Cassazione Civile, Sentenza n. 09260/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia fiscale relativa all'avviso di accertamento TD9030100789/2016 (anno 2011) con il quale l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per euro 2.209.400 corrispondenti a versamenti ricevuti da DIM Immobiliare da Calabria Lavoro s.r.l. e Emme 430 s.r.l., ritenute non giustificate e causa di indebita riduzione della base imponibile. In primo grado la CTP aveva in gran parte respinto il ricorso del contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello di DIM ritenendo le tre società "collegate" per vincoli familiari e quindi escludendo dalla base imponibile le movimentazioni infragruppo come neutralizzate nell'ambito del presunto "Gruppo Morelli". L'Agenzia ha dedotto in Cassazione la violazione dell'art. 2359 c.c. e la falsa applicazione della disciplina fiscale (art. 118 TUIR), contestando che il mero rapporto di parentela possa costituire di per sé collegamento societario e che la disciplina di esenzione delle movimentazioni infragruppo si applichi senza l'effettiva sussistenza delle condizioni previste (controllo/opt-in per tassazione di gruppo).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Corte territoriale di secondo grado della Calabria. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato nel ritenere il collegamento societario sulla base del solo vincolo familiare, senza individuare quale ente esercitasse l'influenza notevole, con quali atti o intese e per quali finalità, e abbia confuso il collegamento con l'esistenza di un gruppo societario. Ha inoltre chiarito che l'esclusione fiscale delle movimentazioni infragruppo prevista dall'art. 118 TUIR si applica solo nelle ipotesi previste (es. opzione per tassazione di gruppo/condizioni di controllo) e che nella fattispecie tali condizioni non sussistevano. Ha altresì escluso la ricorrenza di una doppia imposizione illegittima ai sensi dell'art. 163 TUIR. La causa è dunque rinviata per nuovo esame e la Corte di merito dovrà valutare i fatti secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 2359 c.c.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
La Corte precisa che il "collegamento societario" (art. 2359 comma 3) si fonda sul concetto di "influenza notevole" e può essere di diritto (partecipazione) o di fatto (rapporti contrattuali, dipendenza economica, rapporti familiari). Tuttavia il mero vincolo di parentela non è di per sé sufficiente: è necessario accertare concretamente quale società eserciti l'influenza, con quali modalità e atti; inoltre il collegamento non equivale automaticamente a gruppo societario, che richiede prova dell'attività di direzione e coordinamento.
art. 118 TUIR
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
La Cassazione sottolinea che l'esclusione delle movimentazioni infragruppo dalla base imponibile prevista dall'art. 118 si applica solo nelle specifiche ipotesi normative (es. opzione per tassazione di gruppo; condizioni indicate dall'art. 120) e non può essere invocata quando non sussistano i presupposti (assenza di controllo ai sensi dell'art. 2359 comma 1 e nessuna opzione/condizione per il consolidato).
art. 117 TUIR
Richiamato come parte della disciplina della tassazione di gruppo: l'esenzione delle movimentazioni infragruppo è collegata all'effettiva opzione e alle condizioni previste per il consolidato/tassazione di gruppo.
art. 120 TUIR
Norma richiamata a proposito delle condizioni richieste per l'applicazione del regime di tassazione di gruppo; la sua irrilevanza nel caso concreto è stata sottolineata dalla Cassazione perché le condizioni non erano soddisfatte.
art. 2497 sexies c.c.
La Corte osserva che la presunzione di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento prevista dall'art. 2497 sexies c.c. si collega solo alle ipotesi di controllo (art. 2359 commi precedenti) e non al collegamento di cui al comma 3, quindi il collegamento non determina automaticamente la presunzione dell'esistenza del gruppo.
art. 163 TUIR
La Corte ricorda che la nozione di doppia imposizione giuridica ai sensi dell'art. 163 riguarda l'applicazione della stessa imposta più volte sullo stesso presupposto e sullo stesso soggetto; la circostanza che soggetti diversi vengano tassati su titoli diversi non integra la doppia imposizione vietata.
art. 5 DPR 917/1986 e art. 1 comma 70 legge 145/2018
Norme menzionate dalla CTR quale richiamo alla rilevanza fiscale dei rapporti di parentela per individuare imprese appartenenti allo stesso gruppo; la Cassazione ritiene che il richiamo non sia sufficiente a stabilire automaticamente il collegamento e il gruppo senza prova fattuale dell'influenza e dell'attività di direzione e coordinamento.
art. 360 c.p.c.
Norma procedurale citata dalla ricorrente per formulare i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto).
Massime di principio
- Il solo rapporto di parentela tra soci di società diverse non basta, di per sé, a configurare il collegamento societario ex art. 2359 comma 3 c.c.; occorre provare l'effettivo esercizio di un'influenza notevole da parte di una società sulle decisioni assembleari dell'altra.
- Per ravvisare un 'gruppo societario' è necessaria la prova rigorosa dell'attività di direzione e coordinamento (atti di indirizzo sistematici e concreti); il collegamento societario è invece una relazione unilaterale, di grado minore.
- Le esenzioni fiscali per le movimentazioni infragruppo previste dal TUIR (art. 117-118) operano solo se ricorrono le condizioni normative previste (es. rapporto di controllo e opzione per la tassazione di gruppo); in loro assenza le somme sono imponibili.
- La valutazione dell'esistenza di collegamenti o di un gruppo è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito: è indispensabile documentare voti, partecipazioni, atti gestionali, patti o comportamenti effettivi di direzione/coordinatezza o di dipendenza economica/tecnologica.
- Per evitare contestazioni: documentare sempre la natura e le cause economiche di versamenti/finanziamenti infragruppo (contratti, delibere, piani economici, rimborsi, interessi) e gli assetti organizzativi/gestionali che giustifichino o escludano l'influenza societaria.
- La presunta doppia imposizione va verificata con attenzione: esiste doppia imposizione giuridica solo se la stessa imposta viene applicata più volte sul medesimo presupposto e nei confronti dello stesso soggetto; imposizioni su soggetti diversi o su titoli diversi non configurano automaticamente la fattispecie.
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