Sentenza del 06/07/2016 n. 13768 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi TARSU relativi agli anni 2005-2010. Ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, comma 3, 66, comma 5, e 70, sostenendo che la società non aveva presentato nel 2010 una valida comunicazione delle superfici escluse dalla tassazione, ma soltanto una comunicazione di iscrizione a ruolo. In ogni caso, il Comune ha sostenuto che una denuncia presentata nell'ottobre 2010 avrebbe potuto produrre effetti esclusivamente dall'anno successivo. La controversia riguardava quindi l'onere della contribuente di denunciare e delimitare le aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, dimostrandone lo smaltimento, per ottenere la riduzione della superficie imponibile TARSU.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo che l'impresa contribuente avesse l'onere di comunicare all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree non soggette a tassazione e di fornire la relativa denuncia. In assenza di tale prova per gli anni 2005-2010, non spettava alcuna agevolazione o riduzione TARSU. La Corte ha inoltre stabilito che la riduzione della superficie imponibile può decorrere soltanto dall'anno successivo alla denuncia originaria o di variazione; pertanto, anche una comunicazione dell'8 ottobre 2010 avrebbe potuto produrre effetti, al più, dal 2011. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina del presupposto e dell'individuazione delle superfici rilevanti ai fini TARSU; la sentenza la considera insieme alle norme sulla denuncia e sulla determinazione della superficie tassabile.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5
La riduzione della superficie tariffaria può avere effetto soltanto dall'anno successivo alla denuncia originaria o di variazione.
Le riduzioni o esclusioni della superficie imponibile non operano retroattivamente, ma decorrono dall'anno successivo alla presentazione della denuncia richiesta.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Impone al contribuente l'obbligo di presentare la denuncia relativa ai locali e alle aree soggetti alla TARSU e costituisce il presupposto formale per far valere l'esclusione o la riduzione di determinate superfici.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È stato invocato dal Comune per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla TARSU.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione della TARSU sulle aree in cui si producono rifiuti speciali, l'impresa deve dimostrare sia l'esistenza e la precisa delimitazione delle aree sia l'effettivo smaltimento dei rifiuti secondo legge.
- L'onere di provare il presupposto generale del tributo spetta all'amministrazione, ma l'onere di indicare e documentare le superfici da escludere o ridurre grava sul contribuente, trattandosi di un'eccezione alla regola generale della tassabilità delle aree occupate.
- La denuncia o comunicazione delle superfici non tassabili deve essere presentata tempestivamente al Comune; una comunicazione tardiva non consente, di regola, di ottenere una riduzione retroattiva per annualità già maturate.
- Una denuncia presentata nel corso di un anno produce effetti, secondo la disciplina applicata dalla sentenza, soltanto dall'anno successivo e non per gli anni precedenti né, normalmente, per l'anno stesso della presentazione.
- La prova dello smaltimento dei rifiuti speciali, da sola, può non essere sufficiente se manca la preventiva o tempestiva comunicazione al Comune delle aree interessate e della loro delimitazione.
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