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Circolare

Circolare INAIL n. 33 del 27 aprile 1984

Nuovo testo delle "Istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari agli invalidi del lavoro". Prestazioni economiche accessorie. Procedure d'acquisto delle protesi, apparecchi e presidi vari.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare approva il nuovo testo delle istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi agli invalidi del lavoro, adegua la disciplina al progresso tecnico e chiarisce i principi generali di erogazione, rinnovo, riparazione e casi particolari. Introduce anche i criteri per le prestazioni economiche accessorie, disciplina le procedure di acquisto basate sul nomenclatore tariffario e aggiorna modulistica, adempimenti amministrativi e imputazioni contabili. Vengono inoltre precisate competenze decisionali delle sedi periferiche, degli ispettorati regionali e degli organi collegiali, nonché le regole per richieste non previste e per i presidi particolari, inclusi quelli per grandi invalidi e per il superamento delle barriere architettoniche.

Nuove istruzioni INAIL per protesi, apparecchi e presidi agli invalidi del lavoro, con criteri economici accessori e procedure di acquisto

Nuovo testo delle istruzioni INAIL per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi agli invalidi del lavoro

La circolare n. 33 del 27 aprile 1984 aggiorna in modo organico la disciplina INAIL sulla fornitura di protesi, apparecchi e presidi agli invalidi del lavoro. L’intervento recepisce l’evoluzione scientifica e tecnologica, rafforza il decentramento decisionale e coordina la materia con il nomenclatore tariffario, le prestazioni economiche accessorie e le procedure di acquisto.

Quadro normativo e finalità

L’Istituto richiama il proprio ruolo nel vigente quadro legislativo, con riferimento, tra l’altro, all’articolo 57 della legge n. 833/1978, al D.P.R. del 18 aprile 1979, alla legge n. 251/1982 e al decreto del Ministro della Sanità del 2 marzo 1984, articolo 1, terzo comma. In tale contesto, viene ribadito l’obbligo di garantire i precedenti livelli di intervento per le prestazioni protesiche e i presidi speciali agli invalidi del lavoro.

Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 settembre 1983, ha deliberato:

  • il nuovo testo delle istruzioni per la fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari;
  • i criteri per l’erogazione delle prestazioni economiche accessorie;
  • le procedure di acquisto delle protesi, degli apparecchi e dei presidi vari, assumendo il nomenclatore tariffario come base tecnica e limite di prezzo.

Principi generali di applicazione

La circolare individua alcuni criteri operativi di fondo che devono essere applicati quando ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per le prestazioni:

  • la distinzione tra protesi "curativa" e protesi "medico-legale" è considerata irrilevante;
  • i presidi possono essere concessi anche prima della stabilizzazione dei postumi;
  • il miglioramento funzionale derivante dall’uso della protesi non può comportare riduzione del grado di inabilità, perché l’INAIL indennizza la reale diminuzione della capacità lavorativa conseguente all’evento assicurato;
  • se protesi o apparecchi posseduti anche per ragioni extralavorative subiscono danni in occasione di lavoro, compete all’Istituto il rinnovo, totale o parziale, e l’eventuale trattamento economico per l’astensione lavorativa;
  • per le forniture non previste dal nomenclatore o con prezzi di mercato superiori a quelli tariffari, decide la Direzione di Ispettorato, che individua le ditte dopo indagine di mercato;
  • per i presidi non contemplati nelle istruzioni, la richiesta deve essere trasmessa alla Direzione generale - Servizio prestazioni integrative, solo se sussiste l’effettiva esigenza di recupero dell’integrità fisica o psichica e se la prestazione non è di competenza di altre strutture pubbliche.

Prestazioni assicurative: contenuto del Titolo I

Il Titolo I disciplina le prestazioni a carico della gestione ordinaria. Viene previsto espressamente che l’Istituto provveda non soltanto alla fornitura e al rinnovo, ma anche alla riparazione delle protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado di inabilità. La prescrizione può essere redatta non solo dal coordinatore medico, ma anche da altro sanitario delegato.

