Tribunale, Sentenza T-646/24
Sentenza del Tribunale (Sezione pregiudiziale) del 3 dicembre 2025. — MS KLJUČAROVCI, d. o. o. - v stečaju contro Repubblica di Slovenia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče Republike Slovenije. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune dell’IVA – Articoli 41 e 42 della direttiva 2006/112/CE – Luogo di un acquisto intracomunitario di beni – Articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112 – Operazione triangolare – Misura di semplificazione – Catena di cessioni comprendente quattro operatori identificati in tre Stati membri differenti – Soggetto passivo che è a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di operazioni che costituiscono un abuso del sistema dell’IVA. — Causa T-646/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale chiarisce l’ambito della semplificazione IVA per le operazioni triangolari in una catena di quattro operatori. Stabilisce che il fatto che i beni siano trasportati direttamente al cliente dell’acquirente intermedio non esclude, da solo, l’applicazione dell’articolo 141 della direttiva IVA. Precisa inoltre che la mera consapevolezza della struttura dell’operazione non incide sulla condizione oggettiva della norma, ma il regime può essere negato se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA.
IVA: operazione triangolare, catena di quattro operatori e abuso del regime di semplificazione con possibile diniego del beneficio in caso di frode
La questione giuridica
Se la semplificazione per le operazioni triangolari di cui agli articoli 141, 42 e 197 della direttiva IVA si applichi anche quando la catena comprende quattro operatori e la merce è consegnata al cliente del rivenditore finale nello stesso Stato membro; se rilevi che il soggetto passivo conosca tale struttura; e se, in presenza di abuso o frode IVA conosciuti o conoscibili dall’acquirente, possano essere negati il regime di semplificazione e la riduzione della base imponibile prevista dall’articolo 41, secondo comma, della direttiva 2006/112.
Principio di diritto
L’articolo 141, lettera c), della direttiva IVA non richiede che i beni siano fisicamente trasportati o consegnati al soggetto passivo cui è effettuata la cessione successiva: la condizione è soddisfatta anche se il trasporto avviene direttamente al cliente di tale soggetto, identificato ai fini IVA nello stesso Stato membro del rivenditore. La conoscenza di tale circostanza non incide, di per sé, sul requisito oggettivo della disposizione. Tuttavia, quando sia dimostrato che l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA nell’ambito della catena di cessioni, le autorità e i giudici dello Stato membro che ha attribuito il numero IVA possono negare il beneficio del regime degli articoli 42 e 141 e la riduzione della base imponibile ex articolo 41, secondo comma.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Regolamento (UE) n. 904/2010
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 20, primo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 40 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 41 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 42 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 141 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 197 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 226 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Operazione triangolare, catena di quattro operatori e frode IVA
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia) in materia di IVA e di applicazione della semplificazione prevista per le operazioni triangolari. La controversia opponeva una società slovena in fallimento alla Repubblica di Slovenia, in merito a un avviso di accertamento IVA relativo a cessioni intracomunitarie di beni in una catena comprendente quattro operatori in tre Stati membri.
Fatti e procedimento principale
MS KLJUČAROVCI, d.o.o. aveva acquistato in Germania pannelli di semi di soia e di colza e olio di colza, rivendendoli a tre società identificate ai fini IVA in Danimarca. I beni erano trasportati direttamente dalla Germania in Danimarca e le fatture recavano la dicitura di inversione contabile; la società aveva dichiarato le operazioni in Slovenia e aveva applicato la disciplina di semplificazione per le operazioni triangolari, senza registrarsi in Danimarca.
L’amministrazione tributaria slovena, sulla base delle informazioni ricevute dall’amministrazione danese tramite il regolamento (UE) n. 904/2010, ha rilevato che le tre società danesi non avevano effettivamente acquistato i beni né versato l’IVA, risultando società "cartiere". Ha quindi ritenuto che la semplificazione non fosse applicabile e che l’IVA fosse dovuta in Slovenia, senza riduzione della base imponibile, poiché la società era consapevole della frode.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’articolo 141, lettera c), della direttiva IVA richieda che i beni siano fisicamente trasportati al soggetto passivo cui è effettuata la cessione successiva, oppure se sia sufficiente la consegna al cliente di quest’ultimo;
- se rilevi, ai fini di tale condizione, la conoscenza da parte dell’operatore della cessione successiva;
- se, in caso di partecipazione consapevole a operazioni abusive o fraudolente, lo Stato membro di identificazione IVA possa liquidare l’imposta ai sensi dell’articolo 41 e negare la riduzione della base imponibile prevista dal suo secondo comma.
