivi ai Direttori di Ispettorato, mentre dal 1985 ciascun Ispettorato regionale acquisisce direttamente il fabbisogno annuale presso la Tipografia di Milano per i brevetti e presso la ditta indicata per i distintivi.
Revoca, sostituzioni e sopravvenienze
Se le Unità periferiche vengono a conoscenza di condanne definitive a carico di insigniti che comportino la decadenza dal diritto a fregiarsi del distintivo, devono segnalare il caso alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative, cui spetta la decisione sulla revoca.
È inoltre prevista la sostituzione di brevetti e distintivi quando, per effetto di revisione della rendita, l’invalido passi dalla categoria di invalido minore a quella di grande invalido, o viceversa. In tali casi si procede a una nuova concessione, previo ritiro dei precedenti documenti e con inserimento del nominativo nell’elenco annuale di cui al punto 1.
Decesso dell’avente titolo prima della cerimonia
Quando l’avente diritto decede prima della data fissata per la cerimonia di consegna, ma non è ancora stato insignito, le Unità periferiche devono comunque procedere alla concessione del distintivo e della connessa elargizione in denaro in favore dei superstiti che ne facciano istanza.
Le modalità sono le seguenti:
- il distintivo spetta al solo coniuge, purché convivente con l’invalido al momento del decesso;
- l’elargizione in denaro spetta, in ordine, al coniuge, ai figli, agli ascendenti, e infine ai fratelli e sorelle, purché tutti conviventi con l’invalido deceduto.
La convivenza deve risultare da atto notorio. La circolare richiama, per tali ipotesi, la disciplina già stabilita dal Comitato Tecnico Grandi Invalidi nelle sedute del 20 gennaio e 14 novembre 1972.
Decorrenza e conferme normative
Le nuove disposizioni sono dichiarate immediatamente operative. Eventuali difficoltà di prima attuazione devono essere segnalate alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative. Restano ferme tutte le precedenti disposizioni non incompatibili con la circolare, che continua quindi a operare in coordinamento con la disciplina previgente per gli aspetti non innovati.
Punti principali
Decentramento delle procedure e compiti delle Unità periferiche
L’esame e il controllo della documentazione per l’accertamento dei requisiti sono affidati alle Unità periferiche, che non devono più trasmettere le pratiche alla Direzione generale. Dopo l’istruttoria, le Unità compilano due elenchi degli aventi titolo, da inviare in duplice copia entro il 15 gennaio di ogni anno alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative, che impartirà le istruzioni per la cerimonia di consegna. Le Unità compilano anche i brevetti, indicando numero della pratica di infortunio o malattia professionale e anno di concessione, con firma del Direttore dell’Unità periferica quale rappresentante legale delegato. La Direzione generale effettua il primo invio del fabbisogno di brevetti e distintivi; dal 1985 ogni Ispettorato regionale provvede direttamente all’approvvigionamento annuale.
Soggetti aventi diritto e classificazione dei distintivi
La circolare richiama il R.D. 17 marzo 1938, n. 255, precisando che i distintivi d’onore sono due: uno per i grandi invalidi, con inabilità pari o superiore all’80%, e uno per gli invalidi minori con inabilità dal 50% al 79% e, in generale, per chi abbia riportato in occasione di lavoro una menomazione invalidante pari o superiore al 50%. Hanno titolo anche gli invalidi per infortuni verificatisi all’estero e coloro che si sono infortunati in occasione di lavoro svolto in qualità di appartenenti a categorie del personale dello Stato. Gli infortunati dipendenti delle aziende autonome delle Ferrovie dello Stato e delle Poste e Telecomunicazioni devono invece rivolgersi alle rispettive Aziende, che possono concedere direttamente l’onorificenza.
Requisiti soggettivi e modalità di concessione
Per ottenere la onorificenza è richiesto che i destinatari siano cittadini italiani e non abbiano riportato condanne penali definitive superiori a due anni di reclusione. La concessione è accompagnata da una elargizione in denaro, il cui importo è fissato periodicamente dal Comitato tecnico per la gestione dei grandi invalidi del lavoro. Per i grandi invalidi la concessione avviene d’ufficio, sulla base della documentazione già in possesso dell’Unità periferica o da essa acquisita; per gli invalidi minori, invece, la concessione avviene su domanda con presentazione della documentazione prescritta.
Documentazione richiesta per gli invalidi minori
Gli invalidi minori devono presentare, insieme all’istanza: certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; certificato di cittadinanza italiana o dichiarazione sostitutiva ai sensi della stessa legge; certificato penale.
Accertamento dell’inabilità e dei precedenti penali
Per l’accertamento del grado di inabilità le Unità periferiche devono fare riferimento agli atti della pratica di infortunio o di malattia professionale già in loro possesso. Se tali atti non esistono né presso l’Unità né presso il Casellario centrale infortuni, e se si tratta di casi non tutelati dalla legge infortunistica, l’Unità deve acquisire documentazione idonea dell’epoca dell’infortunio, come cartelle cliniche, articoli di giornale o altri documenti che attestino cause e circostanze dell’evento e l’origine lavorativa dello stesso. Non sono ammesse in sostituzione dichiarazioni di terzi rese per presunta conoscenza personale dei fatti. Quanto ai precedenti penali, per i grandi invalidi il certificato è acquisito d’ufficio; una condanna definitiva superiore a due anni comporta il diniego della concessione, che potrà essere richiesta solo dopo riabilitazione, circostanza che deve essere comunicata agli interessati.
Revoca della concessione
Se le Unità periferiche vengono a conoscenza di condanne definitive a carico degli insigniti che comportino la decadenza dal diritto a fregiarsi del distintivo, devono segnalare i casi alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative, cui spetta ogni decisione sulla revoca.
Sostituzione di brevetti e distintivi in caso di revisione della rendita
Se, a seguito di revisione della rendita, l’invalido passa dalla categoria di minore a quella di grande invalido, o viceversa, si procede a una nuova concessione previo ritiro del brevetto e del distintivo precedentemente rilasciati. I nominativi degli interessati devono essere inseriti nel rispettivo elenco previsto al punto 1.
Decesso dell’avente titolo prima della cerimonia
Se l’avente diritto muore prima della cerimonia di consegna, le Unità periferiche provvedono comunque alla concessione del distintivo e della connessa elargizione in denaro in favore dei superstiti che ne facciano istanza, secondo le modalità indicate. Il distintivo spetta al solo coniuge, purché convivente con il dante causa al momento del decesso. L’elargizione in denaro spetta, a titolo originario, al coniuge; in mancanza, ai figli; in mancanza dei figli, agli ascendenti; e, in mancanza anche di questi, ai fratelli e sorelle, tutti purché conviventi con l’invalido deceduto. La convivenza deve risultare da atto notorio.
Decorrenza e disposizioni residue
Le nuove disposizioni sono immediatamente operative. Eventuali difficoltà di prima attuazione devono essere segnalate alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative. Restano confermate le disposizioni precedenti per quanto non in contrasto con la circolare.
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