La circolare dettaglia le principali ipotesi cliniche e i presidi fornibili:

  • asportazione del cuoio capelluto: possono essere fornite parrucche di qualsiasi materiale, tenendo conto delle caratteristiche merceologiche e delle motivate esigenze dell’invalido;
  • lesioni dell’apparato visivo: sono previsti occhiali, lenti a contatto e protesi oculari, comprese protesi oculari in vetro confezionate su misura; per alcune forniture, anche se i prezzi correnti superano il nomenclatore, la disponibilità non costituisce preclusione alla fornitura;
  • lesioni dentarie e maxillo-dentarie: la materia non è disciplinata dal nomenclatore tariffario; le sedi devono operare localmente, valutando professionalità dello specialista, efficienza della struttura e, ove possibile, ottenendo agevolazioni di prezzo; le protesi possono essere confezionate anche in metalli nobili se tecnicamente necessario;
  • lesioni dell’udito e auricolari: sono previste soluzioni elettroacustiche e protesi in resina;
  • lesioni laringo-tracheali: viene privilegiato l’apparecchio più idoneo per ottenere il massimo risultato tecnico;
  • lesioni del rachide: sono previsti busti ortopedici e minerve, secondo il tipo di lesione;
  • lesioni degli arti superiori: sono disciplinate protesi estetiche, estetico-funzionali, cinematica, mioelettriche, da lavoro, tutori e accessori;
  • lesioni degli arti inferiori: sono previste protesi tradizionali, modulari, a contatto totale, protesi da bagno e un articolato corredo di accessori;
  • cinti, ventriere, calze e simili: la disciplina comprende anche i presidi per ustionati, come corpetti, collants compressivi e guanti.

Prestazioni integrative della speciale gestione

Il Titolo II riguarda la speciale gestione di cui all’articolo 178 del Testo Unico e copre la prima fornitura, i rinnovi, la riparazione e la modifica dei presidi del Titolo I per:

  • invalidi titolari di rendita con termini revisionali scaduti, per lesioni da infortunio o tecnopatia;
  • invalidi liquidati in capitale in base alle cessate leggi di tutela;
  • invalidi assistibili ai sensi dell’articolo 5 del regolamento della speciale gestione.

Le sedi dispongono direttamente i provvedimenti sulla base della prescrizione del coordinatore medico o del sanitario delegato. Per lesioni non dipendenti da evento assicurato provvedono le UU.SS.LL. territorialmente competenti.

Sono disciplinati in modo specifico i presidi particolari per i grandi invalidi, in particolare per esiti di lesioni vertebrali mieliche:

  • effetti per la giacenza a letto e presidi antidecubito, con rinnovo di regola annuale o secondo usura;
  • carrozzella con dispositivo elettromeccanico per la stazione eretta, concessa in casi eccezionali e in alternativa alla carrozzella da casa;
  • scivoli e montacarichi per il superamento delle barriere architettoniche, sotto forma di assunzione della spesa per costruzione e installazione;
  • attrezzature per ginnastica funzionale, come bicicletta statica, pesi, molle di estensione e altri strumenti per conservare il tono muscolare.

Barriere architettoniche e presidi eccezionali

Per gli invalidi con lesioni mieliche e per gli amputati di coscia non protesizzabili, oltre allo scivolo, possono essere concessi montacarichi, intesi come elevatori per il trasporto esclusivo di persone. La concessione assume forma di assunzione della spesa da parte dell’Istituto e comporta pagamenti in base ai lavori effettivamente eseguiti, con saldi a opera ultimata e collaudo avvenuto.

La competenza decisionale è attribuita al Comitato tecnico grandi invalidi. Le sedi periferiche devono trasmettere alla Direzione generale la documentazione completa, comprensiva di:

  • progetto dell’opera conforme alle disposizioni urbanistiche e di prevenzione infortuni, con autorizzazioni pubbliche;
  • preventivo di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
  • parere dell’Ufficio tecnico dell’Ispettorato regionale;
  • relazione dell’assistente sociale;
  • relazione del coordinatore medico.

La circolare raccomanda una valutazione prudente per il notevole onere economico, verificando se l’interessato possa superare le barriere con altri presidi, ad esempio carrozzelle superascale.

Procedure di acquisto e nomenclatore tariffario

Le modalità di acquisto vengono riesaminate per superare la logica delle procedure concorsuali del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696. L’INAIL afferma che la fornitura delle protesi non è assimilabile all’approvvigionamento di beni e servizi, poiché si tratta di prestazioni erogate agli assicurati ai sensi dell’articolo 66 del Testo Unico e non di beni che entrano nel patrimonio dell’Istituto.

Il Consiglio di amministrazione, con il parere conforme dei Ministeri vigilanti, stabilisce:

  • il recepimento in via di principio del nomenclatore tariffario come base tecnica per la fornitura, secondo i prezzi ivi fissati;
  • la formazione e l’aggiornamento di elenchi regionali di ditte disponibili a fornire prestazioni nel rispetto dei prezzi e della qualità;
  • l’avvio degli invalidi alle ditte prescelte, anche in base alle loro preferenze.

