Cassazione Penale, Sentenza n. 14972/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato tardivo il ricorso per cassazione, denunciando un errore nel calcolo del termine: la sentenza di appello del 24/01/2022 aveva prevista la motivazione entro 60 giorni (art. 544, comma 3 c.p.p.), per cui il termine per proporre ricorso per cassazione è di 45 giorni decorrenti dalla scadenza di quel termine (art. 585, comma 1, lett. c). Il ricorso era stato depositato via PEC il 9/05/2022, entro i 45 giorni successivi. In sede rescissoria (merito) il ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell'art.190 c.p.p. per mancata escussione di due testi difensivi, vizio di motivazione per la mancata integrazione istruttoria in appello e violazione del principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio per incompletezza dell'istruttoria.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso straordinario nella parte rescindente: ha annullato l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato il ricorso tardivo, ritenendo corretto il calcolo del termine (motivo fondato: la motivazione è stata depositata entro 60 giorni, termine che fa decorrere i 45 giorni per il ricorso fino al 9/05/2022, data di deposito via PEC). Sulla fase rescissoria (esame del merito del ricorso contro la sentenza di appello), la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non necessari gli accertamenti integrativi richiesti dalla difesa: la corte territoriale aveva adeguatamente valutato la prova documentale (annotazione della Questura e dichiarazione dell'agente che il Catalano possedeva la chiave e aprì il vano) e la mancata escussione dei testi difensivi non appariva decisiva né necessaria. Per effetto dell'annullamento dell'ordinanza impugnata, il provvedimento di inammissibilità del ricorso in cassazione è confermato nel merito; non sono state imposte spese o sanzioni pecuniarie al ricorrente in considerazione del risultato parzialmente favorevole ottenuto.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
richiama la forma procedurale seguita per il rito (modalità di trattazione del ricorso)
art. 625-bis c.p.p.
prevede il ricorso straordinario per errore materiale o di calcolo relativo a provvedimenti della Corte di Cassazione; utilizzato dal difensore per denunciare l'errore nel computo del termine
art. 584, comma 1, lett. c) c.p.p.
disciplinava i termini per proporre il ricorso in Cassazione avverso le sentenze di appello (richiamato nel ragionamento sul termine utile)
art. 544, comma 3 c.p.p.
prevede il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza di appello; da tale termine decorrono poi i 45 giorni per proporre ricorso per cassazione quando previsto
art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
stabilisce che il termine per proporre ricorso in Cassazione è di 45 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (quando applicabile)
Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023 (Macrì, Rv. 284854)
giurisprudenza citata per affermare che il deposito via PEC è tempestivo se effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza
art. 190 c.p.p.
regola l'escussione dei testimoni: il giudice ha discrezionalità valutativa e può ritenere non necessaria l'escussione se ritiene decisiva altra prova documentale o testimonialmente già acquisita
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello prevede il deposito della motivazione entro 60 giorni (art. 544, comma 3 c.p.p.), il termine per proporre ricorso per cassazione è normalmente di 45 giorni dalla scadenza di quei 60 giorni (art. 585, comma 1, lett. c). Il calcolo va fatto con attenzione per evitare dichiarazioni di tardività.
- Il deposito via PEC è considerato tempestivo se effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza: va registrata con precisione la data (e, se possibile, l'orario) del deposito telematico.
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis può essere efficace per correggere errori materiali o di calcolo compiuti dagli uffici giudiziari; è uno strumento specifico utile per questioni procedurali di tempestività.
- In sede di merito, il giudice può ritenere superflua l'escussione di testimoni indicati tardivamente se sussistono elementi documentali o testimoniali già acquisiti che rendono la prova aggiuntiva irrilevante o incongrua.
- La valutazione della necessità di integrazione istruttoria è sottratta al sindacato ampio del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è palese travisamento della prova o vizio logico nella motivazione.
- Se un ricorso straordinario ottiene un risultato parziale favorevole (es. annullamento di un provvedimento formale) il giudice può evitare di irrogare spese o sanzioni nei confronti del ricorrente tenendo conto dell'esito complessivo favorevole.
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