Normativa rilevante
La Corte richiama la disciplina del sistema comune IVA, in particolare:
- articolo 14, paragrafo 1, sulla nozione di cessione di beni;
- articolo 20, primo comma, sulla nozione di acquisto intracomunitario;
- articoli 40, 41 e 42 sul luogo dell’acquisto intracomunitario e sulla deroga nelle operazioni triangolari;
- articolo 141 sulle condizioni della misura di semplificazione;
- articolo 197 sulla designazione del debitore dell’imposta;
- articolo 226, punto 11, sulle indicazioni in fattura. È richiamato anche il regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa in materia IVA.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
Il Tribunale ricorda che l’operazione triangolare, nella sua configurazione tipica, coinvolge tre operatori identificati ai fini IVA in tre Stati membri, con trasporto diretto dei beni dal primo al terzo Stato membro. La disciplina degli articoli 41, 42, 141 e 197 mira a evitare oneri di identificazione e dichiarazione per l’acquirente intermedio, garantendo al contempo la tassazione dell’acquisto a livello dell’acquirente finale e prevenendo la doppia imposizione.
Nella fattispecie, però, la catena comprendeva quattro soggetti passivi. La Corte osserva che la nozione di cessione di beni dell’articolo 14, paragrafo 1, non richiede il trasferimento della proprietà giuridica secondo il diritto nazionale né la consegna fisica al destinatario; è sufficiente il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario. Da ciò deriva che l’articolo 141, lettera c), non esige che il bene sia trasportato fisicamente fino alla persona per la quale è effettuata la cessione successiva, potendo il trasporto concludersi presso il cliente di quest’ultima.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte afferma che la conoscenza, da parte dell’operatore che invoca la semplificazione, del fatto che i beni sono trasportati al cliente del rivenditore e non al rivenditore stesso non incide sul soddisfacimento della condizione di cui all’articolo 141, lettera c). La valutazione della qualificazione dell’operazione deve avvenire sulla base di elementi oggettivi, non della consapevolezza soggettiva dell’operatore circa la successiva cessione.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
Quanto alla possibile frode, la Corte ribadisce il principio secondo cui il diritto dell’Unione non può essere invocato in modo fraudolento o abusivo. Le autorità e i giudici nazionali devono negare i benefici previsti dalla direttiva IVA quando un soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA, anche se la frode è commessa da un operatore della catena diverso da lui.
Di conseguenza, qualora sia provato che l’acquirente ha partecipato consapevolmente a una frode nella catena di cessioni, lo Stato membro che ha attribuito il numero IVA può negare il regime di semplificazione degli articoli 42 e 141 e la riduzione della base imponibile di cui all’articolo 41, secondo comma.
Dispositivo
Il Tribunale ha dichiarato che:
- l’articolo 141, lettera c), della direttiva IVA non osta all’applicazione della semplificazione quando i beni sono trasportati al cliente del soggetto passivo che effettua la cessione successiva, e non a quest’ultimo;
- la circostanza che l’operatore sia consapevole di tale modalità di trasporto non incide sulla condizione prevista da detta disposizione;
- gli articoli 41 e 42 consentono alle autorità e ai giudici dello Stato membro di identificazione di negare il regime e la riduzione della base imponibile se è dimostrato che l’acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA nell’ambito della catena di cessioni.
Rilievi pratici per gli operatori
La pronuncia è rilevante per le catene commerciali transfrontaliere con più di tre operatori, perché amplia la lettura funzionale della semplificazione triangolare, evitando un formalismo eccessivo sul punto di arrivo materiale della merce. Al contempo, conferma che la semplificazione non tutela operazioni inserite in schemi fraudolenti: in presenza di consapevolezza o conoscibilità dell’abuso, l’amministrazione può recuperare l’IVA e negare i benefici previsti dalla direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 3 dic 2025Tribunale, Sentenza T-536/23
- Sentenza · 3 dic 2025Tribunale, Sentenza T-318/24
- Sentenza · 3 dic 2025Tribunale, Sentenza T-617/24
- Sentenza · 3 dic 2025Tribunale, Sentenza T-49/25
- Sentenza · 2 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-492/23
- Sentenza · 2 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-34/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →