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Legge

L.R. Sicilia 4/2022

Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 4/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sicilia il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate per usi irrigui, civili e industriali, promuovendo impianti di affinamento, monitoraggio e controlli affidati agli enti regionali competenti. Entro 90 giorni deve essere adottato un decreto attuativo. La norma modifica anche i limiti sui parametri di azoto e fosforo e aggiorna la legge regionale 20/2021.

Riutilizzo delle acque reflue urbane trattate e modifiche a norme regionali siciliane

Riutilizzo delle acque reflue urbane trattate in Sicilia

La legge regionale siciliana disciplina il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate, in attuazione della normativa europea e statale, per finalità irrigue e per altri usi specifici, compreso quello industriale. Interviene inoltre su profili attuativi, controlli, pianificazione e su alcune disposizioni della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove il recupero e il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate nel territorio siciliano, con particolare attenzione agli usi:

  • irrigui;
  • civili;
  • industriali;
  • altri usi specifici consentiti dalla normativa vigente.

È favorita la realizzazione di impianti di affinamento, nel rispetto delle indicazioni di ARPA, ISPRA e ISS. Nei comprensori rurali è inoltre promosso l’adeguamento dei sistemi di depurazione tradizionali con sistemi di fitodepurazione, con esclusione dell’uso potabile.

Disciplina attuativa e autorizzazioni

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità deve emanare un decreto, sentita l’Autorità di bacino, per definire:

  • gli usi irrigui, civili e industriali delle acque reflue urbane trattate;
  • il procedimento e gli impianti di affinamento;
  • il procedimento autorizzatorio, per quanto di competenza regionale, per la produzione e l’erogazione delle acque affinate.

Il decreto deve essere conforme alla normativa statale ed الأوروبية vigente.

Conferimento delle acque trattate e rapporti tra gestori

Le acque reflue urbane trattate possono essere conferite, previa apposita convenzione, dai gestori degli impianti di depurazione o di affinamento ai gestori delle reti di distribuzione. Il conferimento resta subordinato al rispetto della normativa statale ed europea.

Monitoraggio, controlli e costi del servizio

Il monitoraggio e il controllo dei servizi relativi all’acqua reflua urbana trattata sono affidati all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.

Il controllo della qualità è attribuito:

  • ad ARPA, in via generale;
  • all’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, in ragione degli usi secondo la normativa vigente.

Gli eventuali costi aggiuntivi rispetto alle tariffe del servizio idrico integrato, necessari al trattamento delle acque reflue urbane ai fini della legge, nel rispetto dei provvedimenti ARERA, sono posti a carico degli utilizzatori della risorsa.

Pianificazione e limiti al riutilizzo per uso irriguo

L’Autorità di bacino, in applicazione del diritto dell’Unione europea e in deroga al criterio generale di riutilizzo delle acque reflue ai fini della promozione dell’economia circolare, può individuare, ove necessario, i distretti idrografici nei quali non è opportuno il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura.

La finalità è favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre la pressione sulle risorse idriche e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

Modifica dei limiti per azoto e fosforo

Sono modificati i limiti dei parametri di:

  • azoto totale;
  • fosforo totale.

I nuovi limiti della Tabella 6 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 devono essere conformi ai parametri previsti dalla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20

La legge introduce alcune correzioni e integrazioni alla disciplina regionale del 2021, tra cui:

  • sostituzioni terminologiche nell’articolo 3, comma 2, lettera c), con riferimento all’amministrazione regionale;
  • soppressione della lettera d) del medesimo comma;
  • inserimento di un richiamo all’armonia con i Tavoli di coordinamento nazionale e regionale previsti dall’articolo 16 del d.lgs. 142/2015;
  • sostituzione dell’espressione “prima accoglienza” con “supporto all’accoglienza”;
  • precisazione che l’istituzione prevista dall’articolo 13 ha finalità conoscitive;
  • soppressione di riferimenti ai requisiti nell’articolo 13, comma 3;
  • soppressione di alcune parole nell’articolo 14, comma 3, lettera a).

Decorrenza e pubblicazione

La legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è immediatamente destinata all’osservanza come legge regionale. Non emerge un limite temporale di efficacia generale; resta però centrale il termine di 90 giorni per l’adozione del decreto attuativo.

Testo integrale

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