L.R. Sicilia 8/2022
Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana istituisce l’11 marzo come giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669 e promuove la conoscenza dei fatti storici e dei luoghi collegati, inseriti in un itinerario culturale e nella Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria. Prevede un programma regionale quinquennale, adottato annualmente entro il 30 giugno (prima volta entro 6 mesi dall’entrata in vigore), per iniziative di valorizzazione, didattica e turismo.
Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669 e disciplina di valorizzazione dei luoghi connessi
Giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669
La legge della Regione Siciliana istituisce l’11 marzo quale giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale connesso a quell’evento e ai luoghi ad esso legati nel territorio regionale.
Finalità di promozione e valorizzazione
La Regione interviene per diffondere la conoscenza dei fatti storici e dei luoghi della memoria dell’eruzione, sostenere lo sviluppo e la valorizzazione di tali siti e favorire la trasmissione alle generazioni future delle testimonianze delle condizioni di vita di epoche trascorse. La legge collega espressamente questa azione anche alla promozione del territorio come meta di cicloturismo e alla costruzione di reti tra soggetti pubblici e privati.
In collaborazione con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, sono inoltre favorite attività didattiche e percorsi di studio e approfondimento dedicati alla conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’Etna.
Luoghi della memoria e itinerario culturale
Ai fini della legge, sono considerati luoghi della memoria dell’eruzione i beni materiali e immateriali che presentano uno specifico riferimento antropologico agli eventi del 1669.
In sede di prima applicazione, i luoghi sono individuati e strutturati nell’itinerario turistico-culturale denominato “La lava della 'ruina' - percorso del 1669”, che comprende siti distribuiti nei comuni di Nicolosi, Belpasso, Mascalucia, San Pietro Clarenza, Misterbianco, Catania e Pedara. Tra questi rientrano, tra gli altri, i Monti Rossi, la Chiesa Madre di Nicolosi, la strada regia nazionale (sentiero 786), la cisterna Regina Eleonora d’Angiò, la biblioteca del Palazzo Bufali, la Chiesa della Misericordia, il santuario Madonna della Sciara, le grotte degli Sgangheri e del Signore, i ruderi dell’antica chiesa di San Nicolò, il sito archeologico di Campanarazzu, vari siti lavici e monumentali di Catania, il monastero dei Benedettini, il castello Ursino e la Chiesa Madre di Pedara.
Inserimento nella Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria
I luoghi della memoria individuati dalla legge sono inseriti nella Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria, istituita presso il dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. La norma consente anche di individuare ulteriori luoghi della memoria, secondo i criteri di accreditamento già definiti dall’Assessorato regionale competente.
Programma regionale di promozione
Per attuare le finalità della legge, è previsto un programma regionale adottato con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana, di concerto con l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.
Il programma è predisposto sentendo:
- gli enti locali territorialmente competenti;
- le imprese sociali;
- gli altri enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
- le organizzazioni datoriali.
Il programma individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell’eruzione, ha durata quinquennale ed è articolato per annualità.
Tempistiche di adozione e regime iniziale
Il programma deve essere adottato entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione, il primo programma va adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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