Corte di giustizia, Sentenza C-580/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 dicembre 2025. — Mio AB e a. contro Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag e USM U. Schärer Söhne AG. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Svea Hovrätt e dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 – Diritto di riproduzione – Nozione di “opera” – Tutela in base al diritto d’autore delle opere delle arti applicate – Esame dell’originalità di un oggetto delle arti applicate – Nozione di “scelte libere e creative” – Criteri di valutazione di tali scelte – Valutazione della violazione dei diritti esclusivi. — Cause riunite C-580/23 e C-795/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunendo due rinvii pregiudiziali su mobili e sistemi di arredamento, chiarisce i criteri di protezione d'autore delle opere di arti applicate. Esclude che la tutela del design imponga standard più severi rispetto alle altre opere e afferma che conta la manifestazione, nell'oggetto, delle scelte libere e creative dell'autore. Per la contraffazione, il giudice deve accertare la ripresa riconoscibile di elementi creativi dell'opera, non il mero effetto d'insieme. Il grado di originalità e la possibilità di creazioni simili indipendenti non sono, di per sé, decisivi.
Tutela d'autore delle opere di arti applicate: criteri di originalità e accertamento della contraffazione ai sensi della direttiva 2001/29/CE
La questione giuridica
Se, per qualificare come 'opera' un oggetto di arti applicate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29, occorrano criteri più rigorosi rispetto alle altre opere in ragione del rapporto con la tutela dei disegni e modelli; se l'originalità debba essere valutata guardando al processo creativo e alle intenzioni dell'autore oppure all'oggetto stesso e al suo risultato finale; quali rilievo abbiano elementi quali forme già disponibili, ispirazione da opere preesistenti, creazioni simili indipendenti e riconoscimento specialistico; infine, come accertare la violazione del diritto d'autore su tali opere e se sia decisiva l'impressione generale o, invece, la ripresa riconoscibile di elementi creativi.
Principio di diritto
Non esiste un rapporto di regola ed eccezione tra tutela dei disegni e modelli e tutela d'autore: un oggetto di arti applicate è protetto come 'opera' solo se riflette la personalità dell'autore mediante scelte libere e creative percepibili nell'oggetto, e non basta che sia esteticamente apprezzabile o che l'autore abbia avuto un margine di scelta. Nella valutazione dell'originalità possono essere considerati processo creativo, fonti di ispirazione, forme già disponibili, creazioni simili o riconoscimento specialistico, ma tali elementi non sono né necessari né determinanti; per la contraffazione occorre verificare se elementi creativi dell'opera siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto contestato, senza fare leva sull'impressione generale o sul grado di originalità dell'opera.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5 della direttiva 2001/29/CE
- Articolo 9 della direttiva 2001/29/CE
- Direttiva 98/71/CE
- Articolo 17 della direttiva 98/71/CE
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 96 del regolamento (CE) n. 6/2002
Tutela d'autore delle opere di arti applicate: criteri di originalità e contraffazione ai sensi della direttiva 2001/29/CE
La Corte, in due cause riunite di rinvio pregiudiziale provenienti da Svezia e Germania, affronta l'interpretazione della direttiva 2001/29/CE in materia di diritto di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione con riguardo alle opere delle arti applicate, in particolare mobili e sistemi di arredamento.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-580/23, la controversia oppone la società svedese Mio ad Asplund in relazione alla presunta contraffazione di tavoli da pranzo della serie "Palais Royal" da parte della serie "Cord". Il giudice svedese chiede come valutare l'originalità di un oggetto di arte applicata e come accertare la violazione dei diritti esclusivi.
Nella causa C-795/23, USM contesta a Konektra la commercializzazione di componenti e sistemi compatibili con il sistema modulare USM Haller, sostenendo che l'attività della convenuta travalichi la vendita di ricambi e integri una violazione del diritto d'autore. Il Bundesgerichtshof chiede chiarimenti sul rapporto tra tutela del design e tutela d'autore, nonché sui criteri di valutazione dell'originalità.
Normativa rilevante
La Corte richiama principalmente gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, relativi rispettivamente a diritto di riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione. Sono inoltre citati i considerando 4, 9, 10 e 60 della direttiva 2001/29/CE, nonché l'articolo 5 e l'articolo 9 della medesima direttiva.
Sul versante del design, sono richiamati la direttiva 98/71/CE, in particolare l'articolo 17 e il considerando 8, nonché il regolamento (CE) n. 6/2002, in particolare il considerando 32 e l'articolo 96.
