Sentenza del 13/03/2015 n. 5066 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
N.G. ha contestato l'avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 1999, sostenendo che il Comune avesse determinato illegittimamente il valore di alcune aree edificabili non dichiarate mediante valori predeterminati per zone omogenee, anziché procedere alla valutazione concreta e individuale di ciascuna area secondo il valore venale in comune commercio. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il regolamento comunale previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), avesse la sola funzione di limitare il contenzioso e non potesse determinare direttamente la base imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di N.G., ritenendo infondate entrambe le censure. I valori determinati dal Comune per zone omogenee possono essere utilizzati come elementi presuntivi per stimare il valore venale delle aree edificabili, anche con riferimento a periodi anteriori all'adozione del regolamento, senza applicazione retroattiva della norma. Tali valori non sono imperativi né definiscono automaticamente la base imponibile, ma costituiscono supporti razionali e indici di valutazione utilizzabili dal giudice. N.G. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.400 euro.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio.
La norma impone di determinare il valore venale dell'area edificabile, ma non esclude che tale valutazione possa essere effettuata utilizzando presunzioni e valori medi riferiti a zone omogenee e ad aree con caratteristiche analoghe.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
Determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune.
I Comuni possono fissare valori di riferimento per zone omogenee. Tali valori non hanno natura imperativa né sostituiscono automaticamente la valutazione concreta, ma operano come presunzioni semplici e strumenti di orientamento dell'accertamento e della decisione giudiziale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52
Costituisce la base normativa del potere regolamentare degli enti locali in materia di tributi propri, nell'ambito del quale si colloca la determinazione dei valori di riferimento delle aree edificabili.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
La sentenza richiama il trasferimento alla Giunta del potere di determinare periodicamente i valori venali delle aree edificabili, secondo le competenze degli organi comunali.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure per violazione di legge e per vizio di motivazione sono state ritenute infondate dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- I valori delle aree edificabili fissati dal Comune per zone omogenee non determinano automaticamente la base imponibile, ma possono costituire presunzioni semplici e indici attendibili per l'accertamento del valore venale.
- L'amministrazione e il giudice possono utilizzare valori comunali, dati di mercato e valori di aree circostanti con caratteristiche analoghe, purché tali elementi siano concretamente pertinenti alla stima dell'area oggetto di accertamento.
- L'utilizzo di un regolamento comunale adottato successivamente al periodo d'imposta non comporta necessariamente applicazione retroattiva: il regolamento può essere impiegato come elemento presuntivo per ricostruire il valore di mercato del periodo precedente.
- Il contribuente può contestare la stima comunale dimostrando che l'area presenta caratteristiche specifiche tali da renderla diversa dalla zona di riferimento, oppure producendo elementi concreti che provino un valore venale inferiore.
- La mera circostanza che il Comune abbia utilizzato valori medi per zone omogenee non rende di per sé illegittimo l'accertamento; occorre verificare l'attendibilità dei parametri e la loro adeguatezza rispetto alle caratteristiche dell'area.
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