Regolamento (UE) 2019/1784
Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa requisiti minimi di progettazione ecocompatibile per le apparecchiature di saldatura alimentate dalla rete, concentrandosi su efficienza energetica, consumo in stato inattivo, disponibilità di ricambi e accesso alle informazioni per la riparazione. Introduce anche obblighi informativi verso utilizzatori e riparatori professionisti, oltre a divieti contro pratiche di elusione dei test e aggiornamenti software/firmware che peggiorino la conformità. Il testo prevede procedure di valutazione della conformità e di verifica per la sorveglianza del mercato, con tolleranze specifiche e un riesame da parte della Commissione entro il 14 novembre 2024.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per le apparecchiature di saldatura alimentate dalla rete elettrica, con requisiti di efficienza energetica, riparabilità, informazioni al consumatore e sorveglianza del mercato.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio di apparecchiature di saldatura alimentate dalla rete elettrica che utilizzano i procedimenti elencati all’articolo 1, paragrafo 2 (tra cui saldatura ad arco manuale, con elettrodi rivestiti, con filo animato, TIG e taglio al plasma). Restano escluse le apparecchiature che utilizzano i procedimenti indicati all’articolo 1, paragrafo 3 (saldatura ad arco sommerso, saldatura ad arco a servizio limitato, saldatura a resistenza e saldatura di perni), nonché, dai considerando, le apparecchiature alimentate esclusivamente a motore o a pila. Le norme si applicano nell’Unione europea e, in quanto regolamento, sono direttamente applicabili negli Stati membri; le date di applicazione principale decorrono dal 1o gennaio 2021, mentre le specifiche di efficienza energetica si applicano dal 1o gennaio 2023.
Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura
Il regolamento attua la direttiva 2009/125/CE per una categoria di prodotti connessi all’energia caratterizzata da rilevanti consumi in esercizio e in stato di inattività, nonché da significativi margini di miglioramento sotto il profilo dell’efficienza energetica e dell’uso delle risorse. La Commissione richiama, nei considerando, lo studio preparatorio, il contributo del piano di lavoro ecodesign 2016-2019 e l’esigenza di sostenere anche gli obiettivi di economia circolare e di tutela del mercato interno.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 circoscrive il regolamento alle apparecchiature di saldatura alimentate dalla rete elettrica immesse sul mercato o messe in servizio nell’Unione. Rientrano nel campo di applicazione i procedimenti di saldatura ad arco manuale, con elettrodi rivestiti, con filo animato, a gas inerte e attivo, con elettrodo di tungsteno in gas inerte e il taglio al plasma.
Sono invece escluse le apparecchiature che utilizzano saldatura ad arco sommerso, saldatura ad arco a servizio limitato, saldatura a resistenza e saldatura di perni. Nei considerando si precisa inoltre che non sono oggetto di regolamentazione le apparecchiature alimentate esclusivamente a motore o a pila, e che le apparecchiature a impiego limitato da parte di non professionisti restano fuori dall’ambito.
Definizioni tecniche
L’articolo 2 e l’allegato I contengono un quadro definitorio molto dettagliato, necessario per l’applicazione uniforme delle misure. Tra le nozioni centrali figurano:
- apparecchiature di saldatura;
- sorgente di energia;
- stato inattivo e consumo di energia allo stato inattivo;
- torcia per saldatura, tubo di alimentazione del gas, regolatore di alimentazione del gas, guida del filo, ventilatore e cavo di alimentazione elettrica;
- riparatore professionista e pezzo di ricambio;
- modello equivalente e identificativo del modello.
Queste definizioni sono rilevanti sia per gli obblighi di progettazione sia per la documentazione tecnica, la disponibilità dei ricambi e le verifiche di conformità.
Requisiti di progettazione ecocompatibile
L’allegato II introduce due grandi categorie di specifiche: efficienza energetica e efficienza delle risorse.
