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Legge

L.R. Sicilia 5/2022

Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 5/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana aggiorna la disciplina sull’assunzione dei non vedenti addetti ai centralini telefonici negli uffici regionali, enti pubblici, aziende controllate e enti locali, e introduce regole su comunicazioni per l’adeguamento degli impianti, certificazione delle mansioni e condizione per ottenere contributi regionali da parte dei datori di lavoro privati. Si applica in Sicilia e coordina la normativa regionale con le leggi statali richiamate.

Accesso al lavoro di non vedenti e disabili; modifiche alla disciplina regionale sui centralinisti telefonici

Accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili in Sicilia

La legge regionale della Sicilia n. 5 del 5 aprile 2022 interviene principalmente sulla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, aggiornando la disciplina dell’inserimento lavorativo dei privi della vista nei centralini telefonici e introducendo una condizione di accesso ai benefici regionali per i datori di lavoro privati che occupano persone con disabilità. La disciplina opera nel territorio della Regione siciliana e si coordina con la normativa statale richiamata.

Assunzione obbligatoria dei centralinisti non vedenti

Per l’Amministrazione regionale, gli enti pubblici, le aziende dipendenti, vigilate o controllate dalla Regione e gli enti locali siciliani è previsto l’obbligo di assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico, almeno un privo della vista abilitato alla funzione di centralinista telefonico oppure in possesso di qualifiche professionali equipollenti riconosciute dallo Stato e iscritto negli appositi elenchi.

Se il centralino dispone di più posti operatore, o comunque sono impiegati più operatori, il 51% di essi deve essere riservato ai privi della vista in possesso delle qualifiche previste.

Nozione di centralino telefonico

Ai fini della legge, per centralino telefonico si intende non solo l’impianto con uno o più posti operatore, ma anche quello collegato con qualsiasi modalità, compresi risponditori automatici, sistemi telematici e selezione passante verso una o più linee esterne e derivati interni o intercomunicanti con funzioni di collegamento e smistamento.

Coordinamento con la normativa statale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge regionale si applicano la legge 14 luglio 1957, n. 594 e la legge 29 marzo 1985, n. 113, entrambe e successive modificazioni. La normativa regionale richiama dunque il quadro statale di riferimento per il collocamento e l’abilitazione dei centralinisti non vedenti.

Adeguamento e trasformazione degli impianti

I datori di lavoro che installano o trasformano centralini telefonici tali da far insorgere l’obbligo di assunzione devono comunicarlo entro 60 giorni agli uffici provinciali del lavoro. Essi possono inoltre richiedere un contributo a copertura delle spese sostenute al Comitato di gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, istituito presso la Regione siciliana.

Iscrizione negli elenchi e prova delle mansioni

I privi della vista di cui alla legge n. 113/1985 possono chiedere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio presentando:

  • una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti lo svolgimento, da almeno sei mesi, delle funzioni di centralinista o di altre qualifiche professionali equipollenti;
  • la documentazione sanitaria prevista dalla normativa statale richiamata.

Benefici regionali e obblighi di collocamento dei disabili

Per i datori di lavoro privati, l’adempimento degli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 sul collocamento dei disabili diventa condizione per ottenere dalla Regione contributi o vantaggi economici, comunque denominati. La norma introduce quindi un vincolo di regolarità occupazionale per accedere agli incentivi regionali.

Regime applicativo e attualità della disciplina

La legge non contiene un termine finale di efficacia né un regime transitorio espresso. La disciplina resta quindi applicabile come aggiornamento della normativa regionale siciliana vigente in materia di assunzione dei non vedenti e di collegamento con gli obblighi di collocamento dei disabili.

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