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Legge

L.R. Sicilia 2/2022

Disposizioni in materia di edilizia

Normativa regionaleL.R. Sicilia 2/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana 18 marzo 2022, n. 2 interviene sulla disciplina edilizia regionale, soprattutto sulla l.r. 16/2016, aggiornando gli interventi consentiti, la SCIA, il condono e alcune regole su cubature, piscine e fonti rinnovabili. Riguarda anche norme transitorie e scadenze già riferite a termini passati o a fini emergenziali/pandemie, oggi in gran parte non più applicabili.

Modifiche alla disciplina regionale siciliana in materia di edilizia e urbanistica

Modifiche alla disciplina edilizia regionale siciliana

La legge regionale siciliana n. 2 del 18 marzo 2022 aggiorna in più punti il quadro normativo dell’edilizia e dell’urbanistica regionale, intervenendo soprattutto sulla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Le modifiche riguardano gli interventi edilizi minori, la segnalazione certificata di inizio attività, il condono, il trasferimento di volumetrie e alcune discipline speciali già introdotte da precedenti leggi regionali.

Interventi edilizi minori e attività escluse o ridefinite

La legge riformula varie voci dell’articolo 3 della l.r. 16/2016, sia per gli interventi che non richiedono titolo edilizio ordinario sia per quelli soggetti a particolari limiti. Tra le principali modifiche:

  • viene precisata la disciplina di alcune opere che non devono alterare la sagoma degli edifici o che non possono comportare ascensori esterni in determinate ipotesi;
  • la manutenzione ordinaria di strade poderali e interpoderali è espressamente ricondotta tra le attività considerate;
  • alcune previsioni precedenti sono abrogate o depurate di riferimenti ormai non più coerenti, come i richiami a opere di nuova costruzione in specifiche lettere;
  • per gli impianti da fonti rinnovabili viene aggiunto il limite secondo cui non devono alterare la volumetria complessiva né l’aspetto esteriore degli edifici;
  • viene ridefinita la disciplina delle piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, amovibili, con limite di dimensione pari al 20% del volume dell’edificio e comunque non oltre 90 mc.

Per gli interventi in zona A e in aree vincolate, la disciplina dei sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili è ammessa solo entro limiti rigorosi: gli impianti non devono alterare la volumetria complessiva e, nelle aree vincolate, devono rispettare i casi e i limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, oltre alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio e del d.lgs. 28/2011.

Segnalazione certificata di inizio attività e controlli tecnici

La legge interviene sull’articolo 10 della l.r. 16/2016 chiarendo che la segnalazione di inizio attività è quella disciplinata dall’articolo 19 della legge n. 241/1990. Inoltre introduce un nuovo termine procedurale: il proprietario o chi abbia titolo deve presentare allo sportello unico, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una segnalazione corredata da relazione asseverata e elaborati progettuali che attestino:

  • la conformità alle previsioni urbanistiche approvate e non in contrasto con quelle adottate;
  • il rispetto dei regolamenti edilizi vigenti;
  • il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

È inoltre abrogato il precedente comma 10 dell’articolo 10.

Competenze amministrative e organi regionali

Viene aggiornato l’articolo 16 della l.r. 16/2016 sostituendo il riferimento al dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica con quello al dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, con conseguente riallocazione della competenza amministrativa prevista dalla norma.

Cubatura, volumetrie e limiti per le domande presentate prima della l.r. 23/2021

La legge integra l’articolo 22 della l.r. 16/2016 stabilendo che alcune disposizioni introdotte successivamente non si applicano alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie presentate prima della data di entrata in vigore della l.r. 6 agosto 2021, n. 23. Si tratta quindi di una clausola di salvaguardia per le domande già depositate prima di quella riforma.

Abrogazioni e disciplina del condono edilizio

Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 16/2016.

Per il condono edilizio, il nuovo testo dell’articolo 28 prevede che, decorso il termine di 90 giorni dal deposito della perizia asseverata che attesti la presenza contestuale di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti di legge, in mancanza di provvedimento espresso di accoglimento o diniego si applica il meccanismo dell’articolo 20 della legge n. 241/1990. Questa regola non si applica agli abusi su immobili vincolati.

Disposizioni regionali del 2010 su interventi edilizi e limiti temporali

La legge modifica la l.r. 6/2010, che disciplina specifici interventi edilizi, introducendo una serie di precisazioni e vincoli:

  • gli interventi devono riguardare edifici legittimamente realizzati;
  • sono esclusi gli immobili che abbiano già usufruito di condono edilizio;
  • le istanze relative agli interventi devono essere presentate entro il 30 giugno 2023;
  • resta fermo il termine per la realizzazione degli interventi, fissato al 31 dicembre 2023;
  • le istanze devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio relativo all’immobile, ove previsto, rilasciato o comunque formatosi prima della presentazione;
  • i comuni possono, con delibera consiliare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, escludere o limitare motivatamente l’applicabilità delle norme a specifici immobili o zone, oppure imporre limitazioni e modalità applicative, per ragioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali;
  • sono esclusi dagli interventi gli immobili oggetto di condono edilizio e quelli colpiti da ordinanza di demolizione, salvo il caso di accertamento di conformità ex art. 13 della l. 47/1985.

Misure temporanee legate all’emergenza pandemica e attività di ristorazione

La legge modifica l’articolo 38 della l.r. 23/2021, sostituendo il precedente limite temporale biennale con l’applicabilità fino al termine dell’emergenza pandemica. È inoltre previsto che, entro 90 giorni dalla cessazione dell’emergenza pandemica, i soggetti interessati rimuovano le opere realizzate e ripristinino lo stato dei luoghi. Si tratta quindi di una disciplina destinata a operare in un contesto emergenziale ormai concluso.

Estensione di una disciplina a ulteriori attività produttive

Con modifica all’articolo 43 della l.r. 23/2021, la disciplina richiamata viene estesa, oltre alle attività turistico-ricettive, anche alle attività artigianali e industriali.

Abrogazioni di norme recenti

La legge abroga i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della l.r. 24/2021 e l’articolo 18 della l.r. 21/2021. Le norme abrogate non risultano più applicabili nel testo consolidato.

Valutazione di attualità della legge

La legge del 2022 resta formalmente rilevante come testo di modifica della disciplina edilizia regionale siciliana, ma alcune sue previsioni hanno oggi portata limitata o esaurita per effetto di termini già decorsi, dell’emergenza pandemica cessata e delle decorrenze transitorie legate a specifiche domande o procedimenti. Rimangono tuttavia attuali gli interventi strutturali sulla l.r. 16/2016 e sulle altre norme regionali richiamate.

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