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Sentenza

Sentenza n. 16270/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202602724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 560/2025, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo di accertare l’inottemperanza del Ministero e di adottare le misure necessarie a conformarsi alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 560/2025, pubblicata il 16 gennaio 2025 e passata in giudicato. Il Ministero si è costituito e ha depositato documentazione relativa alla liquidazione del credito. La ricorrente ha poi riferito che il credito era divenuto esigibile il 12 maggio 2026 e, preso atto del pagamento intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’Amministrazione e refusione del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha pagato le somme dovute in esecuzione della sentenza. Ai fini delle spese ha effettuato la valutazione virtuale della fondatezza del ricorso: la pretesa sarebbe stata meritevole di accoglimento, perché il credito è stato soddisfatto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Ha disposto la parziale compensazione delle spese in considerazione dell’esecuzione intervenuta, condannando il Ministero al pagamento della parte residua, liquidata in 400 euro oltre accessori di legge, e alla refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    Il giudizio è proposto per ottenere l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato; il testo non espone una specifica interpretazione dell’art. 114 c.p.a.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente e in modo irretrattabile l’interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità residua nella decisione di merito.
  • Quando la controversia cessa per una sopravvenienza satisfattiva, il giudice deve valutare in via virtuale la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese; se la pretesa sarebbe stata accolta e l’Amministrazione l’ha soddisfatta soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste, in tutto o in parte, a carico dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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