Gli ispettorati regionali, avvalendosi anche dei coordinatori sanitari, curano la formazione degli elenchi e la loro diffusione alle unità dipendenti. È inoltre ribadito che, per salvaguardare i livelli di assistenza, l’INAIL può fornire presidi non previsti dal nomenclatore o con prezzi superiori, quando necessario.

Prestazioni economiche accessorie

La circolare disciplina in modo organico le prestazioni accessorie per gli assistiti inviati all’Officina ortopedica di Vigorso di Budrio o ad altra struttura idonea, oppure convocati presso gli uffici dell’Istituto. In tali casi è dovuto lo stesso trattamento economico previsto per gli assistiti convocati per accertamenti medico-legali o amministrativi.

Per gli assistiti protesizzati con difficoltà di deambulazione e/o movimento, le sedi periferiche rimborsano le spese di viaggio commisurate al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.

Prescrizione, collaudo, consegna e manutenzione

Il coordinatore medico o il sanitario delegato prescrive le protesi, gli apparecchi e i presidi, e provvede anche al collaudo. Il collaudo serve a verificare:

  • che il presidio corrisponda alle caratteristiche richieste;
  • che la funzionalità sia adeguata alle condizioni fisiche e psichiche dell’invalido.

Per carrozzelle e orologi tattili, alla consegna l’assistito sottoscrive un atto di ricezione con obbligo di non alienazione.

La fornitura può essere effettuata direttamente dall’Istituto o tramite ditte fornitrici. In presenza di urgenza comprovata, l’invalido può essere autorizzato ad acquistare direttamente il presidio, con rimborso comunque limitato al costo che l’INAIL avrebbe sostenuto per la fornitura diretta. Il rimborso resta subordinato al collaudo o al controllo previsto.

Le riparazioni sono eseguite a cura e spese dell’INAIL. Restano invece a carico dell’invalido l’ordinaria manutenzione, le piccole riparazioni e il rifornimento periodico degli elementi necessari al funzionamento del presidio.

Rinnovi, modifiche e termini

Il rinnovo o la modifica dei presidi può essere disposto su richiesta degli interessati, a condizione che:

  • il presidio sia ancora necessario;
  • sia scaduto il termine di rinnovo, salvo particolari condizioni di ambiente, lavoro o condizioni fisiche che determinino una maggiore usura o inidoneità;
  • la riparazione non sia economicamente conveniente.

La modifica è ammessa quando consenta un uso più proficuo ed efficiente del presidio in presenza di mutate condizioni personali o ambientali e sia economicamente giustificata. I provvedimenti sono adottati direttamente dalle sedi.

La circolare contiene un ampio elenco di termini di rinnovo per numerosi presidi. Tra i principali:

  • parrucche: 2 anni;
  • occhiali correttivi: 1 anno;
  • lenti a contatto: 3 anni;
  • protesi oculari in vetro: 1 anno;
  • protesi oculari in resina: 5 anni;
  • apparecchi elettroacustici e elettrofonetici: 6 anni;
  • apparecchi tutori per alterazioni vertebrali: 2 anni;
  • protesi estetiche e mioelettriche dell’arto superiore: da 4 a 6 anni secondo il tipo;
  • protesi e tutori per arti inferiori: da 1 a 5 anni secondo la tipologia;
  • carrozzelle: da 6 a 10 anni a seconda del modello;
  • ventriere, calze elastiche e simili: 6 mesi;
  • cinti erniari: 1 anno.

Casi non previsti

Le richieste di protesi, apparecchi e presidi non previsti dalla normativa devono essere sottoposte al Comitato esecutivo, al quale è riservata la decisione. In presenza di richieste non contemplate, le sedi periferiche devono trasmettere la pratica secondo la procedura prevista per i casi eccezionali.

Modulistica e adempimenti amministrativi

La circolare aggiorna la modulistica e la rende coerente con il nomenclatore tariffario. In particolare:

  • il coordinatore medico deve riportare descrizione e codici del nomenclatore sul mod. 21 SS;
  • i dati sono trascritti sul mod. 127/I per il riscontro amministrativo-contabile delle fatture;
  • vengono aggiornati il mod. 114/I "Registro delle prestazioni protetiche", il mod. 115/I "Scheda delle prestazioni protetiche" e il mod. 42 SS "Protesi fornite nell’anno 19..".