Efficienza energetica
Dal 1o gennaio 2023 l’efficienza della sorgente di energia non può essere inferiore ai valori fissati in tabella 1 e il consumo di energia allo stato inattivo non può superare 50 W. I valori minimi sono differenziati come segue:
- 85% per apparecchiature con sorgenti trifase e uscita DC;
- 80% per apparecchiature monofase con uscita DC;
- 80% per apparecchiature monofase e trifase con uscita AC.
La conformità è valutata secondo i metodi di misurazione e calcolo dell’allegato III.
Efficienza delle risorse, riparabilità e smontaggio
Dal 1o gennaio 2021 i fabbricanti, i mandatari o gli importatori devono garantire la disponibilità, per almeno dieci anni dopo la produzione dell’ultima unità di un modello, dei principali pezzi di ricambio per i riparatori professionisti. L’elenco comprende, tra gli altri:
- quadro comandi;
- sorgenti di energia;
- alloggiamento;
- pile;
- torcia per saldatura;
- tubi di alimentazione del gas;
- regolatori di alimentazione del gas;
- guida del filo o del materiale d’apporto;
- ventilatori;
- cavi di alimentazione elettrica;
- software e firmware, incluso il software di reset.
I ricambi devono essere sostituibili con attrezzi di uso comune e senza danni permanenti al prodotto o al pezzo. L’elenco dei ricambi e la procedura di ordine devono essere pubblicati su un sito Internet ad accesso libero al più tardi due anni dopo l’immissione sul mercato della prima unità del modello e restare disponibili per tutto il periodo di fornitura dei ricambi.
Il regolamento disciplina anche l’accesso dei riparatori professionisti alle informazioni di riparazione e manutenzione. Il sito del fabbricante o importatore deve indicare la procedura di registrazione; ai fini dell’accettazione della richiesta può essere richiesto che il riparatore dimostri competenze tecniche e copertura assicurativa. La domanda va accettata o respinta entro cinque giorni lavorativi e, una volta registrato, il riparatore deve ottenere le informazioni entro un giorno lavorativo. Le informazioni comprendono, tra l’altro, schema di disassemblaggio, strumenti necessari, dati di diagnosi, schemi elettrici, codici di errore e istruzioni per l’installazione di software e firmware. Può essere richiesto un compenso ragionevole e proporzionato.
Durante il periodo di disponibilità dei ricambi, la consegna deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. In aggiunta, se il prodotto ha un display, questo deve indicare il consumo di filo per saldatura o materiale d’apporto in g/min o unità equivalenti. Sul piano dello smantellamento, il prodotto deve essere progettato per consentire la rimozione dei materiali e componenti di cui all’allegato VII della direttiva 2012/19/UE con attrezzi facilmente reperibili; sono inoltre richiamati gli obblighi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva.
Obblighi informativi verso utilizzatori e riparatori
Dal 1o gennaio 2021 i fabbricanti, mandatari e importatori devono assicurare che manuali e siti web gratuiti contengano informazioni precise e accessibili per almeno dieci anni dopo l’immissione sul mercato della prima unità del modello. Le informazioni richieste includono:
- tipo di prodotto, nome commerciale registrato, fabbricante e recapiti;
- identificativo del modello;
- efficienza della sorgente di energia e consumo di inattività;
- elenco dei modelli equivalenti;
- indicazioni per riciclo o smaltimento a fine vita;
- elenco delle materie prime essenziali presenti in quantità indicative superiori a 1 g, con indicazione dei componenti interessati;
- utilizzo indicativo di gas di protezione;
- utilizzo indicativo di filo o materiale d’apporto per programmi di saldatura rappresentativi.
Sulla targhetta dei dati di funzionamento deve inoltre comparire l’anno di fabbricazione.
Valutazione di conformità e fascicolo tecnico
L’articolo 4 rinvia al sistema di valutazione della conformità previsto dall’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, consentendo il controllo interno della progettazione o il sistema di gestione. Il fascicolo tecnico deve contenere copia delle informazioni di prodotto richieste dall’allegato II, punti 2 e 3, e i dettagli e risultati dei calcoli di cui all’allegato III.
