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Circolare

Circolare INAIL n. 29 del 12 aprile 1984

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari di pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Legge della Regione Veneto 30 dicembre 1981 n 81.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la contribuzione a premi speciali unitari si applica solo ai pescatori autonomi e a quelli associati in cooperative o compagnie previsti dalla legge n. 250/1958. I familiari dei pescatori di mestiere, invece, devono essere assicurati con contribuzione ordinaria calcolata sulla retribuzione effettiva o, in mancanza, su quella convenzionale. Vengono inoltre forniti chiarimenti sugli effetti della legge regionale Veneto n. 81/1981, che non modifica la disciplina statale, e sulle modalità operative da seguire, imponendo la creazione di distinte posizioni assicurative e di due certificati separati.

Assicurazione infortuni e malattie professionali per i familiari dei pescatori della piccola pesca: contributi e gestione assicurativa

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei familiari dei pescatori della piccola pesca

La circolare interviene per uniformare il trattamento contributivo relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore della piccola pesca marittima e delle acque interne. Vengono chiariti sia il perimetro soggettivo della contribuzione speciale a premi unitari sia le modalità di applicazione della contribuzione ordinaria ai familiari dei pescatori di mestiere, con ulteriori precisazioni in relazione alla legge regionale Veneto n. 81/1981 e alle procedure operative da seguire presso le sedi INAIL.

Ambito soggettivo della contribuzione a premi speciali unitari

La circolare segnala che alcune unità operative avevano applicato in modo difforme la contribuzione, talvolta ordinaria e talvolta a premi speciali unitari, ai familiari dei pescatori della piccola pesca. L'Istituto ribadisce che i premi speciali unitari si applicano esclusivamente ai soggetti contemplati dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, vale a dire:

  • i pescatori autonomi;
  • i pescatori associati in cooperative o compagnie.

La base normativa dei premi speciali è individuata nella deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 dicembre 1965, approvata con D.M. 20 maggio 1967. La circolare precisa che i successivi decreti ministeriali hanno modificato solo le tariffe, senza incidere sui destinatari della contribuzione speciale.

Regime applicabile ai familiari dei pescatori di mestiere

Per i familiari dei pescatori di mestiere, la circolare stabilisce l'applicazione della contribuzione ordinaria. Rientrano in tale categoria:

  • il coniuge;
  • i figli;
  • gli altri soggetti indicati al punto 6 dell'articolo 4 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Il premio ordinario deve essere calcolato in base al tasso previsto dalla tariffa vigente e rapportato alla retribuzione effettiva. Se la retribuzione effettiva non è disponibile, il premio va determinato sulla retribuzione convenzionale stabilita per la categoria.

Effetti della legge regionale Veneto n. 81/1981

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla legge della Regione Veneto 30 dicembre 1981, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1982. In particolare viene affermato che l'articolo 19 di tale legge non ha introdotto estensioni né modifiche alla disciplina statale contenuta nella legge 13 marzo 1958, n. 250 e nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Di conseguenza, la normativa regionale non altera né l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti addetti alla piccola pesca marittima e alle acque interne, né la competenza alla gestione dell'assicurazione stessa.

Trattamento del coniuge coadiuvante e dei figli

La circolare specifica poi il trattamento contributivo del coniuge coadiuvante e dei figli del pescatore di professione. Per:

  • il coniuge coadiuvante;
  • i figli di età superiore ai 18 anni;

valgono le stesse considerazioni previste per i familiari dei pescatori di mestiere, quindi si applica la contribuzione ordinaria.

Per i figli di età compresa tra 14 e 18 anni, invece, trovano applicazione le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 sull'apprendistato e successive modificazioni.

Indicazioni operative per le sedi INAIL

Sul piano operativo, nelle more dell'automazione delle procedure D.L. relative ai settori assicurativi gestiti con premi speciali unitari, le sedi devono predisporre distinte posizioni assicurative quando ne ricorrano i presupposti:

  • una posizione in forma ordinaria, meccanizzata, per i soggetti indicati al punto 6 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 1124/1965;
  • una posizione in forma speciale, manuale, per i pescatori contemplati dalla legge n. 250/1958.

A tale distinzione deve corrispondere l'emissione di due certificati di assicurazione separati:

  • uno meccanizzato;
  • uno manuale.

La circolare mira così a garantire uniformità di trattamento contributivo e corretta gestione amministrativa delle posizioni assicurative nel settore della piccola pesca.

Punti principali

Ambito della contribuzione speciale

I premi speciali unitari devono essere applicati esclusivamente ai soggetti contemplati dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ossia ai pescatori autonomi e ai pescatori associati in cooperative o compagnie. La disciplina deriva dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 dicembre 1965, approvata con D.M. 20 maggio 1967, e resta valida anche dopo i successivi decreti ministeriali che hanno modificato solo le tariffe, senza cambiare i destinatari della contribuzione fissa.

Regime contributivo dei familiari dei pescatori

Ai familiari dei pescatori di mestiere, cioè coniuge, figli e altri soggetti indicati al punto 6 dell'articolo 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si applica la contribuzione ordinaria. Il premio va calcolato sulla retribuzione effettiva; se questa manca, si assume la retribuzione convenzionale prevista per la categoria.

Chiarimenti sulla legge regionale Veneto n. 81/1981

La legge della Regione Veneto 30 dicembre 1981, n. 81, e in particolare l'articolo 19, non hanno esteso né modificato la normativa statale di riferimento, costituita dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 e dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, né sotto il profilo dell'obbligo assicurativo né sotto quello della competenza gestionale.

Trattamento del coniuge coadiuvante e dei figli

Per il coniuge coadiuvante e per i figli del pescatore di professione di età superiore ai 18 anni valgono le stesse regole sopra indicate per i familiari, quindi contribuzione ordinaria. Per i figli di età compresa tra 14 e 18 anni si applicano invece le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 sull'apprendistato e successive modificazioni.

Indicazioni operative per le sedi INAIL

In attesa dell'automazione delle procedure D.L. per i settori assicurativi gestiti con premi speciali unitari, le sedi devono istituire due posizioni assicurative distinte quando ricorrono i presupposti: una ordinaria, meccanizzata, per i soggetti del punto 6 dell'articolo 4 del Testo Unico, e una speciale, manuale, per i pescatori di cui alla legge n. 250/1958. Conseguentemente devono essere emessi due certificati di assicurazione separati, uno meccanizzato e uno manuale.

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