Il registro 114-I deve annotare tutte le protesi e i presidi concessi, sia a titolo assicurativo sia integrativo; per le prestazioni integrative è consigliata l’annotazione in rosso. La scheda 115-I è nominativa e serve sia da supporto amministrativo sia contabile, con indicazione del tipo di presidio, del fornitore, della data di collaudo, della scadenza della garanzia, della fattura e del pagamento.

Istruzioni contabili

Per la gestione ordinaria, gli oneri per acquisto e riparazione sono imputati al cap. 337, sottoconto 01, mentre i rimborsi per indennità, viaggi e diarie vanno al cap. 334, sottoconto 01. Per la speciale gestione, le spese per acquisto e riparazione sono imputate al cap. 602, sottoconto 01, mentre i rimborsi per spese di viaggio e diarie sono registrati al cap. 604, sottoconti 01 e 02.

Chiusura normativa

La circolare precisa che i pareri dei Comitati consultivi provinciali sulle prestazioni integrative devono riferirsi all’andamento generale delle prestazioni e non ai singoli casi. Infine, dispone l’abrogazione delle precedenti disposizioni incompatibili con il nuovo testo.

Punti principali

Adozione del nuovo testo e principi generali

Il Consiglio di amministrazione approva il nuovo testo delle istruzioni, i criteri per le prestazioni economiche accessorie e le procedure di acquisto. Si ribadisce la competenza INAIL per le prestazioni protesiche e per i presidi speciali agli invalidi del lavoro, con necessità di mantenere i livelli di tutela esistenti. Tra i principi operativi: irrilevanza della distinzione tra protesi "curativa" e "medico-legale"; possibilità di concedere presidi anche prima della stabilizzazione dei postumi; irrilevanza del miglioramento funzionale ai fini della riduzione dell’inabilità; possibilità di rinnovo o riparazione anche per presidi danneggiati in occasione di lavoro, pur se dotazioni anche extralavorative; ricorso a procedure speciali per prestazioni fuori nomenclatore o oltre i prezzi tariffari.

Ambito delle prestazioni assicurative e innovazioni del Titolo I

Il Titolo I disciplina le prestazioni a carico della gestione ordinaria. Viene espressamente prevista non solo la fornitura e il rinnovo, ma anche la riparazione delle protesi e dei presidi; la prescrizione può essere redatta anche da un sanitario delegato oltre che dal coordinatore medico. Sono regolati i principali casi clinici: asportazione del cuoio capelluto con fornitura di parrucche; lesioni dell’apparato visivo con occhiali, lenti a contatto e protesi oculari, anche quando i prezzi di mercato superino i limiti tariffari; lesioni dentarie e maxillo-dentarie con protesi confezionabili anche in metalli nobili se tecnicamente necessario; lesioni uditive e auricolari, laringo-tracheali, del rachide, degli arti superiori e inferiori, con dettaglio dei tipi di protesi, tutori, accessori e presidi consentiti.

Protesi degli arti superiori e inferiori

Per gli arti superiori si prevede, in particolare, la protesi a comando mioelettrico non più legata alla sola giovane età, ma valutata in relazione all’autonomia dell’assicurato; è ammessa una protesi di ricambio dello stesso tipo e, in casi particolari, un manipolatore innestabile. Per gli arti inferiori sono previste protesi tradizionali, modulari, a contatto totale e presidi accessori, inclusa la protesi da bagno quando utile anche per finalità sociali, ricreative o sportive. La disciplina elenca anche gli accessori dovuti, come bastoni, stampelle, plantari, calzature di rivestimento e di accompagnamento, coprimoncone e parti di ricambio.

Prestazioni integrative della speciale gestione

Il Titolo II estende alla speciale gestione la prima fornitura, i rinnovi, le riparazioni e le modifiche dei presidi del Titolo I per determinate categorie di invalidi: titolari di rendita con termini revisionali scaduti, liquidati in capitale in base alle cessate leggi, o assistibili ai sensi del regolamento della speciale gestione. Sono previste competenze delle sedi periferiche su prescrizione sanitaria, mentre per lesioni non dipendenti da evento assicurato intervengono le UU.SS.LL. competenti. Per i grandi invalidi con lesioni vertebrali mieliche, per ciechi e per altre situazioni gravi, sono disciplinati presidi particolari, carrozzelle speciali, orologi tattili, attrezzature antidecubito, ausili per la stazione eretta e strumenti per ginnastica funzionale.

