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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-617/24

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 3 December 2025. — Nokia Oyj v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark NOOKA YOUR SPACE – Earlier EU word mark NOKIA – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-617/24

Giurisprudenza europea62024TJ0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Nokia contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione alla registrazione del segno figurativo "NOOKA YOUR SPACE". Pur assumendo, nel confronto, l’identità di numerosi prodotti e servizi, il Tribunale ha ritenuto che le somiglianze tra i segni fossero troppo deboli per fondare un rischio di confusione. La componente "your space" non è stata considerata trascurabile né descrittiva o laudatoria, e i profili visivo, fonetico e concettuale hanno condotto a escludere l’illecita associazione con "NOKIA".

Marchio UE: opposizione contro la registrazione del segno figurativo "NOOKA YOUR SPACE" basata sul marchio anteriore "NOKIA"; assenza di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno figurativo richiesto "NOOKA YOUR SPACE" sia tale da creare un rischio di confusione con il marchio verbale anteriore "NOKIA", tenuto conto della valutazione degli elementi dominanti e distintivi, della somiglianza visiva, fonetica e concettuale e dell’eventuale identità dei prodotti e servizi.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, anche a fronte di prodotti e servizi considerati identici, non sussiste rischio di confusione quando il marchio contestato presenta una struttura figurativa e verbale complessa, nella quale l’elemento comune eventualmente percepito come "noka" o "nooka" non domina l’impressione d’insieme e non rende trascurabili gli altri elementi; in particolare, la presenza della locuzione distinta "your space" esclude che i segni siano visivamente o concettualmente assimilabili in misura sufficiente, sicché l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), deve essere respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE: opposizione tra "NOOKA YOUR SPACE" e "NOKIA"

Il Tribunale dell’Unione europea, Seconda Sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Nokia Oyj avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e la sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo richiesto "NOOKA YOUR SPACE" e il marchio anteriore verbale "NOKIA".

Fatti e iter amministrativo

Nooka Space Ltd aveva depositato una domanda di marchio dell’Unione europea per un segno figurativo destinato a classi 9, 35, 38, 42 e 45. Nokia Oyj ha presentato opposizione fondandola sul marchio UE verbale anteriore "NOKIA", registrato per una gamma ampia di beni e servizi in classi, tra l’altro, 9, 35, 37, 38, 42 e 45. La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione e la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, escludendo il rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sostenendo che la commissione di ricorso avesse erroneamente:

  • valutato gli elementi distintivi e dominanti del segno richiesto;
  • stimato il grado di somiglianza tra i marchi;
  • effettuato la valutazione globale del rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama la regola secondo cui il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’impressione complessiva dei segni, del grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi, nonché dell’interdipendenza tra tali fattori. Viene ribadito che il rischio comprende anche il rischio di associazione e che un marchio più distintivo gode di una tutela più ampia. Nel caso concreto, il pubblico rilevante era composto sia dal grande pubblico sia da professionisti, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto, e il territorio pertinente era l’intera Unione europea.

Valutazione dei segni

Il Tribunale ha confermato che il segno richiesto poteva essere percepito in diversi modi, ma che l’elemento verbale "your space" era chiaramente visibile e non trascurabile. Ha inoltre escluso che uno degli elementi del segno fosse più dominante degli altri. In particolare, la mera presenza di una componente che poteva evocare le lettere "noka" o "nooka" non bastava a far ritenere che essa dominasse l’impressione d’insieme.

Sul piano visivo, la Corte ha rilevato differenze strutturali significative tra un marchio verbale semplice e un marchio figurativo complesso, composto da lettere, elementi circolari e una locuzione ulteriore. Ne è derivata una somiglianza visiva soltanto molto debole. Sul piano fonetico, anche ipotizzando che gli elementi circolari siano letti come la lettera "o", la pronuncia complessiva del segno richiesto resta diversa per la presenza di "your space", con conseguente somiglianza soltanto inferiore alla media. Sul piano concettuale, il Tribunale ha condiviso la conclusione della commissione di ricorso: "NOKIA" non ha un significato proprio, mentre "your space" viene compreso come "un’area vuota che ti appartiene"; i segni sono quindi concettualmente diversi.

Distintività del marchio anteriore e assenza di confusione

Il Tribunale ha ritenuto che il marchio anteriore goda di distintività intrinseca normale. Ha anche precisato che l’eventuale maggiore notorietà acquisita da Nokia in relazione ai telefoni cellulari era irrilevante, poiché tali beni erano diversi dai beni e servizi oggetto della domanda contestata. Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il pubblico presterebbe prevalente attenzione all’aspetto visivo, il Tribunale ha osservato che ciò non comporta l’esclusione della dimensione fonetica, ma che, nel caso di software e servizi connessi, l’acquisto o la selezione avviene verosimilmente soprattutto sulla base della percezione visiva. Alla luce della debole somiglianza tra i segni, della loro diversa struttura concettuale e della distintività normale del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha correttamente escluso il rischio di confusione, anche supponendo l’identità dei beni e servizi pertinenti.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. Nokia Oyj è stata condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente Nooka Space Ltd. L’EUIPO è rimasto tenuto a sopportare le proprie spese, poiché aveva richiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, che non è stata tenuta.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionediritto dei segni distintiviproprietà intellettuale

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