Corte di giustizia, Sentenza C-279/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2025. — AY contro Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Contratto concluso tra un professionista e un consumatore residente in un altro Stato membro – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile. — Causa C-279/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio dell'Oberster Gerichtshof austriaco, ha chiarito che la disciplina speciale sui contratti dei consumatori del regolamento Roma I si valuta al momento della conclusione del contratto. Se in quel momento il professionista non dirigeva ancora la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore, la successiva attivazione di tale targeting non comporta il mutamento della legge applicabile. Per effetto di questa conclusione, la Corte non ha esaminato né l'eccezione sui servizi da fornire esclusivamente in altro Stato membro né la pretesa abusività della clausola di scelta della legge.
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I non si applica retroattivamente a un contratto consumeristico se le condizioni di applicazione non erano soddisfatte alla data di conclusione del contratto, ma solo successivamente.
La questione giuridica
Se, in un rapporto continuativo tra consumatore e banca, la legge applicabile possa mutare ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 593/2008 quando le condizioni di tutela del consumatore si realizzano solo dopo la conclusione del contratto iniziale; in subordine, se trovi applicazione l'eccezione dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), e se la clausola di scelta della legge possa essere considerata abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 per mancata informazione sulla protezione inderogabile prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I.
Principio di diritto
L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I si determina in base alla data di conclusione del contratto: se, a tale data, non erano soddisfatte le condizioni che consentono di attrarre il contratto alla legge del paese di residenza abituale del consumatore, la successiva direzione dell'attività del professionista verso tale Stato non modifica la legge applicabile al rapporto già concluso. Ne consegue che, nel caso di specie, resta esclusa la rilevanza dell'articolo 6, e la Corte non esamina le questioni sull'eccezione di cui al paragrafo 4, lettera a), né sull'asserita abusività della clausola di scelta della legge.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 3, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4, regolamento (CE) n. 593/2008
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
Applicazione dell'articolo 6 Roma I a un contratto bancario concluso con un consumatore
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra un consumatore residente in Italia e una banca austriaca, relativa alle perdite subite per acquisti di prodotti finanziari effettuati tramite la banca. La questione centrale è se la disciplina speciale dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) possa operare quando le condizioni di applicazione si sono verificate solo dopo la conclusione del contratto originario.
Fatti e procedimento principale
Nel 2013 AY aveva aperto presso la banca un conto corrente e un conto deposito titoli; nel contratto era stata inserita una clausola di scelta del diritto austriaco. In seguito, tra il 2015 e il 2018, AY aveva effettuato tramite la banca diverse operazioni di acquisto di ETN e di quote di un fondo, lamentando poi di aver subito una perdita e di non aver ricevuto adeguata consulenza e informazione. I giudici di merito avevano respinto la domanda risarcitoria; AY aveva quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se l'articolo 6, paragrafo 1, Roma I potesse applicarsi a un rapporto contrattuale già esistente, quando la banca avesse iniziato a dirigere la propria attività verso l'Italia solo successivamente alla stipula;
- se, in tale ipotesi, si applicasse l'eccezione dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), per i contratti di servizi da eseguire esclusivamente in un altro Stato;
- se la clausola di scelta della legge, inserita prima della realizzazione delle condizioni dell'articolo 6, dovesse considerarsi abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, perché non indicava la protezione derivante dall'articolo 6, paragrafo 2, Roma I.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I, che consacra la libertà di scelta della legge applicabile;
- l'articolo 6, paragrafi 1-4, del medesimo regolamento, sulla disciplina dei contratti conclusi dai consumatori;
- l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 sulle clausole abusive. Richiama inoltre i considerando 6, 11, 16 e 23 del regolamento Roma I, relativi alla certezza del diritto, alla prevedibilità e alla tutela del contraente debole.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l'articolo 6, paragrafo 1, Roma I non prevede testualmente un mutamento della legge applicabile quando le condizioni di applicazione si realizzino solo dopo la conclusione del contratto. In chiave sistematica e teleologica, la Corte sottolinea che il regolamento persegue la certezza del diritto e l'elevata prevedibilità delle soluzioni conflittuali; inoltre, l'articolo 3 sancisce la centralità dell'autonomia privata nella scelta della legge.
La Corte afferma che le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, devono essere verificate alla data di conclusione del contratto. Se, a tale data, il professionista non svolgeva attività nel paese di residenza del consumatore né la dirigeva verso tale paese, non può poi verificarsi un successivo "aggancio" del contratto alla legge di quel paese per effetto di eventi sopravvenuti. La Corte richiama anche la propria giurisprudenza sul fatto che un contratto iniziale può essere sostituito da un nuovo rapporto solo se la modifica è tale da creare un nuovo vincolo giuridico, circostanza che nel caso di specie non ricorreva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che non si applica a un contratto concluso tra un consumatore e una banca quando le condizioni previste da tale disposizione non erano soddisfatte alla data della conclusione del contratto, ma lo sono soltanto successivamente. Conseguentemente, la Corte dichiara che non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori bancari e finanziari, la pronuncia rafforza la rilevanza della data di conclusione del contratto ai fini della legge applicabile nei rapporti con i consumatori. La successiva evoluzione del rapporto commerciale o l'intensificarsi di attività verso un altro Stato membro non consente, di per sé, di spostare retroattivamente la disciplina conflittuale già fissata al momento della stipula.
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