Presidi per barriere architettoniche e casi eccezionali

Per gli invalidi con lesioni mieliche e per gli amputati di coscia non protesizzabili sono previsti scivoli e montacarichi, con concessione una tantum che si configura come assunzione della spesa da parte dell’Istituto per costruzione e installazione. La decisione spetta al Comitato tecnico grandi invalidi, previa istruttoria completa con progetto, preventivo, pareri tecnici e relazioni medico-sociali. La circolare raccomanda una valutazione prudente dell’onere economico e dell’eventuale possibilità di ricorrere ad ausili alternativi, come carrozzelle superascale.

Procedure di acquisto, nomenclatore tariffario e elenco fornitori

La fornitura non è trattata come semplice appalto di beni e servizi, ma come prestazione agli assicurati. Per garantire uniformità nazionale, contenimento dei costi e qualità, l’INAIL recepisce il nomenclatore tariffario come base tecnica per la fornitura, con limiti di prezzo definiti. Gli ispettorati regionali devono formare e aggiornare elenchi di ditte fornitrici affidabili, con garanzie di qualità, e avviare gli invalidi alle ditte prescelte anche in base alle preferenze manifestate. Rimane possibile fornire presidi non previsti dal nomenclatore o oltre i prezzi indicati, quando necessario per salvaguardare i livelli di assistenza.

Prestazioni economiche accessorie

Viene disciplinato il trattamento economico accessorio per gli assicurati inviati all’Officina ortopedica di Vigorso di Budrio o ad altra struttura idonea, nonché per quelli convocati presso gli uffici dell’Istituto. È riconosciuto il medesimo trattamento previsto per le convocazioni medico-legali o amministrative, con rimborso delle spese di viaggio commisurato al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo, tenendo conto delle difficoltà di deambulazione o movimento.

Prescrizione, collaudo, fornitura, manutenzione e rinnovi

Il coordinatore medico o il sanitario delegato prescrive i presidi e ne effettua il collaudo, che serve a verificare qualità, rifinitura, idoneità tecnica e tollerabilità da parte dell’invalido. Per carrozzelle e orologi tattili l’assistito sottoscrive un atto di ricezione con impegno a non alienare il presidio. La fornitura può avvenire direttamente dall’Istituto o tramite ditte; in caso di urgenza l’invalido può acquistare direttamente, con rimborso limitato al costo che l’INAIL avrebbe sostenuto. Le riparazioni sono a carico dell’Istituto, mentre la manutenzione ordinaria e i piccoli ricambi restano a carico dell’invalido. I rinnovi e le modifiche sono consentiti se il presidio non è più usabile, se è trascorso il termine previsto o se la riparazione non è economicamente conveniente.

Termini di rinnovo e casi non previsti

La circolare allega un elenco dettagliato dei termini di rinnovo per numerosi presidi, dai 6 mesi per alcune dotazioni accessorie fino a 10 anni per alcune carrozzelle a motore, con termini distinti per parrucche, occhiali, lenti, protesi oculari, apparecchi uditivi, protesi degli arti, calzature, plantari, bastoni, carrozzelle, ventriere, cinti erniari e altri accessori. Le richieste non previste dalle istruzioni devono essere sottoposte al Comitato esecutivo, che decide caso per caso, previa trasmissione alla Direzione generale del Servizio prestazioni integrative quando necessaria.

Modulistica, registri e adempimenti amministrativi

Vengono aggiornati il registro delle prestazioni protetiche, la scheda delle prestazioni protetiche e il modulo statistico delle protesi fornite nell’anno. Gli uffici infortuni/rendite devono registrare le richieste, istituire la scheda nominativa, annotare i dati del caso, la fornitura, il fornitore, il collaudo, la scadenza, le fatture e i pagamenti; l’ufficio contabilità provvede al pagamento e agli adempimenti correlati. È richiesto l’uso della nomenclatura e dei codici del nomenclatore tariffario nella prescrizione e nella compilazione dei moduli, per agevolare i riscontri contabili e statistici.

Istruzioni contabili e abrogazione delle precedenti disposizioni

La circolare indica specifici capitoli e sottoconti per imputare gli oneri della gestione ordinaria e della speciale gestione: acquisto, riparazione, rimborsi per salario perduto, viaggi e diarie. Si precisa anche che i pareri dei Comitati consultivi provinciali sulle prestazioni integrative devono riguardare l’andamento generale e non i singoli casi. La circolare abroga le precedenti disposizioni, nei limiti in cui siano incompatibili con quanto ora stabilito.

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