Sentenza del 30/10/2018 n. 3205 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Effettiva esistenza di rapporti commerciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento, ai fini IVA e della deducibilità dei costi, di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti perché il fornitore risultava successivamente qualificato come evasore totale. Il contribuente ha contestato tale recupero sostenendo l'effettiva esistenza dei rapporti commerciali e delle operazioni fatturate. Il punto centrale era l'onere della prova: l'Amministrazione doveva dimostrare, con elementi concreti, che il contribuente fosse consapevole della partecipazione a una frode, non potendo basarsi soltanto sull'inadempienza fiscale del fornitore.
La decisione
La pretesa dell'Ufficio è stata disconosciuta. È stato affermato che l'esistenza di rapporti commerciali effettivi tra il contribuente e il soggetto rivelatosi successivamente evasore totale impedisce, di per sé, di qualificare le operazioni come soggettivamente inesistenti e di recuperare automaticamente i relativi costi o l'IVA. Occorrono ulteriori elementi idonei a dimostrare la fittizietà soggettiva delle operazioni e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Massime di principio
- La mera qualifica del fornitore come evasore totale, inadempiente o soggetto fiscalmente irregolare non prova automaticamente che le operazioni fatturate siano soggettivamente inesistenti.
- Quando il contribuente dimostra che i rapporti commerciali e le prestazioni sono stati effettivamente svolti, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti per contestare la soggettiva inesistenza delle operazioni.
- Per negare la detrazione IVA o il riconoscimento dei costi non è sufficiente dimostrare l'irregolarità del fornitore: occorre provare anche la partecipazione del contribuente alla frode oppure che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di essere coinvolto in un'operazione fraudolenta.
- La verifica deve concentrarsi sulla realtà economica delle operazioni, sulla documentazione disponibile e sulla condotta complessiva del contribuente, valutando caso per caso gli indizi di fittizietà e di consapevolezza.
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