Cassazione Civile, Sentenza n. 09279/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Fondazione Banco di Napoli ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Campania che aveva rigettato il suo appello avverso il diniego dell'Agenzia delle Entrate al rimborso dell'imposta di registro versata in misura proporzionale (3%) per la fusione per incorporazione della "Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise" nella "Fondazione Banco di Napoli". La ricorrente sosteneva che la fusione avrebbe dovuto usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 737, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (imposta in misura fissa di 200 euro per atti di trasferimenti gratuiti nell'ambito di riorganizzazioni tra enti appartenenti alla medesima struttura), ovvero che l'operazione non fosse soggetta all'art. 9 della tariffa e che quindi fosse dovuto il rimborso di quanto pagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi presentati: 1) la CTR ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 1, comma 737, L. 147/2013 per carenza della prova del requisito soggettivo della "comune appartenenza" alla medesima struttura organizzativa; 2) in mancanza del requisito di cui alla legge 147/2013, la fusione tra fondazioni bancarie rientra nell'ambito degli "enti diversi dalle società" e, non essendo le fondazioni di norma enti ad oggetto esclusivo o principale commerciale o agricolo, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale ai sensi dell'art. 9 della tariffa annessa al DPR n. 131/1986. Sono state altresì rigettate le censure relative a omissione di pronuncia sul rimborso ex art. 9. Sono compensate le spese giudiziali.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 737
"agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna"
L'agevolazione riguarda trasferimenti gratuiti nell'ambito di riorganizzazioni tra enti che appartengono alla stessa struttura organizzativa e presuppone una circolazione "endogena" di beni tra enti che sopravvivono nella stessa struttura; non è idonea ad applicarsi alla fusione che estingue l'ente incorporato qualora manchi la prova della comune appartenenza.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa parte prima, art. 9
"Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale" (disciplina residuale, aliquota proporzionale 3%)
Norma residuale applicabile alle operazioni non espressamente disciplinate altrove nella tariffa; la giurisprudenza e l'Agenzia interpretano che alle fusioni di enti che non hanno oggetto esclusivo o principale commerciale/agricolo si applichi l'imposta proporzionale del 3% ai sensi di questo articolo.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa parte prima, art. 4, lett. b)
Prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa alle fusioni o incorporazioni di enti o società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola; il requisito riguarda gli "enti diversi dalle società" e determina l'alternativa tra misura fissa e misura proporzionale.
D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, artt. 2, 3 e 6
Definiscono le fondazioni bancarie come persone giuridiche private senza fine di lucro, con autonomia statutaria e gestionale, che perseguono finalità di utilità sociale; ammettono l'esercizio di attività d'impresa solo se direttamente strumentali agli scopi statutari (carattere secondario/accessorio), il che comporta che le fondazioni restano, di regola, enti non commerciali ai fini della tariffa.
Cass. Sez. Un., giurisprudenza richiamata (es. n. 21970/2021, n. 23051/2022)
Principi interpretativi: la fusione per incorporazione estingue l'ente incorporato (fenomeno estintivo-successorio) e la qualificazione dell'operazione ai fini fiscali va valutata alla luce della natura degli enti coinvolti; l'orientamento giurisprudenziale collega l'applicazione della misura fissa o proporzionale alle caratteristiche commerciali/agricole degli enti.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 gennaio 2019, n. 2/E
Nel caso in cui la fusione coinvolga soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola, trova applicazione l'art. 9 della tariffa (imposta proporzionale del 3%).
Codice di procedura civile, artt. 378, 384, 360, 384, 99, 112
Richiamati per regole procedurali: termini di deposito di note di udienza (art. 378) e limiti di sindacato in Cassazione; l'art. 384 consente alla Corte di correggere la motivazione anche se il dispositivo è corretto; gli articoli relativi ai motivi di cassazione (art. 360) disciplinano le censure dedotte.
Massime di principio
- Per le fusioni/incorporazioni tra enti non societari va innanzitutto verificata la natura dell'ente: se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale o agricola, si applica l'imposta in misura fissa ex art. 4, lett. b) della tariffa; in assenza di tale carattere prevalente, si applica l'art. 9 (misura proporzionale del 3%).
- L'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 737, L. 147/2013 si applica solo a trasferimenti gratuiti effettuati nell'ambito di riorganizzazioni fra enti che appartengono alla stessa struttura organizzativa; non è normalmente applicabile alle fusioni che comportano l'estinzione dell'ente incorporato, salvo chiara prova della "comune appartenenza" e della natura endogena del trasferimento.
- Le fondazioni bancarie, pur potendo esercitare attività imprenditoriali strumentali, conservano solitamente natura non lucrativa prevalente: ciò porta, di norma, all'applicazione dell'imposta in misura proporzionale per le fusioni, salvo prova che l'attività commerciale sia esclusiva o principale.
- L'onere della prova circa i requisiti soggettivi e fattuali per beneficiare delle agevolazioni (es. comune appartenenza ad una struttura) grava sul contribuente: certificazioni e documenti prodotti dopo i fatti o insufficienti possono essere ritenuti inidonei.
- In sede processuale, documenti o note depositate oltre i termini (es. note di udienza tardive) possono essere dichiarati inammissibili; in Cassazione il controllo è limitato al diritto e alla corretta applicazione delle norme, con limitata sindacabilità degli accertamenti di fatto.
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