Quando i dati derivano da modelli equivalenti o da estrapolazioni basate su altri modelli, il fascicolo deve documentare i calcoli, la verifica di accuratezza e, se pertinente, la dichiarazione di identità tra modelli di fabbricanti diversi. Deve inoltre essere incluso un elenco di tutti i modelli equivalenti con i rispettivi identificativi.
Sorveglianza del mercato e verifiche
L’articolo 5 stabilisce che le autorità degli Stati membri, nei controlli di sorveglianza del mercato, applicano la procedura di verifica dell’allegato IV. Tale procedura è rigorosa e mira a evitare che tolleranze di prova o differenze metodologiche alterino la sostanza dei requisiti.
La verifica si fonda su una singola unità del modello e, se necessario, su tre unità supplementari. Il modello è conforme se i valori dichiarati non sono più favorevoli dei risultati delle misurazioni, i valori dichiarati rispettano le specifiche, le informazioni pubblicate non contengono valori più favorevoli, il sistema anti-elusione dell’articolo 6 è effettivamente in atto e il prodotto rispetta le specifiche di efficienza delle risorse e di informazione. Se la prima verifica fallisce, si procede a ulteriori prove; la non conformità di un modello comporta la non conformità di tutti i modelli equivalenti.
Le tolleranze di verifica sono limitate a:
- non oltre il 2% al di sotto del valore dichiarato per l’efficienza della sorgente di energia;
- non oltre il 10% al di sopra del valore dichiarato per il consumo di energia allo stato inattivo.
Divieto di elusione e aggiornamenti software
L’articolo 6 vieta l’immissione sul mercato di prodotti progettati per riconoscere le condizioni di prova e reagire alterando automaticamente le prestazioni allo scopo di migliorare i parametri dichiarati. Il regolamento affronta espressamente il tema degli aggiornamenti software e firmware, stabilendo che essi non possono peggiorare i consumi o altri parametri dichiarati se misurati con la stessa norma di prova utilizzata per la conformità originaria, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato, le prestazioni non devono cambiare. In ogni caso, l’aggiornamento non può rendere il prodotto non conforme alle specifiche applicabili.
Parametri di riferimento e benchmark di mercato
L’articolo 7 e l’allegato V pubblicano i parametri di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili al momento dell’entrata in vigore. Tali benchmark indicano livelli di prestazione superiori rispetto ai minimi regolamentari e servono come riferimento informativo per il mercato e per l’evoluzione futura delle misure. I valori riportati sono:
- 92% di efficienza e 10 W di consumo massimo in inattività per sorgenti trifase DC;
- 90% e 10 W per sorgenti monofase DC;
- 83% e 10 W per sorgenti monofase e trifase AC.
Riesame e possibili sviluppi futuri
L’articolo 8 impone alla Commissione un riesame del regolamento alla luce dell’evoluzione tecnologica, con presentazione dei risultati al forum consultivo e, se del caso, di una proposta di revisione entro il 14 novembre 2024. Il riesame dovrà valutare se introdurre requisiti più severi sull’efficienza della sorgente di energia e sui consumi in inattività, se disciplinare le emissioni atmosferiche connesse all’uso delle apparecchiature, se rafforzare ulteriormente le specifiche di economia circolare e se estendere il campo di applicazione ad altri procedimenti, inclusi quelli oggi esclusi. La Commissione dovrà inoltre valutare una possibile estensione alle macchine utensili professionali, in particolare per requisiti minimi di efficienza in standby e in altri stati a basso consumo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 definisce il campo di applicazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio e alimentati dalla rete elettrica. Sono inclusi specifici procedimenti di saldatura e affini; sono esclusi i procedimenti espressamente elencati al paragrafo 3. Il regolamento mira a uniformare le specifiche di progettazione ecocompatibile a livello UE.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 e l’allegato I precisano le nozioni tecniche essenziali, tra cui apparecchiature di saldatura, sorgente di energia, stato inattivo, consumo di energia allo stato inattivo, torcia per saldatura, guida del filo, ventilatore, riparatore professionista e pezzo di ricambio. Le definizioni servono a delimitare i parametri misurati e gli obblighi di informazione e riparazione.
