Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-49/25

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 3 December 2025. — Mute Sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark mute labs – Earlier EU figurative mark MuteDesign – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 95(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-49/25

Giurisprudenza europea62025TJ0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Mute sp. z o.o. contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva annullato l’opposizione contro il marchio mute labs. La pronuncia ribadisce che, per prodotti tecnici destinati soprattutto a professionisti, un elemento comune descrittivo e privo di distintività pesa poco nel confronto tra i segni. Poiché i segni differiscono per le rispettive parti finali e per l’aspetto figurativo, e il marchio anteriore è intrinsecamente debole, non vi è rischio di confusione.

Marchio UE figurativo mute labs / MuteDesign: esclusa la probabilità di confusione per debole distintività dell’elemento comune "mute" e differenze complessive dei segni

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso di EUIPO abbia violato l’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il marchio figurativo anteriore MuteDesign e il marchio figurativo richiesto mute labs per prodotti in classi 19 e 20, nonché se abbia violato l’articolo 95(1) dello stesso regolamento nella valutazione della distintività dell’elemento comune "mute" e nell’uso di elementi istruttori d’ufficio.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, anche a fronte di prodotti identici, non sussiste probabilità di confusione quando il pubblico rilevante è professionale e attentissimo, il segno anteriore ha debole distintività e l’elemento comune ai due marchi è descrittivo e privo di distintività autonoma; in tale contesto, le differenze tra gli elementi finali "labs" e "design" e la presenza di elementi figurativi nel segno richiesto escludono che il pubblico possa ritenere i prodotti provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La Corte conferma inoltre che EUIPO può basarsi su elementi di conoscenza generale pertinenti e che non viola l’articolo 95(1) limitandosi a valutare autonomamente la distintività del segno alla luce del regolamento, senza essere vincolata da precedenti registrazioni o da prassi non conformi alla legalità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 33(2) del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE figurativo mute labs / MuteDesign: esclusa la probabilità di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in una procedura di opposizione tra due marchi figurativi dell’Unione europea. Il Tribunale esamina il rischio di confusione tra il segno richiesto mute labs e il marchio anteriore MuteDesign per prodotti delle classi 19 e 20.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente mute-labs GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo mute labs per prodotti, tra l’altro, delle classi 19 e 20, comprendenti cabine telefoniche e materiali edilizi non metallici con proprietà fonoassorbenti, nonché mobili e arredi con superfici fonoassorbenti e fonoisolanti. La società Mute sp. z o.o. aveva proposto opposizione fondandola sul marchio UE figurativo anteriore MuteDesign, registrato per beni analoghi nelle medesime classi.

L’Opposition Division aveva inizialmente accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001. La commissione di ricorso, invece, aveva accolto l’appello del richiedente e respinto l’opposizione, ritenendo assente la probabilità di confusione.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la commissione di ricorso avesse errato:

  • nella definizione del pubblico rilevante, limitandolo ai professionisti;
  • nella valutazione della distintività dell’elemento comune mute;
  • nella valutazione dell’elemento labs;
  • nel confronto visivo e fonetico dei segni;
  • nell’escludere il rischio di confusione complessivo. Invocava inoltre una violazione dell’articolo 95(1) del regolamento 2017/1001, lamentando un uso improprio di elementi d’ufficio e una pretesa incoerenza con precedenti registrazioni contenenti il termine mute.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non va registrato se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, esiste probabilità di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda che la probabilità di confusione va valutata globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, del grado di attenzione del pubblico e del carattere distintivo del marchio anteriore.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Per i prodotti della classe 20, il Tribunale conferma che si tratta essenzialmente di arredi e mobili con caratteristiche acustiche destinati soprattutto a spazi professionali; dunque il pubblico rilevante è principalmente professionale e dotato di un livello di attenzione elevato. Per i prodotti della classe 19, aventi natura tecnica e destinazione tipicamente edilizia o industriale, il pubblico rilevante è parimenti composto da professionisti e clienti commerciali, anch’essi con livello di attenzione alto.

Il Tribunale osserva che il fatto che alcuni consumatori non professionali possano astrattamente acquistare tali prodotti non è sufficiente, in assenza di prova concreta, a ritenere che essi costituiscano una parte non insignificante del pubblico rilevante.

Distintività dell’elemento comune "mute"

Il Tribunale condivide l’analisi della commissione di ricorso secondo cui mute è descrittivo e privo di distintività per i prodotti in questione. Il termine, comprensibile dal pubblico dell’Unione e ancor più dai professionisti del settore, evoca l’idea di silenziare, attenuare o ridurre il rumore; ciò è direttamente collegato alle qualità fonoassorbenti o fonoisolanti dei prodotti contestati.

La ricorrente non è riuscita a dimostrare che il termine sarebbe inteso solo come eliminazione totale del suono né che il pubblico professionale non lo comprenderebbe in senso tecnico. Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato su una comunicazione procedurale relativa alla restrizione dei prodotti, chiarendo che essa non incide sulla valutazione della descrittività del termine. In più, eventuali registrazioni del termine mute in altri ordinamenti o in precedenti pratiche di EUIPO non vincolano la legalità della decisione impugnata.

Distintività dell’elemento "labs" e valore dei precedenti

La commissione di ricorso aveva ritenuto labs dotato di basso grado di distintività, in quanto percepibile come abbreviazione di “laboratories” e quindi evocativo di uno spazio di ricerca o di un ambiente controllato. Il Tribunale approva tale valutazione, considerandola concreta e riferita ai prodotti litigiosi, e non meramente astratta.

Quanto al richiamo al precedente G CORELABS, il Tribunale chiarisce che la commissione si è limitata a utilizzare quella decisione come conferma del significato lessicale di labs, senza trasferire meccanicamente una valutazione effettuata su prodotti e servizi diversi.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo, i segni coincidono solo nel termine iniziale mute, ma divergono in labs e design; inoltre il segno richiesto presenta elementi figurativi aggiuntivi, che producono un’impressione complessiva diversa. Poiché l’elemento comune è descrittivo, la sua importanza nel confronto va ridotta anche se collocato all’inizio del segno.

Sul piano fonetico, i segni differiscono per numero di sillabe, ritmo e intonazione. Il fatto che condividano la prima sillaba non basta a creare una forte somiglianza, perché la parte iniziale è priva di distintività autonoma e le differenze finali sono chiaramente percepibili.

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che non è possibile un confronto utile, poiché nessuno dei segni ha un significato univoco considerato nel suo insieme.

Distintività del marchio anteriore e assenza di confusione

Poiché entrambi gli elementi del marchio anteriore sono descrittivi dei prodotti, la sua distintività deriva solo dalla combinazione complessiva, con conseguente basso grado di distintività intrinseca. In presenza di un marchio anteriore debole, la giurisprudenza richiede un elevato grado di somiglianza tra i segni per poter ravvisare il rischio di confusione.

Nel caso di specie, anche assumendo l’identità dei prodotti, il Tribunale rileva che:

  • il pubblico è professionale e molto attento;
  • la somiglianza tra i segni è solo bassa sul piano visivo e fonetico;
  • il confronto concettuale non è praticabile;
  • l’elemento comune è descrittivo. Ne deriva che il pubblico non penserà che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Mute sp. z o.o. a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente mute-labs GmbH, mentre EUIPO resta gravata delle proprie spese, non essendosi tenuta udienza orale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazioneprobabilità di confusionedistintività del marchioprova e poteri d’ufficio di euipo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.