L.R. Sicilia 3/2022
Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana istituisce il Registro regionale telematico dei Comuni e dei prodotti a denominazione comunale (De.Co.), ne disciplina finalità, definizione e criteri di iscrizione tramite decreto assessorile entro 120 giorni. Esclude i prodotti già tutelati da DOP/IGP/STG e quelli dell’elenco ex d.lgs. 173/1998. Modifica inoltre la l.r. 22/1995 introducendo limiti alle nomine regionali negli ultimi 180 giorni della legislatura o dopo scioglimento anticipato.
Istituzione del Registro regionale telematico De.Co. e modifica delle norme regionali su nomine e incarichi del Governo della Regione
Istituzione e disciplina delle denominazioni comunali De.Co. in Sicilia
La legge promuove la denominazione comunale (De.Co.) come strumento di tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari, enogastronomiche e artigianali, nonché della biodiversità, della storia, delle tradizioni e dei saperi locali dei Comuni siciliani. L’atto istituisce inoltre il Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale, operante nell’ambito della Regione siciliana.
Finalità e natura giuridica della De.Co.
La De.Co. è qualificata espressamente come attestazione di identità territoriale e non come marchio di qualità o di certificazione. La sua istituzione avviene nell’esercizio delle funzioni proprie dei Comuni, con l’obiettivo di riconoscere e promuovere il legame storico-culturale di determinati prodotti con il territorio comunale.
Ambito oggettivo e limiti di utilizzo
Possono essere ricompresi nella disciplina i prodotti tipici e i prodotti tradizionali locali.
- I prodotti tipici sono quelli in cui concorrono fattori legati alla localizzazione geografica o alle tecniche di preparazione, derivanti da attività agricola, zootecnica, di pesca artigianale o dalla trasformazione dei relativi prodotti, realizzati nel territorio comunale secondo modalità consolidate, anche con tecniche innovative di sviluppo.
- I prodotti tradizionali locali sono quelli caratterizzati da metodi di lavorazione e trasformazione praticati sul territorio e consolidati da almeno venti anni.
Non possono invece essere iscritti nel Registro i prodotti già interessati da indicazioni geografiche DOP, IGP o STG, nonché quelli inseriti nell’elenco di cui all’art. 8 del d.lgs. 173/1998. Se un prodotto De.Co. ottiene un successivo riconoscimento europeo, oppure viene iscritto nel predetto elenco, la denominazione comunale decade automaticamente.
Registro regionale telematico De.Co.
Presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è istituito il registro telematico regionale dei Comuni e dei relativi prodotti De.Co. Nel registro sono iscritti i Comuni e i prodotti che ottengono il riconoscimento.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale competente deve adottare un decreto per:
- individuare gli uffici regionali incaricati della tenuta del registro;
- definire sezioni e campi informativi;
- stabilire le procedure di iscrizione e aggiornamento;
- fissare procedure omogenee e modelli di disciplinare di produzione per i Comuni;
- istituire una sezione per le denominazioni già disciplinate dai Comuni alla data di entrata in vigore;
- istituire una sezione per le denominazioni aventi valenza e area di produzione intercomunale in territori limitrofi;
- definire il logo del registro e le regole per la sua concessione;
- disciplinare diffusione informativa, promozione e comunicazione;
- individuare gli ambiti di possibile conflitto con le produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) e le modalità di superamento.
Promozione e valorizzazione dei prodotti iscritti
La Regione valorizza i prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale, considerandoli testimonianza del territorio siciliano. La norma ha quindi una funzione promozionale e di diffusione della conoscenza delle produzioni locali riconosciute.
Modifica della disciplina regionale sulle nomine del Governo della Regione
La legge sostituisce l’art. 3-bis della l.r. 22/1995 in materia di nomine e incarichi di competenza del Governo della Regione.
Nei 180 giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale, oppure dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura, il Presidente, la Giunta e gli Assessori non possono procedere, a pena di nullità, a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, consorzi, agenzie e soggetti di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza regionale, nonché in società controllate o partecipate dalla Regione.
Per assicurare la continuità amministrativa, quando cessano nomine o incarichi nel medesimo periodo, il Governo regionale nomina commissari straordinari, preferibilmente tra i soggetti la cui carica è cessata. I commissari restano in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo regionale, che deve provvedere entro 120 giorni dalla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.
In prima applicazione, tali regole si applicano dalla data di approvazione della legge anche alle nomine, designazioni o incarichi la cui scadenza sia anteriore al termine dei 180 giorni.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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