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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09266/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Antonella Del Grosso e riconosciuto il diritto al rimborso IVA per euro 102.088,00 (anni d'imposta 2009-2010) nella misura del 60% ai sensi dell'art. 33, comma 28, della L. 12 novembre 2011, n. 183, misura concessa con riferimento agli aiuti per il sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: (i) violazione del principio del giusto processo per mancata pronuncia della CTR sulla richiesta di sospensione del giudizio in presenza della Decisione della Commissione europea C(2012)7128 (procedura di indagine/ingiunzione di sospensione degli aiuti); (ii) violazione e falsa applicazione delle norme UE sugli aiuti di Stato (art. 108 TFUE e reg. n. 659/1999) per avere la CTR riconosciuto il rimborso nonostante l'ingiunzione di sospensione; (iii) violazione di norme procedurali (art. 295 c.p.c.) collegata ai medesimi profili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o non più attuali i primi e il terzo motivo per sopravvenuta decisione definitiva della Commissione europea (Decisione C(2015)5549 final) e ha accolto il secondo motivo: la normativa nazionale (art. 33, comma 28, L. n. 183/2011) che consentiva il rimborso pari al 60% dell'IVA riscossa è incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di IVA (direttiva 2006/112/CE, artt. 2, 206 e 273) e con le regole sugli aiuti di Stato. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR nella parte impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28

    consentito ai contribuenti di ottenere il rimborso, nella misura del sessanta per cento, di quanto versato a titolo di IVA nel periodo compreso tra l'aprile 2009 e il dicembre 2010

    La norma nazionale aveva previsto un rimborso del 60% dell'IVA per soggetti interessati dal sisma; la Corte ha ritenuto tale disciplina incompatibile con la direttiva IVA e quindi inefficace laddove confliggente con il diritto UE

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), artt. 2, 206, 273

    La Corte di giustizia della UE ha ritenuto che la disciplina nazionale produceva una violazione dei principi della direttiva (neutralità fiscale e corretta applicazione dell'IVA) in quanto permetteva ad alcuni soggetti di trattenere IVA riscossa, creando disparità di trattamento; pertanto la norma nazionale è incompatibile con tali articoli

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 9

    "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"

    La nozione di impresa/titolare di attività economica include anche professionisti regolamentati (es. notaio): la contribuente è quindi soggetto passivo IVA e potenziale beneficiario di aiuti di Stato da valutare secondo le regole UE

  • TFUE, art. 108, § 3

    Norma sui controlli e sulla sospensione degli aiuti di Stato: la presenza di procedura/ingiunzione della Commissione europea rileva ai fini della compatibilità degli aiuti; la Corte ha richiamato che le decisioni definitive della Commissione vincolano i giudici nazionali

  • Regolamento (CE) n. 659/1999, art. 11 § 1

    Normativa procedurale sugli aiuti di Stato: richiamata nel ricorso per la funzione di regolare la valutazione e la sospensione degli aiuti oggetto di indagine della Commissione

  • Decisione della Commissione europea C(2012)7128 (17/10/2012)

    Atto di avvio della procedura di indagine/ingiunzione di sospensione rispetto ad aiuti ritenuti potenzialmente incompatibili; richiamato dall'Agenzia come motivo per sospendere o non riconoscere i rimborsi in sede nazionale

  • Decisione della Commissione europea C(2015)5549 final (14/08/2015)

    Decisione definitiva che ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure nazionali di riduzione di tributi e contributi (tra cui l'art. 33, comma 28) adottate per calamità in Italia; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale decisione vincolante e ha considerato sopravvenuta l'inammissibilità di alcune censure

  • Ordinanza della Corte di giustizia UE in causa C-37/23 (18/03/2024)

    La Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile l'art. 33, comma 28, L. n. 183/2011 con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva IVA; la Cassazione ha applicato tale pronuncia vincolante per escludere il diritto al rimborso

  • Giurisprudenza CEJ indicativa (es. C-82/14 Nuova Invincibile, C-132/06 Commissione/Italia)

    Precedenti della Corte di giustizia citati per i principi relativi alla nozione di impresa e alla compatibilità degli aiuti nazionali alle norme UE; utilizzati per sostenere l'inapplicabilità delle misure nazionali contrarie al diritto dell'Unione

Massime di principio

  • Se una misura nazionale concede rimborsi o riduzioni fiscali che consentono ai beneficiari di trattenere IVA riscossa, va verificata la compatibilità con la direttiva IVA: se la misura permette di non versare l'IVA dovuta all'amministrazione, può violare il principio di neutralità fiscale.
  • I professionisti (anche se regolamentati) sono frequentemente considerati "imprese"/operatori economici ai fini UE; pertanto benefici fiscali loro riservati possono costituire aiuti di Stato soggetti al controllo della Commissione.
  • Se la Commissione europea ha aperto un'indagine e/o ha adottato una decisione definitiva di incompatibilità sugli aiuti nazionali, i giudici nazionali devono tenerne conto e disapplicare la normativa nazionale contrastante, rifiutando rimborsi incompatibili.
  • In presenza di una procedura Commissione di mera fase investigativa (ingiunzione di sospensione), il giudice nazionale deve valutare l'opportunità di sospendere il procedimento; se però interviene una decisione definitiva di incompatibilità, le questioni di sospensione diventano prive di rilievo e la norma nazionale può essere dichiarata inapplicabile.
  • Per chi agisce in simili contenziosi è fondamentale verificare lo stato delle procedure comunitarie sugli aiuti di Stato e delle pronunce della Corte di giustizia prima di fondare aspettative di rimborso su norme nazionali potenzialmente contrastanti con il diritto UE.

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