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Sentenza

Sentenza n. 1242/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 458/2024, pubblicata il 15.02.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 25.09.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli a.a.s.s. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 458/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 458/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 25 settembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e condannato il Ministero a garantirne la fruizione mediante accredito. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta; ha inoltre domandato la fissazione di astreintes. In corso di causa, dopo che il TAR aveva rilevato l’iniziale mancato deposito della sentenza e della certificazione del passaggio in giudicato, la ricorrente ha depositato il titolo e il certificato di cancelleria, chiarendo che il precedente deposito della sentenza della Corte d’Appello riguardava soltanto la regolazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso di ottemperanza ammissibile e fondato: ha accertato la regolarità della notificazione e del deposito, la comprovata autorità di cosa giudicata del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato l’inadempimento. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, facendo salvi gli eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e un successivo termine di 60 giorni per provvedere; non è previsto compenso, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Ha respinto la domanda di astreintes, ritenendone manifestamente iniqua l’applicazione nel caso concreto e richiamando l’esigenza di un uso prudente dell’istituto, che comporta di regola un esborso di denaro pubblico. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.

    Il giudizio amministrativo di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e dei provvedimenti a esse equiparati.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza devono essere rispettati i termini dimezzati per il deposito del ricorso previsti per il rito camerale.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale del 07.09.2025.

    Il ricorso di ottemperanza fondato su una sentenza del giudice ordinario richiede il deposito del titolo e la prova che esso è passato in giudicato; nel caso deciso, il requisito risultava comprovato dalla certificazione della cancelleria.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, la predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 25.09.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro è esperibile soltanto dopo la scadenza infruttuosa di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Deve essere, invece, respinta la domanda della parte ricorrente volta ad ottenere, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la fissazione delle astreintes, così come proposta, apparendo ciò anche nella specie manifestamente iniquo, tenuto conto della circostanza che, per quanto le espressioni legislative “ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative” siano “espressioni piuttosto generiche”, da esse “si evince tuttavia che il legislatore sembra auspicare un uso prudente di tale istituto (anche perché nel processo amministrativo comporta, di regola, un esborso di pubblico denaro)” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 29 gennaio 2016, n. 204).

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua; la valutazione deve tenere conto dell’esigenza di un uso prudente dell’istituto, anche perché esso comporta di regola un esborso di denaro pubblico.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

    Le spese del giudizio di ottemperanza sono regolate secondo il criterio della soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; il ricorso deve essere corredato dal titolo e dalla prova del passaggio in giudicato.
  • L’esecuzione del giudicato è un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; accertato l’inadempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Per l’azione esecutiva contro una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve essere decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • La fissazione di astreintes non è automatica: può essere negata quando, nel caso concreto, risulti manifestamente iniqua, dovendosi considerare anche che la misura comporta di regola un esborso di denaro pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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