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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09271/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla tassazione ai fini dell'imposta di registro del provvedimento giudiziario di ammissione "con riserva" al passivo fallimentare del credito vantato dal Comune di Atessa nei confronti del fallimento della "Europiemme S.r.l." per € 1.048.236,00 (penale per risoluzione contrattuale). La questione principale era se l'ordinanza di ammissione con riserva dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa (art. 27 d.P.R. n. 131/1986) perché assimilabile ad un atto sottoposto a condizione sospensiva, ovvero fosse soggetta fin da subito all'imposta in misura proporzionale (art. 8, lett. c) tariffa annessa al d.P.R. n. 131/1986) come pronuncia di accertamento del credito. Inoltre si è valutato l'effetto sulla tassazione della successiva escussione (parziale) della polizza fideiussoria "a prima richiesta" e della sentenza che ha condannato l'assicuratore a pagare parte della somma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito un principio di diritto: l'ammissione "con riserva" di un credito condizionale al passivo fallimentare (ivi compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale) è assimilabile ad un atto sottoposto a condizione sospensiva e, pertanto, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa ex art. 27, comma 1, d.P.R. n. 131/1986. Solo quando si verifica l'evento che determina la riserva (avveramento della condizione, cioè la sopravvenuta esigibilità del credito nei confronti del fallimento) il successivo provvedimento che ammette definitivamente il credito (ex art. 113-bis r.d. n. 267/1942) è assoggettato all'imposta in misura proporzionale (art. 19 e art. 27, comma 2, d.P.R. n. 131/1986; art. 8, lett. c) tariffa). Nel caso concreto, la sentenza che ha condannato l'assicuratore al pagamento di € 339.573,00 in esecuzione della polizza non impedisce che l'ordinanza di ammissione con riserva sia stata soggetta a imposta fissa; la soddisfazione parziale riduce l'eventuale residuo che, se poi ammesso definitivamente, sarà tassato in misura proporzionale sulla parte residua. Per la novità del principio la Corte ha compensato le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27

    "Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione."

    L'ordinanza di ammissione con riserva è assimilata ad atto sottoposto a condizione sospensiva e, pertanto, sconta l'imposta in misura fissa; solo al momento in cui la condizione si avvera (scioglimento della riserva) scatta l'integrazione proporzionale.

  • Tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131/1986, art. 8, lett. c)

    Stabilisce l'aliquota proporzionale (1%) per le pronunce giudiziali di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale; applicabile al provvedimento che ammette definitivamente il credito una volta avverata la condizione.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55

    "Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale."

    I crediti garantiti da obbligato principale (es. fideiussione con beneficio di escussione) rientrano nella categoria dei crediti condizionali che possono essere ammessi con riserva al passivo.

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 96 (comma 3) e art. 113-bis

    "Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente."

    L'art. 96 consente l'ammissione con riserva dei crediti condizionali; l'art. 113-bis disciplina lo scioglimento della riserva e la modifica definitiva dello stato passivo, ossia il momento in cui il credito diviene ammesso in via definitiva (atto che può comportare la tassazione proporzionale).

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98

    Regola l'impugnazione dello stato passivo (opposizione allo stato passivo) e costituisce lo strumento processuale per contestare sia l'ammissione con riserva sia lo scioglimento della riserva.

  • codice civile, art. 1353

    Rilevante per la nozione di condizione contrattuale sospensiva; la riserva è stata interpretata come figura analoga alla condizione sospensiva ai fini della tassazione.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    Principio di valutazione dell'atto secondo la sua natura intrinseca e relazione con gli atti giudiziari: occorre guardare alla natura giuridica del provvedimento per stabilire il corretto regime impositivo.

Massime di principio

  • L'ammissione "con riserva" di un credito condizionale al passivo fallimentare ha rilevanza fiscale autonoma ed è, ai fini dell'imposta di registro, assimilata ad un atto sottoposto a condizione sospensiva e quindi soggetta all'imposta fissa al momento della formazione dell'atto.
  • Solo il provvedimento che modifica lo stato passivo in seguito allo scioglimento della riserva (art. 113-bis r.d. n. 267/1942) e che accerta la definitiva esigibilità del credito è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota di cui all'art. 8, lett. c) della tariffa), e ciò vale rispetto alla parte di credito che risulti effettivamente residua e ammessa definitivamente.
  • La soddisfazione parziale del credito extra-concorsuale (ad es. tramite escussione della fideiussione) non trasforma retroattivamente la natura dell'ordinanza di ammissione con riserva: l'atto originario resta assoggettato a imposta fissa e, se resta un residuo, la tassazione proporzionale si applicherà solo sul residuo al momento della definitiva ammissione.
  • Lo scioglimento della riserva costituisce il momento finale della fase di accertamento del passivo e può essere impugnato mediante opposizione allo stato passivo; il regime comunicativo e impugnatorio segue il collegamento procedurale con gli artt. 96-98 e 113-bis della legge fallimentare.
  • Nel dubbio sulla natura dell'atto (se meramente processuale/interinale o decisorio di accertamento patrimoniale), occorre guardare alla funzione sostanziale del provvedimento: se assolve a mera prenotazione sotto condizione, si applica l'imposta fissa; se invece determina definitivamente diritti patrimoniali con accertamento pieno, si applica la tassa proporzionale.

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