Specifiche di efficienza energetica
L’allegato II, punto 1, prevede dal 1o gennaio 2023 soglie minime di efficienza della sorgente di energia e un limite massimo di 50 W per il consumo di energia allo stato inattivo. Le soglie differiscono a seconda della tipologia di alimentazione e uscita: 85% per sorgenti trifase DC, 80% per monofase DC e 80% per monofase/trifase AC.
Specifiche di efficienza delle risorse, ricambi e riparazione
Dal 1o gennaio 2021 i fabbricanti, mandatari o importatori devono garantire la disponibilità dei principali pezzi di ricambio per almeno dieci anni dopo la produzione dell’ultima unità del modello. Devono inoltre assicurare che i ricambi siano sostituibili con attrezzi comuni, pubblicare sul web l’elenco dei ricambi e la procedura d’ordine, e concedere ai riparatori professionisti l’accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione, con registrazione e tempi di risposta definiti. La consegna dei ricambi deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dall’ordine.
Obblighi informativi
Dal 1o gennaio 2021 devono essere rese disponibili nei manuali e sui siti web gratuiti informazioni su tipo di prodotto, identità del fabbricante, identificativo del modello, efficienza della sorgente di energia, consumo in inattività, modelli equivalenti, riciclo/smaltimento, materie prime essenziali, uso indicativo di gas di protezione e di filo o materiale d’apporto. Sulla targhetta di funzionamento deve comparire l’anno di fabbricazione.
Valutazione di conformità e fascicolo tecnico
L’articolo 4 rinvia alla procedura di valutazione di conformità della direttiva 2009/125/CE, usando il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione. Il fascicolo tecnico deve includere le informazioni di prodotto previste dall’allegato II e i dettagli dei calcoli dell’allegato III; se i dati derivano da modelli equivalenti o da estrapolazioni, vanno documentati i calcoli e l’elenco dei modelli equivalenti.
Sorveglianza del mercato e verifica
L’articolo 5 rinvia alla procedura di verifica dell’allegato IV per i controlli effettuati dagli Stati membri. La procedura prevede prova di una unità, eventuali tre unità supplementari, criteri di conformità basati sui valori dichiarati e misurati, e tolleranze di verifica del 2% per l’efficienza della sorgente di energia e del 10% per il consumo in inattività.
Divieto di elusione e disciplina degli aggiornamenti software
L’articolo 6 vieta l’immissione sul mercato di prodotti progettati per riconoscere le condizioni di prova e alterare automaticamente le prestazioni durante il test. Gli aggiornamenti di software o firmware non possono peggiorare consumo e parametri dichiarati se misurati con la stessa norma di prova, salvo consenso esplicito dell’utente finale; l’aggiornamento non può rendere il prodotto non conforme alle specifiche applicabili.
Parametri di riferimento e migliori tecnologie disponibili
L’articolo 7 e l’allegato V contengono i benchmark delle migliori tecnologie disponibili al momento dell’adozione/entrata in vigore, utili come riferimento per le prestazioni ambientali: 92%, 90% e 83% di efficienza della sorgente di energia, con 10 W di consumo massimo in inattività a seconda della tipologia del prodotto.
Riesame della Commissione
L’articolo 8 impone alla Commissione di riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e di presentare al forum consultivo i risultati, con eventuale proposta di revisione entro il 14 novembre 2024. Il riesame deve valutare possibili requisiti più rigorosi su efficienza della sorgente, consumi in inattività, emissioni in atmosfera, ulteriori specifiche di efficienza delle risorse, l’inclusione di altri procedimenti di saldatura e l’eventuale estensione alle macchine utensili professionali.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1o gennaio 2021. È inoltre specificato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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