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Legge

L.R. Sicilia 7/2022

Norme in materia di riconoscimento, fruizione e

Normativa regionaleL.R. Sicilia 7/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana disciplina il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, la loro fruizione in forme di mobilità dolce, l’istituzione dell’atlante regionale e le procedure per inserimento, segnaletica e convenzioni di valorizzazione. Prevede decreti attuativi entro 180 giorni dall’entrata in vigore e convenzioni minime di 8 anni, rinnovabili.

Norme regionali siciliane su riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei cammini

Norme regionali siciliane su riconoscimento, fruizione e valorizzazione dei cammini

La legge promuove in Sicilia il turismo lento e sostenibile attraverso il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei cammini e dei percorsi a tema storico, naturalistico e religioso. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale siciliano e coordina riconoscimento, gestione, fruizione e promozione degli itinerari.

Finalità e obiettivi della disciplina

La Regione orienta la propria azione a favore di forme di microturismo sostenibile, relazionale, storico e culturale. Vengono valorizzati la mobilità dolce, la vacanza a piedi e il dialogo tra istituzioni, enti locali, enti del Terzo settore ed enti gestori dei cammini. La legge riconosce inoltre il ruolo degli enti locali nella promozione del turismo lento.

Definizione di cammino

Ai fini della legge, per cammino si intende un itinerario di natura storica, religiosa, escursionistica e culturale percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza mezzi a motore. Il percorso deve svolgersi per almeno 100 chilometri e interessare centri urbani, zone extraurbane, piste ciclabili, ciclovie, sentieri e regie o pubbliche trazzere del territorio regionale, collegando centri abitati, aree di pascolo e coltivazione oppure includendo pellegrinaggi della tradizione religiosa popolare con almeno un santuario o altri siti di pregio artistico o ambientale.

Fruizione dei cammini e limiti all’uso dei mezzi

La fruizione è consentita nel rispetto della normativa statale sulla circolazione, dei piani e regolamenti delle aree naturali protette e delle relative discipline di tutela. In linea generale, i cammini possono essere percorsi:

  • a piedi;
  • in bicicletta, anche a pedalata assistita;
  • a cavallo;
  • con altri mezzi non motorizzati.

L’uso di mezzi a motore è ammesso solo quando necessario per consentire la fruizione da parte di soggetti a mobilità ridotta oppure per attività di soccorso, protezione civile, manutenzione o interventi agro-silvo-pastorali.

Per i percorsi che non ricadono in aree naturali protette, l’ente titolare della strada su cui insiste il percorso, d’intesa con gli enti locali competenti, può imporre modalità di utilizzo più restrittive, purché motivate, segnalate adeguatamente e pubblicizzate nell’atlante regionale.

Riconoscimento dei cammini di interesse regionale

La Regione riconosce come cammini di interesse regionale quelli presenti sul territorio siciliano e conformi alla definizione normativa. Il riconoscimento ai fini dell’inserimento nell’atlante regionale avviene su istanza presentata da associazioni, cooperative o imprese sociali aventi come fine statutario la valorizzazione e promozione del territorio tramite itinerari di turismo dolce, sostenibile e relazionale, anche in coordinamento tra loro e in convenzione o concerto con gli enti locali interessati.

L’istanza deve contenere gli elementi richiesti dalla legge e deve essere corredata, tra l’altro, da:

  • relazione tecnica sull’accessibilità e fruibilità;
  • relazione sul legame storico, religioso, culturale o naturalistico tra le tappe;
  • documentazione utile a verificare i criteri ministeriali per l’inserimento nell’atlante dei cammini d’Italia;
  • indicazione dell’ente gestore e del soggetto referente;
  • eventuali protocolli d’intesa con enti territoriali o enti gestori di aree naturali protette;
  • piano di valorizzazione del cammino.

Istruttoria, decreto di riconoscimento e convenzione

L’istanza è istruita entro 180 giorni dalla presentazione dal dirigente generale del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, di concerto con i dirigenti generali dei dipartimenti dei beni culturali e dell’identità siciliana e dello sviluppo rurale e del territorio. Al termine, l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, adotta il decreto di riconoscimento e stipula contestualmente una convenzione.

La convenzione:

  • ha durata minima di 8 anni;
  • è rinnovabile;
  • contiene il piano di valorizzazione articolato in obiettivi annuali.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali per due anni consecutivi, senza giustificato motivo, comporta la revoca della convenzione.

Programmazione regionale e linee di intervento

L’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, nell’ambito degli strumenti di pianificazione richiamati dalla legge regionale n. 10 del 2005, individua gli obiettivi di sviluppo e le specifiche linee di intervento per la valorizzazione dei cammini.

Decreti attuativi e disciplina tecnica

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo deve definire con proprio decreto:

  • i contenuti dell’istanza di riconoscimento;
  • i servizi minimi da garantire agli utenti e la loro frequenza lungo l’intero tracciato;
  • le modalità uniformi di rappresentazione cartografica;
  • il logo unico dei cammini di interesse regionale e i loghi dei singoli cammini;
  • le modalità e i termini per installare e adeguare la segnaletica orizzontale e verticale, previo censimento dei cammini esistenti;
  • le modalità di tenuta e aggiornamento dell’atlante regionale;
  • le caratteristiche tecniche della segnaletica, in coerenza con l’abaco europeo e con gli abachi già in uso a livello regionale, nazionale e internazionale.

Tra i servizi minimi funzionali alla sicurezza sono richiamati, in particolare, punti di prelievo di acqua potabile, spazi per la sosta temporanea, copertura del servizio di telefonia mobile e, dove necessario, postazioni radio per la richiesta di soccorso in raccordo con la protezione civile locale.

Atlante regionale dei cammini

Presso l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è istituito l’atlante regionale dei cammini, gestito in modalità telematica e pubblicato in una sezione dedicata del sito istituzionale, con libero accesso ai dati contenuti.

Coordinamento istituzionale, criticità e buone pratiche

L’Assessorato competente opera in collaborazione con gli assessorati regionali ai beni culturali e all’agricoltura-sviluppo rurale-pesca mediterranea, nonché in raccordo con AnciSicilia. Le attività previste riguardano:

  • raccolta delle segnalazioni di utenti ed enti gestori su criticità di sicurezza e di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
  • elaborazione di buone pratiche per favorire la fruibilità dei cammini, con particolare attenzione all’accessibilità delle persone con disabilità.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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