Prima questione: rapporto tra design e diritto d'autore
Il Bundesgerichtshof chiedeva se, per le opere delle arti applicate, il giudizio di originalità dovesse essere più rigoroso perché la protezione d'autore opererebbe come eccezione rispetto a quella dei disegni e modelli. La Corte risponde negativamente: non esiste alcun rapporto di regola ed eccezione tra le due forme di tutela.
La Corte ribadisce che la nozione di "opera" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione e richiede due elementi cumulativi: l'esistenza di un oggetto originale, ossia una creazione intellettuale propria dell'autore, e l'espressione di tale creazione. I disegni e modelli, invece, sono protetti in base a un criterio diverso, fondato su novità e carattere individuale. Le due tutele perseguono finalità distinte e possono cumularsi solo quando l'oggetto soddisfi effettivamente i requisiti propri di ciascun regime.
Originalità delle opere di arti applicate
La Corte afferma che un oggetto di arti applicate è un'opera se riflette la personalità dell'autore manifestando scelte libere e creative. Non sono libere e creative le scelte determinate da vincoli tecnici, normativi o funzionali che hanno limitato la libertà dell'autore; inoltre, non basta che l'oggetto presenti un effetto estetico o un aspetto gradevole.
Nel valutare l'originalità, il giudice nazionale deve individuare le scelte creative nella forma dell'oggetto stesso. Le intenzioni dell'autore e il processo creativo possono essere considerati solo se trovano espressione nell'oggetto; non possono costituire il fondamento determinante della valutazione. Circostanze come l'uso di forme già disponibili, l'ispirazione da oggetti esistenti, la possibilità di creazioni indipendenti simili o il riconoscimento da parte di ambienti specializzati sono elementi eventualmente utili, ma non decisivi né necessari.
Ruolo delle forme già disponibili, dell'ispirazione e di creazioni simili
La Corte precisa che l'utilizzo di forme già esistenti non esclude di per sé l'originalità, purché l'autore abbia espresso scelte creative nella loro disposizione. Se l'oggetto deriva da un'opera o da un modello precedente, la tutela riguarda solo gli elementi creativi effettivamente nuovi e riconoscibili nell'opera derivata. La presenza di una creazione simile indipendente può essere un indizio di scarsa originalità, ma non esclude automaticamente la protezione, soprattutto in settori in cui i vincoli tecnici riducono lo spazio creativo.
Anche il riconoscimento dell'oggetto in mostre o musei, o presso ambienti specializzati, non è né necessario né determinante per il giudizio di originalità.
Contraffazione e criteri di somiglianza
Per accertare la violazione del diritto d'autore, la Corte afferma che il giudice deve verificare se gli elementi creativi dell'opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto asseritamente contraffatto. Non è corretto fondare l'analisi sulla sola stessa impressione visiva generale, criterio proprio della tutela dei disegni e modelli.
La Corte chiarisce inoltre che il grado di originalità dell'opera non riduce la portata della protezione: una volta che l'oggetto sia qualificato come opera, la tutela opera secondo le regole della direttiva 2001/29. La possibilità di una creazione simile indipendente non giustifica il diniego della tutela d'autore, ma potrà rilevare nella concreta verifica della violazione, se davvero sussiste una creazione autonoma.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- non esiste un rapporto di regola ed eccezione tra tutela del design e tutela d'autore, né requisiti più rigorosi per le opere di arti applicate;
- è opera, ai sensi della direttiva 2001/29, l'oggetto che riflette la personalità del suo autore mediante scelte libere e creative, percepibili nell'oggetto stesso;
- per la violazione del diritto d'autore occorre accertare la ripresa riconoscibile degli elementi creativi dell'opera protetta nell'oggetto contestato, senza ricorrere al criterio dell'impressione generale.
Principi pratici per la prassi professionale
Per avvocati e operatori del settore, la sentenza conferma che nei casi di prodotti di design la tutela d'autore non dipende da una soglia di "artisticità" aggiuntiva, ma dall'individuazione di scelte creative effettive nella forma del bene. In sede contenziosa, la prova dovrà concentrarsi sugli elementi concretamente espressivi della personalità dell'autore e sulla loro eventuale ripresa riconoscibile nel prodotto concorrente, più che sulla mera somiglianza globale tra i due oggetti.
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